===================================================================== ==^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^== ==·································································== ==··········· ············== ==·········· ·J·U·S···J·U·R·I·U·M· ···········== ==········· _..~-~.._ ··········== ==········ ·G·-·U·-·I·-·D·-·E·-·L·-·I-·N·-·E·-·S· ·········== ==······· ········== ==···············(Manuel·Barbera·&·Cristina·Onesti)················== ==·································································== ==VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV== ===================================================================== _..~~=avvertenza=~~.._ Nell'ordine sono presentati: (0) una breve introduzione al corpus, contenente (a) la descrizione in breve che sarà presente sul sito (b) la distinta dei testi scaricati da immettere nel corpus (1) la header in cui vanno posti i metadati di ogni testo; di essa si dà (c) un template utilizzabile nelle trascrizioni, (d) un commento puntuale; (2) il markup strutturale, testuale e tipografico da introdurre nel testo, fornendo (e) una trattazione sistematica del markup generico da usare con ogni testo, (f) una breve trattazione diplomatica dei diversi tipi di testi legali, con il markup specifico richiesto. In particolare, si noti che + (1-c) e (2-e) sono così costruite per essere conformi agli standard usati negli altri corpora (Athenaeum, Valico, Vinca, Valsusa) prodotti in bmanuel.org e distribuiti in corpora.unito.it; + (2f) molto si sarebbe giovato di una trattazione di diplomatica moderna, la cui inesistenza cerca (inefficacemente) anche di supplire. _..~~=sommario=~~.._ AVVERTENZA SOMMARIO INTRODUZIONE SHORT DISTINTA FONTI WEB HEADER TEMPLATE COMM COMBINAZIONI CARATTERISTICHE DEI 3 TIPI COMBINAZIONI CARATTERISTICHE di e MARKUP MARKUP ORDINARIO Livelli di organizzazione del testo e e post scripta Citazione Citazione annidata Discorso diretto Turni Lingue straniere Indirizzi mail , web e telefono Date Titolo Titolo legale Riferimento legale Punti elenco Pagine $000$ Note Evidenziazioni Indentature, centrature, ecc. Righe bianche Formule matematiche Antroponimi , toponimi , entità ed opere ESCLUSI MARKUP DIPLOMATICO (diplomatica speciale) ATTI GIUDIZIARI Generalità Massime e Neretti sentenze Ordinanze Decreti Altro? Sentenze-Ordinanze Pareri? Delibere Decisioni Risoluzioni Provvedimenti? ATTI PARLAMENTARI Stenografici (camera, senato, commissioni) Atti di indirizzo e di controllo (mozioni, interpellanze, interrogazioni, risoluzioni ed ordini del giorno) Disegni di legge ATTI NORMATIVI COSTITUZIONE CODICI e SIMILI Generalità Codici di base Dlgs autodenominantesi "codice" Titoli unici "Codici" di associazioni ed Autorità Intese Stato-Regione? Statuti LEGGI E DECRETI Complessivamente Leggi Leggi di conversione e testi coordinati (da ripensare) Leggi costituzionali Leggi quadro Leggi regionali Decreti legge Decreti legislativi Decreti del Presidente della Repubblica Decreti ministeriali Decreti interministeriali Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri Decreti del vicePresidente del Consiglio dei ministri Decreti dirigenziali e direttoriali Decreti regionali Decreti del Presidente della Regione o della Giunta Regionale Decreti dirigenziali e direttoriali Regionali Decreti del Presidente della Regione o della Giunta Regionale CATEGORIE STORICHE Regi Decreti, decreti luogoteneziali e del Capo Provvisorio dello Stato CATEGORIE MINORI E TRASVERSALI Ordinanze amministrative Regolamenti Delibere Determinazioni Direttive Provvedimenti Disposizioni (=prv) TESTI NORMATIVI EXTRA ORDINEM Circolari Note Comunicati Risoluzioni? Ordini di servizio TESTI PARANORMATIVI Proposte Relazioni Pareri ACCORDI Intese? Protocolli di intesa Accordi Contratti collettivi nazionali Convenzioni [TESTI NORMATIVI EUROPEI (da fare, per ora esclusi) Decisioni Direttive Regolamenti] 0====================================================================0 0====================================================================0 0===========================INTRODUZIONE=============================0 0====================================================================0 0====================================================================0 _..~~=short=~~.._ Jus Juris è un corpus di testi giuridici che intendono coprire tutto l'universo del discorso legale oggi corrente in Italia. Raccogliere i testi necessari è stato in genere possibile senza in quanto ai sensi dell'articolo 5 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, i «testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere», non sono coperti da diritti d'autore.Naturalmente non si tratta di un database giuridico (strumenti, peraltro, già esistenti e funzionanti), essendo le sue finalità precipuamente linguistiche: il corpus, infatti è etichettato per parti del discorso ed ha un robusto markup testuale e diplomatico. Tra le sue finalità, in particolare, è proprio quella di poter interrogare in modo "ricco" i testi, intersecando la loro definizione diplomatica con il loro assetto linguistico e testuale. Ideato da Manuel Barbera, presto aiutato da Elisa Corino e soprattutto Cristina Onesti, il Corpus è nato nel febbraio 2005. Consiste per ora di tre subcorpora, che cercano di seguire tutta la vita delle leggi, dal loro concepimento nella discussione parlamentare, alla loro codificazione in regole normative, alla loro applicazione nei procedimenti giudiziari; in futuro speriamo di aggiungere altri due subcorpora, uno dedicato all'insegnamento del Diritto, e l'altro a come le "persone normali" parlano di diritto. Tutti i subcorpora saranno interrogabili tanto indipendentemente, quanto insieme. Più nel dettaglio le sezioni saranno le seguenti: + 1 Sectio Parlamentaris, che consiste degli "stenografici" delle sessioni delle Camere e delle Commissioni camerali, dei vari "Atti di indirizzo e di controllo" e "Disegni di legge". + 2 Sectio Normativa, che consiste nei Codici, nella Costituzioni, nelle leggi e nei Decreti di Governo, ministri, Presidente Repubblica, Regioni ed "Autorità amministrative autonome". + 3 Sectio Judicialis, che consiste nei giudizi ("sentenze" ecc.) pronunciati dai Tribunali di tutti e tre i gradi del nostro ordinamento, con prevalenza della Cassazione. + 4 Sectio Didactica, che implementeremo se mai potremo avere i diritti di qualche manuale di diritto. + 5 Sectio Communis, che sarà estratta dai NUNC italiani, selezionando i newsgroups di interesse legale. Oltre alla dimensione relativa al tipo di discorso giuridico (riflessa nella organizzazione in sezioni del corpus), si è tenuto conto, quando possibile, anche della dimensione, trasversale, della estensione locale: le sezioni 2 e 3 infatti comprendono testi tanto nazionali quanto regionali; in un futuro si potrà espandersi anche ai testi europei ed internazionali (purché in lingua italiana). Quanto alla scelta dei testi, è da notare che la loro "rappresentatività" è assai particolare, soprattutto dal punto di vista della dimensione cronologica. Il concetto di contemporaneità qui si configura infatti in modo più problematico dell'usuale, data la curiosa natura astorica dei testi legali: anche un Regio Decreto, se mai revocato, è tuttora in vigore; e facendo parte della normativa vigente è issofatto attuale e "contemporaneo". La "contemporaneità" dei materiali, oltre che de jure, è comunque garantita anche de facto dalla loro presenza online in più siti, anche di carattere non istituzionale, il che li garantisce come testi rappresentativi in quanto effettivamente presenti nell' "uso" attuale. Un bilanciamento, inoltre, verso la nozione ordinaria di contemporaneo, è stato comunque introdotto favorendo, quando possibile (ad es. per i testi parlamentari, non normativi, per cui non vale il discorso "legale" sopra accennato), i testi prodotti nell'ultima legislatura. Il problema del bilanciamento secondo la dimensione della varietà testuale, inteso come la quantità dei testi da scaricare per ogni tipologia, era rilevate soprattutto per i subcorpora 2 e 3. Tale bilanciamento si può, infatti, intendere in due modi: (a) basato primariamente alla loro reperibilità in rete, nell'idea che questa situazione di fatto rappresenti un ottimale "bilanciamento naturale"; (b) basato sulla rappresentatività ed importanza normativa (esiste una riconosciuta gerarchia di importanza delle fonti di normativa) o giurisprudenziale (l'uso nelle raccolte di giurisprudenza è in genere di privilegiare la Corte di Cassazione rispetto alle Corti di merito) degli atti. Nel caso del subcorpus normativo si è tentato una modesta correzione di (a) in base a (b), in quanto i due criteri avrebbero prodotto risultati non perfettamente collimanti. Nel caso del subcorpus giudiziario, invece, i due criteri hanno prodotto risultati quasi collimanti (con l'unico problema che a causa della scarsa reperibilità online dei testi, tuttavia, la rappresentanza di alcune Corti "minori" è comunque troppo bassa per essere rappresentativa, e per ora troppo scarsi sono anche i giudizi di appello). Nota. Dubbi e quesiti rimasti insoluti nel testo sono segnalati con [##]. _..~~=distinta=~~.._ Parlamentaris Sectio + 584 Stenografici sedute Camera 30.5.01-10-2-05 (tutto html) = 424 MB 18 Stenografici sedute Senato 5.7.01-21.01.04 (tutto html) = 6,71 MB 380 Stenografici sedute di 14 Commissioni Camerali 24.7.01-7.10.04 (html) + 4 1-2.02.05 (pdf) = 8,71 MB 3 Stenografici sedute di altre commissioni: 2 riunite 6.9.01 (html), 1 infanzia 13.3.02 (rt) = 642 KB = 2153 documenti effettivi = 32.465 file da rimontare ((584x3=)1752+18+380+3) = 443 MB testo sorgente. Normativa Sectio + 1 Costituzione italiana (doc o html) = 316 KB 10 Codici (cc (+ prel, att), cpc, cp, cpp + (cn, cpmp, cpmg, cs)) 15 MB (117 f. da rim. incl. doppioni) + 1919 Leggi ordinarie (incl. 2 lq, ...) 1970-2006 + 32 prec. + 1 sg. (html, rtf) = 57 MB (incl. doppioni) 10 Leggi costituzionali 1997-2003 + 2 prec. (html) = 972 KB • 1192 Leggi regionali 1992-2005 + 2 prec. [+Abr, Cal, Cam, Emi, Laz, Lig, Lom, Mar, Mol, Pie, +Pug, +Sar, Tos, Umb, Vao, +Ven] = 41,9 MB + 77 Decreti Legge 1985-2005 + 2 anteriori (html, rtf) = 2.49 MB (incl. doppioni) 516 Decreti legislativi 1989-2006 + 2 anteriore (html, rtf) = 64,1 MB (incl. doppioni) 13 Decreti storici (dr, dllt, dlgscpsp, ...) = 572 KB 236 Decreti del Pres. della Rep. 1971-2005 + 11 anteriori (html, rtf) = 17 MB (incl. doppioni e da rimontare) 543 Decreti ministeriali (20 ministeri) 1982-2006 + 2 prec. (html, rtf, pdf) = 19.8 MB 69 Decreti interministeriali (html, rtf, 1 pdf) 1975-2005 + 1 prec. = 2.42 MB 66 Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1994-2005 + 1 prec. (html, rtf) = 1.52 MB 34 Decreti dirigenziali e direttoriali 1998-2004 (html, rtf) = 802.2 KB 1 Decreti del vicePresidente del Consiglio dei ministri 2004 (html) = 34 KB 5 Decreti Consiglio superiore della magistratura 2001-5 (html) = 45.6 KB 35 Ordinanze ministeriali (incl. PCM ed Aut. Amm. ind.) 1991-2005 + 1 prec. = 1.23 MB 16 Provvedimenti ministeriali e di Aut. amm. indip.1999-2006 (html) = 538 KB 4 Regolamenti istituzionali (Camera, Senato, CSM, CCost, CMM) (doc, pdf) = 2.58 MB 5 Regolamenti ministeriali 2000-5 (html, rtf) = 218 KB 4 Regolamenti di Aut. amm. indip. ed Enti vari (html, pdf) = 268 KB 104 Delibere di Autorità Amministrative indipendenti 1998-2005 (html) = 4.14 MB 1 Delibere ministeriali (PCM) 2004 (html) = 14.9 KB 2 Delibere CSM 1998-9 (html) = 69.2 KB 3 Delibere CMM 1990-9 (html) = 147 KB 5 Delibere Corte dei Conti 2000-2004 (html) = 210 KB 15 Determinazioni di Autorità Amministrative indipendenti 2001-2005 (html) = 602 KB 23 Direttive ministeriali (inc. PCM) e dipartimentali 1996-2005 (html) = 1.4 MB • 7 Decreti regionali (dirigenziali e direttoriali) 1996-2005 (html, doc. pdf) = 687 KB 48 Ordinanze regionali [Mar, Tos, +Umb)] 1998-2004 (html) = 638 KB 80 Regolamenti regionali [+Pug, +Ven] 1999-2005 = 1.81 KB 9 Delibere regionali [Lom, Mar, Tos, Ven] + 1 provinciale [Bo] 1992-2006 (html, pdf, rtf) = 538 KB 15 Determinazioni regionali dirigenziali 2002-4 (pdf, doc) = 78 KB + 157 Circolari ministeriali (12 minn. divv.) 1990-2004 + 4 precedenti (html) = 3,15 MB 47 Note ministeriali (7 minn. divv.) 1997-2004 + 1 prec. (html) = 710 KB 96 Circolari dirigenziali e dipartimentali 1996-2005 (html, rtf) = 1.82 MB 156 Note dirigenziali e dipartimentali 1997-2005 (html, rtf) = 2.69 MB 7 Circolare Presidente Consiglio dei Ministri 1999-2004 (html) = 249 KB 8 Circolari Autorità amministrative indipendenti 1993-2004 (html) = 287 KB 5 Note Autorità amministrative indipendenti 2001-3 (html) = 120 KB 4 Circolari CSM 1997-2003 (html) = 206 KB 3 Comunicati Autorità amministrative indipendenti 2004-6 (html) = 37.2 KB • 7 Circolari regionali (2), di tribunali (4) o prefetture (1) locali 1999-2006 = 2.67 MB 17 Note regionali (8), di tribunali (9) o prefetture (0) locali 1999-2005 = 387 KB + 1 Proposte ministeriali 1999 (html) = 34.6 7 Pareri Consiglio di Stato 2000-2002 (html, pdf) = 681 KB 6 Relazioni legali e tecniche (html, pdf) = 3.24 MB + 7 Contratti collettivi nazionali, 1997-2005 (html, pdf) = 1.58MB 2 Convenzioni, 1997-8 = 48.7 KB 22 Accordi 1998-2004 = 1.90 KB 18 Protocolli intesa 1998-2004 (html, pdf) = 582 MB - 11 Codici deontologici vari (d. forense, medico, ...) = 1.41 MB (24 f. da rim. incl. doppioni) 14 Statuti enti vari (uni, giornali, partiti, associazioni ...) = 1.16 MB 5 Decreti rettoriali 1998-2002 (html, pdf) = 348 KB 1 Note e circolari di federazioni sindacali (html) = 15.1 KB 6 Ordini di servizio 1998 (html) = 84.3 KB = 5.813 documenti effettivi (incl. doppioni) = 5.842 file da rimontare = 267 MB testo sorgente. Judicialis Sectio + 1700 Sentenze Corte Cassazione 1995-2006 + 3 anteriori (html, pdf; 60/2 da rimontare) = 67.1 MB 32 Ordinanze Corte Cassazione 1999-2006 + 1 prec (html, pdf) = 2.94 MB + 587 Sentenze Corte Costituzionale 1988-2006 + 3 prec. (html, pdf, rtf) = 29.3 MB 243 Ordinanze Corte Costituzionale 1995-2006 + 3 prec. = 4.98 MB + 397 Sentenze Consiglio di Stato 2000-2006 (htm, pdfl) = 13,4 MB 2 Ordinanze Consiglio di Stato 2004-6 (html) = 25 KB 10 Decisioni Consiglio di Stato 2000-2005 (html, pdf) = 584 KB + 163 Sentenze Corte dei Conti 1999-2005 (html, pdf) = 11.7 KB 3 Ordinanze Corte dei Conti 1999-2002 (html) = 162 KB + 3 Sentenze di Corte d'Assise [Firenze, Milano, S.MariaCV] 1994-2001 (pdf, html) = 6.84 MB 2 Ordinanze di Corte d'Assise [Genova, Palermo] 1999-2000 (html) = 29.6 KB 5 Sentenze di Corte d'Assise d'Appello [Bologna, Perugia, Roma] 1991-2002 (pdf, html) = 2.49 MB 1 Ordinanze di Corte d'Assise d'Appello [Genova] 1999 [html] = 14 KB + 124 Sentenze Corti d'Appello [Ancona, Aquila, Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Pisa, Potenza, Roma, Torino, Trani, Trento, Venezia] 1988-2006 (html, pdf) = 21.8 MB 21 Ordinanze Corti d'Appello [Bari, Brescia, Cagliari, Caltanisetta, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, Roma, Torino, Venezia] 1999-2004 (html, pdf) = 799 KB 4 Decreti Corti d'Appello [Bari, Brescia, Firenze] 1999-2001 (html) = 145 KB + 725 Sentenze tribunali ordinari [Agrigento, Aosta, Apricena, Aquila, Arezzo, Aversa, Barcellona, Bari, Barletta, Bassano Grappa, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Busto Arsizio, Cagliari, Caltagirone, Caltanisetta, Campi Salentina, Cassino, Castellamare Stabia, Castelvetrano, Catania, Catanzaro, Chiavari, Chieti, Chivasso, Civitavecchia, Cologna, Como, Cosenza, Crotone, Desio, Fasano, Fermo, Firenze, Foggia, Forli, Francavilla F., Gela, Genova, Giulianova, Gragnano, Grosseto, Isernia, Ivrea, Lamezia Terme, Lecce, Lecco, Livorno, Locri, Mantova, Marsala, Mascalucia, Mazara Vallo, Messina, Milano, Modena, Modica, Montepulciano, Monza, Napoli, Nardo, Nola, Novara, Olbia, Oristano, Ostia, Padova, Palermo, Palmi, Paola, Perugia, Pescara, Piacenza, Pinerolo, Pisa, Pistoia, Pordenone, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rossano, Salerno, Sanremo, Santangelo Lombardi, Siena, Siracusa, Spezia, Spoleto, Strogoli, Taranto, Tempio Pausania, Teramo, Terni, Tione, Torino, Torre Annunziata, Trani, Treviso, Udine, Velletri, Venezia, Verbania, Vercelli, Vibovalentia, Vittoria] 1996-2006 + 2 prec. (html, pdf) = 54 MB 502 Ordinanze Tribunali Ordinari [Andria, Aquila, Arezzo, Ariano, Asti, Avellino, Aversa, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltagirone, Campobasso, Cassino, Castelvetrano, Castiglione Stiviere, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Cava Tirreni, Cesena, Chiavari, Cittadella, Como, Cosenza, Crotone, Firenze, Genova, Gragnano, Grosseto, Gubbio, Imperia, Isernia, Ivrea, Latina, Lamezia, Lecce, Locri, Lodi, Macerata, Macomer, Mantova, Marsala, Mascalucia, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Modica, Modugno, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Orbetello, Orvieto, Padova, Palermo, Palmi, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rossano, S. Angelo Lombardi, Salerno, Sanremo, Sassari, Siderno, Siena, S. Maria C.V., Spezia, Taranto, Terni, Tivoli, Todi, Torino, Torreannunziata, Tortona, Trani, Trapani, Udine, Urbino, Varese, Venezia, Verona, Viareggio, Vibovalentia, Vicrnza, Viterbo] 1995-2006 (html, pdf) = 15.4 MB 95 Decreti Tribunali ordinari [Ancona, Bari, Barletta, Bologna, Brescia, Cassino, Catania, Catanzaro, Cittadella, Crotone, Genova, Lecce, Lecco, Latina, Locri, Mantova, Messina, Modena, Napoli, Palermo, Palmi, Partanna, Pinerolo, Pisa, Ragusa, Roma, Siderno, SMariaCV, Strogoli, Sulmona, Trento, Treviso, Udine, Verona] 1995-2005 (html, pdf) = 4.10 MB + 17 Sentenze GIP [Aosta, Bari, Bolzano, Brescia, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pordenone, Ragusa, Roma] 1996-2005 (html, pdf) = 2.79 KB 35 Ordinanze GIP [Aosta, Arezzo, Brescia, Bologna, Catanzaro, Forlì, Milano, Napoli, Nola, Milano, Modena, Pavia, Pisa, Roma, Rossano, S. Angelo dei Lombardi, Udine, Venezia] 1998-2006 = 1.45 MB 10 Decreto GIP [Firenze, Milano, Perugia, Roma, Teramo, Venezia, Udine] 1999-2006 (html,pdf) = 546 KB 13 Sentenze GUP [Bologna, Imperia, Mantova, Oristano, Pordenone, Roma, SMaria CV, Spezia] 2000-2004 (htm) = 391 KB 12 Ordinanze GUP [Bologna, Cagliari, Imperia, Milano, Nola, Rimini, Torino, Torreannunziata, Venezia, Viterbo] 2000-5 (htm) = 408 KB + 19 Ordinanze dei Tribunali per il Riesame [Alessandria, Bolzano, Cagliari, Genova, Palermo, Perugia, Varese, Venezia, Viterbo] 2000-2005 (html) = 495 KB 1 OrdinanzeTribunali di Sorveglianza [Cagliari] 2006 (html) = 36.2 + 124 Sentenze Giudice di Pace [Ancona, Bari, Bassano Grappa, Bologna, Carinola, Caserta, Casoria, Castellamare Stabia, Catania, Catanzaro, Chiaravalle Centrale, Cittadella, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Gallarate, Genova, Gragnano, Lamezia, Laviano, Lecce, Locri, Lodi, Maddaloni, Marcianise, Melfi, Mestre, Milano, Monza, Napoli, Nola, Ovada, Palermo, Paola, Parma, Partanna, Portogruaro, Pozzuoli, Reggio Calabria, Rho, Roma, Salerno, Senigallia, Taranto, Teano, Torre Annunziata, Trento, Viterbo] 1998-2006 (html, pdf) = 5.16 MB 12 Ordinanze Giudice di Pace [Ficarolo, Guastalla, Milano, Roma, Torino, Trento] 2000-4 (html) = 554 KB 5 Decreti Giudice di Pace [Ascoli Piceno, Messina, Napoli, Torino] 2004-5 (html, pdf) = 1.81 KB + 1 Ordinanze dei Tribunali per i Minorenni [Torino] 1997 (html) = 16.3 KB 3 Decreti dei Tribunali per i Minorenni [Catanzaro, Messina, Venezia] 2001-5 (html, pdf) = 2.72 MB + 72 Sentenze Pretura [Agrigento, Alba, Ancona, Arona, Atessa, Bassano Grappa, Bergamo, Bologna, Cavalese, Cagliari, Catanzaro, Chiavari, Genova, Fermo, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Prato, Rimini, Roma, Salò, Savona, Spezia, Torino, Terni, Torre Greco,, Trento, Vasto, Ventimiglia] 1991-2001 (html) = 1.04 MB 6 Ordinanze Pretura [Bologna, Catanzaro, Livorno, Milano] 1987-9 (html) = 114 KB 2 Decreti Pretura [Milano, Palermo] 1998-99 (html) = 179 KB 1 Sentenze Giudice Conciliatore [Torino] 1991 (html) = 13.3 KB + 240 Sentenze TAR [Abr, Bas, Cal, Cam, Emi, Fri, Laz, Lig, Lom, Mar, Pie, Pug, Sar, Sic, Tos, Umb, Ven] (html) 1997-2006 = 8.19 MB 26 Ordinanze TAR [Laz, Pug, Sic, Tos] 1999-2005 = 372 KB 7 Decreti TAR [Sic,Tos] 2000-2005 (html) = 54.3 KB + 1 Sentenze Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 2005 (html) = 63 KB 17 Risoluzioni Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 1999-2001 (pdf) = 169 KB 114 Sentenze Commissioni Tributarie Regionali [Calabria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto] 1999-2006 (html, pdf) = 7.47 MB 3 Ordinanze Commissioni Tributarie Regionali [Puglia, Umbria] 2001-2 (html) = 322 KB 10 Decisioni Commissioni Tributarie Regionali [Puglia] 2001-2 (html) = 943 KB 72 Sentenze Commissioni Tributarie Provinciale [Ancona, Arezzo, Biella, Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Foggia, Grosseto, Lecce, Lucca, Macerata, Milano, Novare, Palermo, Pescara, Ragusa, Roma, Siracusa, Venezia, Verbania, Vicenza] 1998-2005 (html, pdf) = 4.08 MB 8 Ordinanze Commissioni Tributarie Provinciali [Chieti, Como, Milano, Ragusa, Verbania] 1999-2005 (html) = 714 KB + 1 SentenzeTribunale Supremo delle Acque Pubbliche 2004 (pdf) = 144 KB 1 Ordinanze Tribunale Supremo delle Acque Pubbliche 2001 (html) = 23.8 KB 3 Sentenze Tribunale Regionale Acque Pubbliche [Firenze] 2000-04 (html) = 64.6 KB + 30 Sentenze Tribunale Militare [Cagliari, Torino, Napoli, Roma, Spezia, Verona] 1998-2004 + 2 prec. (html) = 1.72 MB 5 Ordinanze Tribunale Militare [Roma, Torino] 2000-5 (html) = 136 KB 1 Sentenze Corte Militare di Appello [Verona] 2001 (html) = 43.9 KB 2 Ordinanze Corte Militare di Appello [Roma] 1996-98 (html) = 364 KB 3 Sentenze Tribunale Supremo Militare 1952, 1960, 1976 (html) = 169 KB 1 Ordinanze Giudice Militare delle Indagini Preliminari [Palermo] 2003 (html) = 17.9 KB 1 Sentenze Giudice Militare per l'Udienza Preliminare [Napoli] 2002 (html) = 20.7 KB 3 Ordinanze Giudice Militare per l'Udienza Preliminare [Bari, Roma, Verona] 1995 (html) = 83.3 KB 1 Ordinanze Pretore Militare [Napoli] 1992 (html) = 31.2 KB 1 Decreto Tribunale Militare di Sorveglianza [Roma] 1976 (html) = 28.4 KB 2 Ordinanza Tribunale Militare di Sorveglianza [Roma] 1976-1999 = 137 KB = 5.452 documenti effettivi (incl. doppioni) = 5.482 files da rimontare = 277 MB testo sorgente _..~~=fonti-Web=~~.._ =aapac- <= http://www.avvocatiacquavivacassano.it/archivio.htm =abusit <= http://www.abusi.it/cassazione__su_penali_contestazioni_a_catena_STOP.htm =ad- <= www.ambientediritto.it/sentenze/ =a?? <= http://www.ambientediritto.it/sentenze/ (cassazione marcata =a02 ecc. ad annum) --- http://www.ambientediritto.it/sentenze/2005/sentenze_esteso_2005.htm (non marcato per tar e cds, risp. dal 2005 al 1997 e dal 2005 al 1997; ad annum) =aeg- <= http://www.autorita.energia.it/docs/ =aern- <= http://www.aeranti.it/associati2/giurispru/121197sent.htm http://www.aeranti.it/associati2/giurispru/dirautore.htm =ag2000 <= http://www.agente2000.it/sentenze.htm =Ag- <= http://www.avvocatigorizia.it/comunicazioni.asp =ag <= http://www.politicheagricole.it/ =agc- <= http://www.agcom.it/ "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni" =agcA- <= http://www.agcom.it/attivit_.htm =agcN- <= http://www.agcom.it/norme_.htm =aib- <= http://www.aib.it/aib/cen/statuto.htm =aib- <= http://www.aib.it/aib/cen/deocod.htm =aida- <= http://www.aidaweb.it/statuto.html =aiia- <= http://www.aiiaweb.it/default.asp?liv0=7&liv1=82&liv2=64 =aiti- <= http://www.aiti.org/statuto.html =allerg-<= http://www.allergia2000.it/cassazione.htm =amcon- <= http://www.amcorteconti.it/root/appello.htm =anfp- <= http://www.uni.net/anfp/ , http://www.anfp.it/ =anolf- <= http://www.anolf.it/attualita.htm =anpi- <= http://www.ecn.org/anpi/statuto.htm =anvag- <= http://www.anvag.it/Strampelli-Il%20giudice%20di%20pace%20di%20Messina%2012-05.htm =arQ <= http://130.186.85.35/ricerca_ord.htm , http://130.186.85.35/ricerca_simple.htm =asdona-<= http://www.avvocatisandona.com/modules.php?name=News&file=article&sid=136 =auge- <= http://www.auge.it/ufficiali%20giudiziari.htm =ax- <= http://www.altalex.com/index.php?idstr=39 =bc <= http://www.beniculturali.it/normative/dettaglioleggidecreti.asp?Id=600 [tra i 430 file di varie categorie scaricati; il sito da scaricare manualmente cambiando l'id=, il cui range esplorato è {260-1130} (i valori sotto 250 e sopra 1120 "sembrano" vuoti), e rinominando ogni file. Non sono stati ritenuti gli stralci è pochissime LR di cui era impossibile ricostruire la R di appartenenza]. =camit <= http://www.camera.it/index.asp?content=%2Fcost%5Freg%5Ffunz%2F345%2Fcopertina%2Easp%3F http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/99138dl.htm http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/98051dl.htm =cas- <= http://www.officine.it/tribcassino/jura/archivio/index.html =cb- <= http://www.cielobuio.org/modules.php?op=modload&name=News&file=index =cdz- <= http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/codciv.htm =cgil- <= http://www.lomb.cgil.it/giuridico/normativa.htm (www.lomb.cgil.it/leggi/DLgs-CPS29luglio1947n804.pdf) =clex- <= http://www.cittadinolex.kataweb.it/SubCategoryHome.jsp?idCat=120 =col- <= http://www.giurcost.org/decisioni/ (consulta online) =com- <= http://comunicazioni.it --- <= http://www.consiglio.puglia.it/documentazione/statuto.asp (statuto della regione Puglia) --- <= http://www.consiglioveneto.it/pageContainer.jsp?n=3&p=3&c=2&e=9&t=0& (statuto della Regione Veneto) --- <= http://www.regione.sardegna.it/regione/statuto/testo.html (statuto della RA Sardegna è in PDF aperto da URL suptra) --- <= http://www.consiglio.regione.vda.it/statuto/statuto_i.asp (statuto speciale della regione aut. 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ottenuti dal link indiretto: http://www.ambsara.it/golink.php?link=http://www6.@wxw@.com/d/sr/?xargs=15KPjg1%2DdSk4K9k7PyMPiIRvydhRlLitrhrp0%5FTcRnSIoY7ispTpUuHfuQxZstEfMau1CVtLHQpeNTZqqkxqrWRxHyFBXWW7zgo9%2DXiMtsdp2YDKQ60vF%5Fl6626tMS3Ew2bjfvPYf82LuSZI%5FiaydQvdBAiUjOo65xn5D0mLIBRO%2DLmgc8okqnedgJ7KEggM%5FEL5sKQ7pDPIzI0XXOCehNz6l0k%2DysTFQWWl%2Dl5m4P266zF1Qm%5FPvAfN85iZ%5Fwmo2cYJD9nNlaGFLPjYBu6AjUinOewIxqPmzG8PNanQxbH%2DLqM2uD11VupSrivPqEP58a3j2uQM7HFnf%5Ff0B7YkR2ULWJbReaezR%2D70PeJ9ITI6bmp3%5FRWfXpVX9jIRNeq5DbbJlbslSWk2sqWD6OBMSJ4yJPJKA%2Dls7ZlDiQphw71bxz9PH%2DHOE%2E&yargs=www.welfare.gov.it&keywx=decreti&posix=6&pag=nok) =xenu- <= http://xenu.com-it.net/txt/sentenzatdg.htm 23e5e39594c064ee852564ae004fa010/2eb1c259cf987c3ec1256e2a00438dc6/$FILE/Decreto_10_2005.pdf 23e5e39594c064ee852564ae004fa010/2eb1c259cf987c3ec1256e2a00438dc6/$FILE/PROROGA.pdf --- <= http://www.consiglio.regione.veneto.it/BancheDati/LR/indCrono.html http://www.consiglioveneto.it/pageContainer.jsp?n=31&p=31&c=2&e=222&t=0& --- <= http://leggi.regione.abruzzo.it/pag_cronologia.htm --- <= http://bur.regione.puglia.it/Leggi_regionali/anno.asp?sezione=140 --- <= http://www.regione.sardegna.it/regione/leggi_e_normative/leggi_regionali.html --- <= http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/arric/servlet/ServINDICI?TIPOVISUAL=XML&INDICE=INDICEANNI 0====================================================================0 0====================================================================0 0=============================HEADER================================0 0====================================================================0 0====================================================================0 =============================TEMPLATE================================= XXXXnnnnnnnnnnnnnnnn ansi;unicode ____ parlamento,governo,pres. repubblica,ministro di___,dipartimento/ufficio___, regione___,tribunale/corte di___,… (ministro="nome",capo dipartimento/ufficio___="nome",pres. repubblica="nome", presidente trib./corte___="nome",estensore="nome",relatore="nome",redattore="nome");? URL ____;0;? categoria, numero ____;0;? (aaaa,mm;0;?,gg;0;?);(0;?) titoloRiv;0;? (annata_nnn;0;?,serie_(nnn;nnn-titolo);0;?,fasc_n;0;?,npf_nnn;0;?,suppl;0,pag_nnnn-nnnn;0;?),0;? (aaaa,mm;0;?,gg;0;?);(0;?) corpusjuris parlamentare,dispositivo,giudiziale nomefile;0 sito;? sten;cost;cod;stat;l;dn;dg;c;n;com;dir;det;prp;prv;rel;del;os;sn;ordn;ordg;dec;par;reg;tu;acc;ddl;aic; amm;legisl;orat;? inform;regol;parl;? ... (____,____,____,____,____);? derEdE ===============================COMM====================================== [Estremi identificativi del documento] ----- Identificativo assoluto del testo: va lasciato in bianco in quanto è poi assegnato automaticamente. ansi;unicode Codifica caratteri: nel caso del Corpus, la codifica di default è ansi. ____ Si intende di default la lingua italiana in quanto il corpus è composto da testi in lingua italiana. ____ L'autore istituzionale del testo, ossia l'autore nel senso giuridico. Quindi il parlamento, il governo, il pres. repubblica, il ministro di___, il dipartimento o l'ufficio___, la regione___, il tribunale o la corte di___, ecc. Si badi ad alcune associazioni obbligatorie: aut_IST cost assemblea costituente codici 0 l, dlgs parlamento dl governo ____ S'intende il nome del titolare della carica rogatrice del testo, o dei principali partecipanti alla sua erogazione indicati nel testo, ossia gli autori (o coautori) nel senso ordinario (non giuridico) del termine. Le varie possibiltà sono espresse nella consueta sintassi HTML ed XML attributo="valore", quindi ministro="nome", capo di dipartimento/ufficio ___="nome", pres. repubblica="nome", presidente trib./corte___="nome", estensore="nome", relatore="nome", redattore="nome". ____ Di default il nome (URL) del sito da cui il testo è stato scaricato, deducibile dall'HTML stesso o dal README steso nel momento dello scarico. Si indica normalmente la sola home del sito. ____ Il "titolo verbale" normalmente inteso come tale nell'uso medio (non giuridico), al pari del titolo di un romanzo od altro. Nel nostro caso si userà allo scopo il "titolo" (eventualmente abbreviato) di una legge (non legale, ma redazionale, tipo "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale"), l'oggetto di una nota, il 1° neretto abbreviato di una sentenza (cfr. markup sentenze), ecc.: il testo completo sarà riportato nel body. ____ Il "titolo" come normalmente lo intendono i giuristi, limitato a categoria e numero, dato che la data figura già in un campo apposito. Pertanto il "titLeg" della medesima legge riferita sopra, che sarebbe "Legge 14 novembre 2000, n. 331" diventerà cat="l", n="331". Si noti che i valori di "categoria" sono espressi nelle abbreviazioni standard, usate anche per i e del markup (cui cfr. per una lista completa), ma non per il della header (vedi oltre). ____ Per titAmm si intende l'intitolazione amministrativa, ossia il numero di protocollo, presente in molte note e circolari comprese nel corpus, quindi prot.="nnn". ____ La data presente nel titolo di una legge (distinta da quella di pubblicazione), nella "data" di una sentenza (cfr. markup sentenze), o la data tout court della seduta di uno stenografico, ecc. Espressa cella forma aaaa,mm,gg in cui almeno l'anno è obbligatorio. ___ Il titolo della rivista (od altro) su cui è avvenuta la pubblicazione ufficiale (se v'è stata) del testo in questione: ad es. la Gazzetta Ufficiale, il Bollettino della Regione Puglia, ecc. (annata_nnn;0;?,serie_(nnn;nnn-titolo);0;?,fasc_n;0;?,npf_nnn;0;?,suppl;0,pag_nnnn-nnnn;0;?),0;? Gli estremi della pubblicazione ufficiale il cui titolo figura nel campo precedente. In particolare sono espressi: l'annata in numeri romani (per es.: se è 25, annata_XXV); la serie (se è 32, serie_032; se è 'Serie Speciale' si usi il tag serie_nnn-titolo: serie_032-Speciale); il numero del fascicolo: fasc_n; il numero progressivo del fascicolo: npf_nnn; l'eventuale annotazione del supplemento: suppl; il numero delle pagine dalla prima all'ultima in cui il testo è stampato sul numero cartaceo: pag_nnnn-nnnn. ___ La data della pubblicazione ufficiale il cui titolo figura due campi prima, distinto dalla data propriamente parte del titolo del testo legale. Es.: una legge pubblicata nella G. U. n. 32 del 9 febbraio 2000 risulterà: Gazzetta Ufficiale annata_000,?,fasc_32,?,0,? 2000,02,09 [Estremi identificativi della fonte da cui sono stati tratti i testi.] ____ Si inserisce di default corpusjuris ___ Si inserisce il subcorpus cui il testo appartiene, scegliendo tra le tre alternative per ora previste: parlamentare, dispositivo o giudiziale (potrebbero in futuro essere introdotti anche didattico, nel caso si potessero acquisire manuali, ed usuale, qualora si aggiungessero i newsgroups di argomento giuridico). ___ Il nome del file che si sta lavorando. Normalmente coincide col nome del file sorgente, con l'estensione rinominata in .txt, e con il numero progressivo dell'ultima versione, filesorgente_0n.txt ___ Il valore di default è "sito". [Estremi che caratterizzano il tipo di testo trattato] ____ I valori previsti sono un subset (ipodifferenziato) dei valori previsti per i titoli e riferimenti legali (cfr. la lista completa in ), a loro volta grossomodo corrispondenti alle abbreviazioni consuete nei testi giuridici, subset sufficiente a qualificare formalmente il tipo di testo. Quindi avremo: sten;cost;cod;stat;l;dn;dg;c;n;com;dir;det;prp;prv;rel;del;os;sn;ordn;ordg;dec;par;reg;tu;acc;ddl;aic; sten stenografici cost costituzione cod codici stat statuti l legge dn decreto normativo dg decreto giudiziario c circolare n nota com comunicazione dir direttiva det determinazione prp proposta prv provvedimento rel relazione del delibera os ordine di servizio sn sentenze ordn ordinanza normativa ordg ordinanza giudiziaria dec decisioni par pareri reg regolamento tu titolo unico acc accordi ddl disegni di legge aic atti di interrogazione e controllo Si badi che alcune etichette sono trasversali, ossia si applicano a testi diversamente qualificati come e : così, ad es., "reg" e "tu". Riporto, per correggere eventuali errori nella marcatura di testi vecchi, il set di tipoForma precedente, molto più differenziato: « sten ; cost ; cc ; prel ; att ; cpc ; cp ; cpp ; cn ; regcn ; cs ; cod ; l ; lr ; dl ; dlgs ; dm ; dpcm ; dpvcm ; dpr ; dim ; ddg ; ddr ; dcsm ; rd ; rdl ; c ; n ; com ; dir ; dis ; det ; prp ; prv ; rel ; reg ; tu ; int ; stat ; sn ; ord ; d ; par » ____ Si qualifica il tipo di stile in cui mediamente un testo è vergato; i valori finora previsti sono 3: amm amministrativo legisl legislativo orat stile oratorio, da intervento pubblico generico (parlamentare ecc.) ____ Si qualifica il tipo di finalità per cui un testo è stato prodotto. Tre i valori finora previsti: inform informativo regol regolativo parl fine parlamentare, cioè discussione politica. ... Per ora non è implementato, si lascia in bianco. ____ Bisogna indicare 5 keywords, scelte di solito dai titoli o comunque pertinenti all'argomento del testo. ____ Il valore di default è derEdE, cioè derivato di copia elettronica. COMBINAZIONI CARATTERISTICHE DEI 3 TIPI => stenografico camera: sten,orat,parl => legge ordinaria: l,legisl,regol => sentenza: sn,legisl,regol COMBINAZIONI CARATTERISTICHE di e Le principali combinazioni tra e sono le seguenti: | --------|------------- cost cost cc | cpc | prel | att | cp | cpp | cod cn | cs | cpmp | cpmg | cod | stat stat l | lc | lq | l (stat) lr | [lp] | dlgs | dm | dpcm | dn (tu, cod, stat, reg) dpvcm | dpr | dim | dcsm | ddg | ddr | dr | dprg | ddrg | [dpgp] | [dpsr] | dn [dpcd] | dret | rd | rdl | [rdlgs] | [dlcps] | dlgscps | [dlt] | dllt | dlgslt | d dg sn sn dec sn (dec) par par ris del (par) ord ordg ordm | ordr | ordn orda | reg | regc | regcsm | regcmm | reg regs | regcos | regr | rega | del | delpcm | delcsm | del (rel) delcmm | delr | delg | det | det detdgr dir | dird | dirr | dir dirp | dira | [dirtr] | prv | prv (acc, reg) cm | cpcm | ccsm | cd | c ca | cr | cpr | ctr | cfs | nm | [npcm] | [ncsm] | nd | n na | nr | npr | ntr | nfs | os | os com | com comr | prp | prp rell | rel relt | pint | acc | ccnl | acc ccnq | conv | sten | sten moz | intp | intr | intrS | intrI | risAs | aic (sten) risCm | risCn | odgAs | odgCm | ddl | ddl (sten) Altre più specifiche indicazioni si troveranno nei rispettivi paragrafi del markup diplomatico. 0====================================================================0 0====================================================================0 0=============================MARKUP=================================0 0====================================================================0 0====================================================================0 ========================MARKUP=ORDINARIO========================== *** Livelli di organizzazione del testo *** La tavola di riferimento (valida anche trans-corpora per tutti i nostri corpora) è la seguente: Tipo Obbl. sigla Simbolo ________________________________________________ Libro lib ¥___¥ Parte par Œ___Œ titolo tit ð___ð capo cap Þ___Þ sezione sez µ___µ "Paragrafo" pgf Ÿ___Ÿ Capitolo = Art SI cp-ar %___% SottoCap1 = comma ** sc-cm &___& +SottoCap2 sc2 ‰___‰ +Sottocap3 sc3 £___£ +Sottocap4 sc4 ¢___¢ Paragrafo=cverso SI pr-cv #___# Si noti che in generale sono stati definiti 2 livelli assoluti (Capitolo, Paragrafo), di cui l'ultimo per definizione il più basso nella gerarchia, che devono obbligatoriamente essere marcati per ogni testo, e che sono presenti in tutti i corpora (Athenaeum, ecc.). A questi va aggiunto il livello (negli altri testi è sottocapitolo1, facoltativo) comma, obbligatorio nei 4 codici e nelle sezioni "testo" di leggi e decreti (cfr. markup diplomatico speciale), cioè in quei documenti ed in quelle sezioni di documento in cui il testo ha la caratteristica struttura dell' "articolato" legale. La differenza principale è che nel testo normale ogni livello riparte a numerare da uno (se necessario da zero) quando cambia il livello superiore; nell'articolato, invece, il numero degli articoli (=capitolo) continua anche quando il livello superiore cambia, ma non così quello dei commi, che riparte da 1 ad ogni cambio di articolo. Altre "unità" inferiori al comma degli articolati (capoverso, punto, lettera) non sono da noi codificate come "livelli" (perlopiù sono marcate con la sintassi dei punti elenco, cfr. infra). Gli altri livelli sono opzionali e permettono di identificare le diverse tipologie di testi riscontrabili; vanno applicati secondo l'ordine della gerarchia (prima il subcap2, poi se necessario il subcap3, ecc.); se se ne presentasse il caso, altre sottocategorie potranno essere introdotte. I livelli marcati +, poi, sono quelli presenti nell'Athenaeum Corpus e finora non usati in JUS, ma teoricamente adottabili alla bisogna. Si noti, inoltre, che noi abbiamo sempre riferito come "paragrafo" una nozione (unità minima del testo dotata di propria coerenza e delimitata dall'accapo) diversa da quella utilizzata nei codici (divisione di una sezione, comprendente più articoli), che qui siamo stati costretti a distinguere con le virgolette. Il comma legislativo, infine, non corrisponde al nostro paragrafo perché non è delimitato da semplice accapo, ma anche obbligatoriamente da un rientro (che però nelle versioni web a nostra disposizione non è, purtroppo, quasi mai visibile); un comma, inoltre, può comprendere più paragrafi nella nostra accezione. La marcatura sarà comunque sempre quella di SottoCap1, cioè con &___&, in modo da avere un tag comune sia per i commi nei testi di legge, sia per i livelli affini in testi di altro genere (in cui, per definizione, non si può parlare di comma). Anche titolo, capo e sezione sono proprio dei testi meramente legislativi. Per quanto riguarda l'individuazione dei paragrafi nel senso nostro (che non è neppure precisamente il "capoverso" legale), ricordiamo, infine, che formalmente di norma sono considerati paragrafi distinti solo blocchi di testo di una certa estensione, di una relativa unità tematica, chiaramente individuati da un punto a capo. Nei testi legali, però, bisogna tollerare un ampio margine di eccezioni, dato che (soprattutto in premesse ed intestazioni, ma non solo) si possono avere capoversi anche assai lunghi e sintatticamente intricati, separati tra loro da solo punto e virgola, e tutti dipendenti da un'unica principale spezzata prima e dopo l'interminato elenco: in tal caso è pressoché inevitabile che i capoversi più lunghi debbano essere marcati come paragrafi, comportando oltre tutto che così andranno marcati come tali anche i membretti minori ad essi coordinati. Ad esempio cfr. l'inizio del dl. 2003-09-30 n. 269: DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici %000% #___# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA #___# Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; #___# Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire lo sviluppo economico e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici; #___# Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003; #___# Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, delle politiche agricole e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, per i beni e le attività culturali, dell’ambiente e della tutela del territorio, della salute e per gli affari regionali; #___# emana il seguente decreto-legge: Altre strategie di marcatura di livello più particolari saranno segnalate quando necessario nella trattazione del markup diplomatico. Infine una raccomandazione pratica: I diversi livelli di marcatura del testo vanno numerati al loro inizio con %001%, %002%, ecc. per i capitoli, e #001#, #002#, ecc. per i paragrafi. Ogni sottolivello riprende la propria numerazione da 001 ogniqualvolta inseriamo un nuovo elemento di categoria superiore a tale sottolivello: ciò significa che se inizia un nuovo capitolo, i paragrafi che ne fanno parte non continueranno la numerazione precedente ma reinizieranno da capo. Una importante eccezione a ciò è data dai codici, dove la numerazione di (capitolo)=articolo è continua dall'inizio alla fine, e non riprende ad ogni nuova unità superiore. Solo per i paragrafi è sufficiente porre #___# senza numerare manualmente, lo farà per voi un apposito script in seconda battuta (si faccia però attenzione di porre sempre 3 underscore tra i cancelletti, sennò lo script non funzionerà!). Gli altri livelli, invece, vanno numerati manualmente in ordine progressivo. *** Protocollo *** Per i testi in cui le formule iniziali non siano già altrimenti marcate ("intestazione" nelle sentenze, "premessa" in leggi e decreti, ecc.), ed ossia tipicamente per i testi che hanno la forma della lettera (cioè circolari, note, lettere amministrative e simili), o del discorso pubblico, tali formule iniziali sono marcate con il tag generico di "pcoll", protocollo: Alle segreterie di dipartimento. Con la presente si trasmette l'organigramma mandorlato dei quadri appesi al muro. Gentile signore e signori! Siamo qui riuniti sulla pubblica piazza per farci un po' del male. *** Escatocollo *** Per i testi in cui le formule di chiusura non siano già altrimenti marcate ("data", "sottoscrizione", "deposito" nelle sentenze, nelle leggi e nei decreti, "minatio" nelle leggi e nei decreti, ecc.), ed ossia tipicamente per i testi che hanno la forma della lettera (cioè circolari, note, lettere amministrative e simili), o del discorso pubblico, tali formule finali sono marcate con il tag generico di "ecoll", escatocollo: Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000. Grazie per avermi ascoltato, ed arrivederci alla prossima conferenza. La seduta termina alle 15. *** premessa *** In corpora come l'Athenaeum era usato per la "premessa" interna di un volume (e non di copertina), di default redazionale e non dell'autore del testo. In JUS potrebbe essere usata solo per quei casi in cui il testo, che magari ha già una parte iniziale chiaramente marcata ("premessa", "intestazione", ecc.) ha ancora un preambolo indipendente in testa. Di fatto però per ora si è cercato di farne sempre a meno. *** Signature lines e La sezione finale con firme elettroniche, ASCII Art ecc. del (diversa quindi dalla "sottoscrizione" di sentenze, leggi e decreti!), che si trova in lettere (specie elettroniche, ma non solo) è individuata in blocco con . Cordiali saluti,AsdrubaLEAsdrubale Pastrufazio InfoScript s.r.l. Perl aid team _ IN PERL .--' | WE TRUST /___^ | .--. ) | / \ / | /` '. | '-' / \ \asdru-pasdru |\ \ / \ /\| \ /'----`\ / ||| \\ | ((| ((| ||| ||| //_( //_( ---- VIA PIRLIK 9 - 90999 CHISSADOVE (HM) TEL. 099-999.9999 - FAX 099-999.9998 ORARIO UFFICIO: dal LUN al VEN ore 9.00-11.00 MART e GIO 14.00-15.30 *** post scripta *** Il testo aggiunto in lettere ed emails dopo l'escatocollo, che già usualmente si indica come "post scriptum" (e sovente è esplicitamente segnato già nel testo con PS, PPS ecc.) va marcato come tale. *** Citazione ... *** Si usa per frasi o porzioni di testo (non per testi completi o loro sezioni ampie, significative e compiute), riconducibili di solito a personaggi del passato, o se del presente citati come auctoritas e non come persona dialogante, o di cui si fa nel testo menzione estemporanea - diversamente da quanto succede per estratti di discorso diretto (cfr. ) di politici, sportivi, etc. durante interviste, dichiarazioni, e così via. Si ponga attenzione al fatto che i semplici riferimenti legali (a leggi, decreti, sentenze, ecc.) vanno gestiti invece con il tag , per cui cfr. *** Citazione annidata *** Si usa quando si debba marcare una citazione DENTRO un'altra citazione. Es: Come scrive il Testacalda : " Secondo Pomponazzi, che scriveva 'ohibò!', Aristotele pescava le trote con la lenza " *** Discorso diretto *** Marca il discorso diretto. Es.: E Giorgio disse: " Oh basta là " . Si veda anche, diversamente, (cfr. supra). Naturalmente il tag è pertinente, in JUS, quasi solo negli stenografici. *** turni *** Si marcano i turni del dialogo, con indicazione convenzionale o con il nome del dialogante assegnato nel testo, come nell'esempio seguente (da Valico, con markup completo): Io : Buongiorno , potrebbe aiutarmi ? Commesso : Buongiorno Signor , cosa potrei fare per lei ? Io : Oggi è il compleanno di mia amica . Ho preparato una torta buona ma il mio cane la ha mangiata e devo procurarla da qualche mezzi . od ancora nell'es. seguente (dagli stenografici della Camera, con markup incompleto, ridotto a quanto qui pertinente): PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, dal momento che chiede il rispetto del regolamento, deve anche rispettare i tempi a sua disposizione. PIERO RUZZANTE. Mi ha richiamato soltanto due volte. PRESIDENTE. Appunto, questa è la terza. Quartum non datur! PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, vorrei soltanto citare i dati relativi a tre ministeri. [...] Per evitare ridondanze e maggiore coerenza anche negli stenografici sarebbe meglio adottare il sistema A/B/C ecc., riservando sempre la lettera A al presidente della camera. L'esempio precedente, in questa notazione, diventerà pertanto: PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, dal momento che chiede il rispetto del regolamento, deve anche rispettare i tempi a sua disposizione. PIERO RUZZANTE. Mi ha richiamato soltanto due volte. PRESIDENTE. Appunto, questa è la terza. Quartum non datur! PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, vorrei soltanto citare i dati relativi a tre ministeri. [...] *** Lingue straniere *** Saranno markuppate non singole parole considerabili come prestiti non adattati, ma solo le parole, i sintagmi, le frasi od i paragrafi effettivamente non in italiano. Es.:trash *** Indirizzi e-mail adress@mah.com *** Marca gli indirizzi e-mail. *** Indirizzi web *** Marca gli indirizzi web. *** Indirizzi telefono *** Marca i numeri di telefono e fax. *** Date *** Marca le espressioni di datazione presenti nel testo (siano esse numeriche o frasali) che non siano già comprese dai tag e , per cui cfr. infra. N.B.: Si noti che la sintassi di è distinta dal compreso in quei tag e nella header, accomunate dall'uso della virgola ("and") anziché del trattino. Es.: 9 marzo 2004 *** Titolo *** Comprende sia le "rubriche", nell'accezione legale, sia tutte le altre forme di "titolo". Non si fanno distinzioni interne di (sotto)livello o collocazioni diverse [brano, paragrafo, capitolo, legge, sentenza]. Si distingue però (come nelle headers) il titolo = riferimento legale (cfr. infra). *** titolo legale *** Se i titoli ("rubriche") testuali sono trattati nel modo usuale (cfr. supra), i "titoli" come normalmente li intendono i giuristi (similmente ai della header) sono marcati indipendentemente, usando il tag con gli stessi valori usati anche nella header per i (più eventualmente ulteriori precisazioni, cfr. regolamenti, ...) e quelli aggiuntivi degli atti (di indirizzo e di controllo, ecc.) presenti solo negli stenografici. Le abbreviazioni prescelte sono sostanzialmente quelle usuali tra i giuristi, sia pure con qualche piccola modifica formale (eliminazione dei punti di troncamento e preferenza, dove possibile, per le lettere minuscole) o più sostanziale laddove il sistema risultava incoerente (ad es. "d.r." normalmente è usato tanto per i decreti regionali che per i rettorali, mentre noi dobbiamo distinguere univocamente). Le medesime abbreviazioni saranno usate per i (cfr. infra). Nel nòvero, infatti, si noterà che sono state introdotte anche categorie (finora) non direttamente rappresentate nel corpus, ma delle quali si possono avere riferimenti nei documenti presenti. Questo il sistema, raggruppato per gruppi (come nella tavola di corrispondenze : nel commento alla header: cfr.): cost costituzione cc codice civile cpc codice procedura civile prel disposizioni preliminari al codice civile att disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile cp codice penale cpp codice procedura penale cn codice navigazione cs codice strada cpmp codice militare di pace cpmg codice militare di guerra cod altri codici stat statuti l legge ordinaria lc legge costituzionale lq legge quadro lr legge regionale [lp legge provinciale] dcsm decreto Consiglio superiore della magistratura dl decreto legge dlgs decreto legislativo dm decreto ministeriale dpcm decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dpvcm decreto del vicePresidente del Consiglio dei ministri dpr decreto del Presidente della Repubblica dim decreto interministeriale ddg decreto dirigenziale ddr decreto direttoriale dr decreto regionale dprg decreto presidente della Regione o della Giunta Regionale ddrg decreto Dirigen(te/ziale) Regionale (nei testi a volte solo ddr) [dpgp decreto presidente della Provincia o della Giunta Provinciale ] [dpsr decreto del Presidente del Senato della Repubblica] [dpcd decreto del presidente della Camera dei Deputati] dret decreto rettorale (nei testi più spesso d.r.) rd regio decreto rdl regio decreto legge [rdlgs regio decreto legislativo] [dlcps decreto legge del Capo provvisorio dello Stato] dlgscpsdecreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato [dlt decreto luogotenenziale] dllt decreto legge luogotenenziale dlgslt decreto legislativo luogotenenziale d decreto (giudiziario) sn sentenza par pareri dec decisioni ris risoluzioni ord ordinanza (giudiziaria) ordm ordinanza ministeriale (incl. pcm) ordd ordinanza dipartimentale, direttoriale e dirigenziale ordr ordinanza regionale orda ordinanza di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) reg regolamento (governativo) regc regolamento della Camera regcsm regolamento del Consiglio superiore della Magistratura regcmm regolamento del Consiglio della Magistratura Militare regs regolamento del Senato regcos regolamento della Corte Costituzionale regr regolamento regionale rega regolamento di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) del delibera di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) delpcm delibera del Presidente del consiglio dei ministri delcsm delibera del Consiglio superiore della Magistratura delcmm delibera del Consiglio della Magistratura Militare delr delibera (Giunta) Regionale (a volte dgr) delg delibera giudiziaria det determinazione di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) detdgr determinazione dirigenziale Regionale (a volte D.D) dir direttiva ministeriale (inc. pcm) dird direttiva dipartimentale, direttoriale e dirigenziale dirr direttiva regionale dirp direttiva provinciale dira direttiva di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) [dirtr direttive del (Presidente) di un Tribunale (Amministrativo Regionale)] prv provvedimento cm circolare ministeriale cpcm circolare Presidente del consiglio dei ministri ccsm circolare Consiglio Superiore della Magistratura cd circolare dipartimentale, direttoriale e dirigenziale ca circolare di Autorità amministrativa indipendente cr circolare regionale cpr circolare prefetturale ctr circolare di tribunali [cfs circolare (di federazione) sindacale] nm nota ministeriale [npcm nota Presidente del consiglio dei ministri] [ncsm nota Consiglio Superiore della Magistratura ] nd nota dipartimentale, direttoriale e dirigenziale na nota di Autorità amministrativa indipendente nr nota regionale npr nota prefetturale ntr nota di tribunale nfs nota (di federazione) sindacale os ordini di servizio com comunicato/-zione (di Autorità amministrativa indipendente) comr comunicato (direzionale) regionale prp proposta rell relazione legale relt relazione tecnica pint protocollo di intesa acc accordo ccnl contratto collettivo nazionale di lavoro ccnq contratto collettivo nazionale quadro conv convenzione moz mozione parlamentare intp interpellanza parlamentare intr interrogazione parlamentare (a risposta orale) intrS interrogazione parlamentare a risposta scritta intrI interrogazione a risposta immediata (in commissione) risAs risoluzione in assemblea risCm risoluzione in commissione risCn risoluzione conclusiva odgAs ordini del giorno in assemblea odgCm ordini del giorno in commissione ddl disegno di legge [decEU decisione (europea)] [dirEU direttiva (europea)] [regEU regolamento (europea)] [comEU comunicazione (europea) ? ] [racEU raccomandazione (europea) ? ] [tratI trattato (internazionale)] [dichI dichiarazione (internazionale)] [convI convenzione (internazionale)] [pattI patto (internazionale)] Il medesimo, in ordine alfabetico: acc accordo att disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile ca circolare di Autorità amministrativa indipendente cc codice civile ccnl contratto colletivo nazionale di lavoro ccnq contratto colletivo nazionale quadro ccsm circolare Consiglio Superiore della Magistratura cd circolare dipartimentale, direttoriale e dirigenziale cm circolare ministeriale cn codice navigazione cod altri codici com comunicato/-zione (di Autorità amministrativa indipendente) comEU comunicazione (europea) ? comr comunicato (direzionale) regionale conv convenzione convI convenzione (internazionale) cost costituzione cp codice penale cpc codice procedura civile cpcm circolare Presidente del consiglio dei ministri cpmg codice militare di guerra cpmp codice militare di pace cpp codice procedura penale cpr circolare prefetturale cr circolare regionale cs codice strada cfs circolare (di federazione) sindacale ctr circolare di tribunali d decreto (giudiziario) dcsm decreto Consiglio superiore della magistratura ddg decreto dirigenziale ddl disegno di legge ddr decreto direttoriale ddrg decreto Dirigen(te/ziale) Regionale (a volte solo ddr) dec decisione decEU decisione (europea) del delibera di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) delcmm delibera del Consiglio della Magistratura Militare delcsm delibera del Consiglio superiore della Magistratura delg delibera giudiziaria delpcm delibera del Presidente del consiglio dei ministri delr delibera (Giunta) Regionale (a volte dgr) det determinazione di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) detdgr determinazione dirigenziale Regionale (a volte D.D) dichI dichiarazione (internazionale) dim decreto interministeriale dir direttiva ministeriale (inc. pcm) dira direttiva di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) dird direttiva dipartimentale, direttoriale e dirigenziale dirEU direttive (europee) dirp direttiva provinciale dirr direttiva Regionale dirtr direttive del (Presidente) di un Tribunale (Amministrativo Regionale) dl decreto legge dlcps decreto legge del Capo provvisorio dello Stato dlgs decreto legislativo dlgscps decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato dlgslt decreto legislativo luogotenenziale dllt decreto legge luogotenenziale dlt decreto luogotenenziale dm decreto ministeriale dpcd decreto del presidente della Camera dei Deputati dpcm decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dpgp decreto presidente della Provincia o della Giunta Provinciale dpr decreto del Presidente della Repubblica dprg decreto presidente della Regione o della Giunta Regionale dret decreto rettorale (più spesso d.r.) dpsr decreto del Presidente del Senato della Repubblica dpvcm decreto del vicePresidente del Consiglio dei ministri dr decreto regionale dret decreto rettorale intp interpellanza parlamentare intr interrogazione parlamentare (a risposta orale) intrI interrogazione a risposta immediata (in commissione) intrS interrogazione parlamentare a risposta scritta l legge ordinaria lc legge costituzionale lp legge provinciale lq legge quadro lr legge regionale moz mozione parlamentare na nota di Autorità amministrativa indipendente ncsm nota Consiglio Superiore della Magistratura nd nota dipartimentale, direttoriale e dirigenziale nfs nota (di federazione) sindacale nm nota ministeriale npcm nota Presidente del consiglio dei ministri npr nota prefetturale nr nota regionale ntr nota di tribunale odgAs ordini del giorno in assemblea odgCm ordini del giorno in commissione ord ordinanza (giudiziaria) orda ordinanza di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) ordd ordinanza dipartimentale, direttoriale e dirigenziale ordm ordinanza ministeriale (incl. pcm) ordr ordinanza regionale os ordini di servizio par parere pint protocollo di intesa prel disposizioni preliminari al codice civile prp proposta prv provvedimento racEU raccomandazione (europea) ? rd regio decreto rdl regio decreto legge rdlgs regio decreto legislativo reg regolamento (governativo) rega regolamento di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) regc regolamento della Camera regcmm regolamento del Consiglio della Magistratura Militare regcsm regolamento del Consiglio superiore della Magistratura regEU regolamento (europeo) regr regolamento regionale regs regolamento del Senato rell relazione legale relt relazione tecnica ris risoluzione risAs risoluzione in assemblea risCm risoluzione in commissione risCn risoluzione conclusiva sn sentenza stat statuti tratI trattato (internazionale) A sua volta, poi, ogni tag così composto, ad es. consentirà l'espressione di più valori per precisare il riferimento: n="", data="aaaa,mm;0;?,gg;0;?" (=> n. 1) libro="" (=> n. 2) titolo="" (=> n. 2) capo="" (=> n. 2) sez="" (=> n. 2) pgf="" (=> n. 2) art="" comma="" lettera="" (eventuale sottopartizione del comma) numero="" (eventuale sottopartizione del comma) causa="civile;penale;0;?" (=> n. 3) corte="cassazione;costituzionale;..." sezione ="sezione prima; ..." (=> n. 4) rg="n,yyyy" (n. ed anno del ruolo o registro generale della causa cui la sentenza pertiene) m="" (numero di massimario, che compare in sentenze di Cassazione) ministero="" ufficio="" regione="" autorita="" (l'ente autorità amministrativa autonoma emanante) Il tag complessivo prenderà quindi la forma __, ad es. ___, ecc. Ovviamente si useranno solo i campi volta per volta pertinenti, ma nell'ordine sopra dato. Più in particolare si osservino le note seguenti: (1) l'espressione della datazione in e (di cui si parla dopo) segue la medesima sintassi che si ha nella header, per rendere possibili interrogazioni incrociate su header e markup (che consentano così di cogliere anche testi legali che non hanno header propria, come quelli compresi negli allegati, ad es., degli stenografici). (2) l'indicazione di "libro" e/o "titolo" e/o "capo" ecc. sarà usata (più per i rfL, cfr. par. succ., che non per i titL), per i codici e testi legislativi complessi, oltre che nei casi in cui il rinvio è esplicitamente effettuato ad una di tali partizioni del testo (ad es. "cfr. cpp. libro IV, Misure cautelari"), anche nei casi in cui il riferimento è effettuato ad una ampia porzione di articoli che di fatto corrisponda ad un libro, capo, ecc. (es "cfr. cpp. 272-325", che di fatto corrisponde al libro IV del cpp). (3) si badi che "c" e "p" per la Cassazione sono introdotti per i casi in cui l'effettiva sezione non sia specificata e si sia soltanto a conoscenza della distinzione civile/penale. Se nulla è specificato, semplicemente non si riempie il campo. (4) i valori di "sezione" specificano la partizione della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e della corte dei conti. Le partizioni esistenti di tali corti sono le seguenti: Cassazione civile "c" Cassazione civile - Sezione lavoro "c-lavoro" Cassazione civile - Sezione prima "c-I";"I" Cassazione civile - Sezione seconda "c-II";"II" Cassazione civile - Sezione terza "c-III";"III" Cassazione civile - Sezione tributaria "c-tribut" Cassazione civile - Sezioni unite "c-unite";"unite" Cassazione penale "p" Cassazione penale - Sezione prima "p-I";"I" Cassazione penale - Sezione seconda "p-II";"II" Cassazione penale - Sezione terza "p-III";"III" Cassazione penale - Sezione quarta "p-IV" Cassazione penale - Sezione quinta "p-V" Cassazione penale - Sezione sesta "p-VI" Cassazione penale - Sezioni unite "p-unite";"unite" Consiglio di Stato - Adunanza generale "ad. gen." Consiglio di Stato - Adunanza plenaria "ad. plen." Consiglio di Stato - Segretariato generale "segr. gen." Consiglio di Stato - Sezione consultiva "cons. a. n." degli atti normativi Consiglio di Stato - Sezione prima "I" Consiglio di Stato - Sezione seconda "II" Consiglio di Stato - Sezione terza "III" Consiglio di Stato - Sezione quarta "IV" Consiglio di Stato - Sezione quinta "V" Consiglio di Stato - Sezione sesta "VI" Corte dei Conti - Procura Generale "pr. gen." Corte dei Conti - Prima Sezione giurisdizionale "I app." centrale di Appello Corte dei Conti - Seconda Sezione giurisdizionale "II app." centrale di Appello Corte dei Conti - Terza Sezione giurisdizionale "III app." centrale di Appello Corte dei Conti - Segretariato generale "segr. gen." Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo "contr. I coll." primo Collegio Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo "contr. II coll." secondo Collegio Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo "contr. III coll." terzo Collegio Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo "contr. IV coll." quarto Collegio Corte dei Conti - Sezione del controllo sugli Enti "contr. enti" Corte dei Conti - Sezione di controllo per gli "contr. aff. com. int. affari comunitari e internazionali Corte dei Conti - Sezione Enti locali "enti loc." Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede "riunite giurisd." giurisdizionale Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede "riunite" non giurisdizionale Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede "riunite referente" referente Corte dei Conti - Uffici di controllo "uff. contr." Es. cfr. art-cclibrosecondo.htm: La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto ( 43 , 45 ). Art. 457 Delazione dell'eredità L' eredità si devolve per legge ( 565 e seguenti ) o per testamento ( 587 e seguenti ). Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca , in tutto o in parte , quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari ( 536 e seguenti ). Art. 458 Divieto di patti successori E' nulla ogni convenzione ( 1321 ) con cui taluno dispone della propria successione . E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta , o rinunzia ai medesimi (557-2 , 679 ) . Art. 459 Acquisto dell' eredità *** Riferimento legale interno *** In modo affatto simmetrico ai titoli legali (cfr. supra) sono da marcare i riferimenti interni ai testi legali (codici, leggi, sentenze, interpellanze, ecc.) usando il tag associato ai medesimi valori sopra riportati per i . A sua volta, come per i , ogni tag così composto, ad es. , consentirà l'espressione di più valori per precisare il riferimento (per l'elenco dei valori, vedi ). Il tag complessivo prenderà quindi la forma __, ad es. __, ecc. Ad es. ... quando si parla dell'eredità o della successione (482, 493) ... ==> quando si parla dell'eredità o della successione (482, 493) (A) Il problema principale, spesso, è soprattutto DOVE apporre il tag, cioè quale porzione del testo embricare col tag. Una soluzione definitiva, applicabile, una volta per tutte, non c'è, ma si devono tenere in considerazione i due criteri seguenti, che dovrebbero essere guida sufficiente nella più parte dei casi: (a) embricare meno testo possibile, lasciando fuori più parole possibili che così riceveranno i tag ordinari (, , ecc.) (b) applicare il tag al livello più basso di un riferimento (ad es. se è esplicitato il comma, applicarlo ad esso e non all'articolo od alla legge, ecc.). Come es. generale si tenga presente questo passo del dpr. del 28 dicembre 1985, n. 1092, art. 2, riportato prima senza markup e poi completamente markuppato: Art. 2. Formula di promulgazione delle Leggi Costituzionali (Legge 25 Maggio 1970, N. 352, articoli 2, 5, 14, 25 e 46, primo e secondo comma). 1. La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate dalla maggioranza prevista dal terzo comma dell' art. 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente: "La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna assemblea, hanno approvato; ==> %002% Art. 2. Formula di promulgazione delle Leggi Costituzionali (Legge 25 Maggio 1970, N. 352, articoli 2, 5, 14, 25 e 46, primo e secondo comma). &001& 1. #___# La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate dalla maggioranza prevista dal terzo comma dell' art. 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente: #___# "La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna assemblea, hanno approvato; Un altro esempio utile potrebbe essere il seguente (tratto da 2004-1007_Giovedì7ottobre2004-Comm_ IV.htm), da cui si evince che il numero di una legge è più basso nella gerarchia della sua data (che quindi potrà ricevere markup proprio, esterno): Il comma 7 rimanda all'allegato 1 che stanzia le occorrenti risorse per la correzione degli effetti finanziari della legge 30 dicembre 2002, n. 295, recante disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, come previsto dalla risoluzione 8-00075 approvata dalla Commissione difesa della Camera il 17 marzo 2004. Nota: il problema di DOVE embricare il tag ovviamente non si pone per i , per i quali dunque non vale quanto sopra. (B) I rinvii multipli costituiscono l'altro più tipico problema. In generale vanno, quando possibile, sempre ancorati e marcati separatamente: quindi espressioni come "i commi 4 e 5 dell'art. 416 bis del codice penale si occupano dei casi in cui l'associazione di tipo mafioso è armata" andranno marcate come => "i commi 4 e 5 dell'art. 416 bis del codice penale ..." e NON come * "i commi 4 e 5 dell'art. 416 bis del codice penale ..." In alcuni casi la tecnica di smistare su token distinti ogni elemento del rinvio multiplo non è possibile per carenza di token: ad es. in "att. 5-7" il rinvio è agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di attuazione del codice civile, ma il "6" non ha un token su cui appoggiarsi (a meno che non si consideri il trattino; ma in serie di più di tre membri neanche questo può trarre di impaccio). Questi casi dovranno pertanto essere svolti come 5-7. Si noti che il formalismo (apparentemente più ridondante) della serie numerica completa (a numeri divisi dalla virgola) rende "cercabile" a posteriori anche i numeri intermedi (cfr. "4,5,6" vs. "4-6"). In altri casi ci sono però rinvii ad intervalli molto ampii, per es. "199-240 c.p.", in cui la ridondanza diventerebbe, oltre che pesante, neppur più particolarmente utile. Conviene in tali casi controllare se questi articoli citati non siano raggruppabili sotto una categoria più "alta", usando la opzione descritta in nota 2 del paragrafo precedente. Infatti, nell'esempio che facevamo, gli artt. 199-240 costituiscono il "Titolo VIII: DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA" del libro Primo del codice penale e sono quindi etichettabili compendiariamente come 199-240. Se invece non ci fosse una categoria superiore (libro, capo, titolo, ecc.) come nell'esempio precedente, bisognerà citarli tutti, ahimè!, separati da una virgola. (C) L'altro problema, meno frequente, ma di più difficile soluzione, è dovuto alla natura non sempre perfetta delle fonti web dei nostri materiali. In generale quando si incontrano riferimenti a testi legali non comprensibili, per errore della fonte od imprecisa formulazione, si riportano i passi indecrittabili (con il nome del file in cui si trovano) in un file esterno dubbi.txt (che sarà poi sottoposto allo sventurato giurista consulente) e sarà marcato nel testo con __, per i casi in cui il riferimento sembra parte del testo legale, o sarà semplicemente espunto dal testo quando il riferimento sembra più appartenere all'edizione specifica itilizzata del testo che non al testo medesimo. Alcune categorie di imprecisioni sono particolarmente frequenti e meritano una speciale menzione. (1) La notazione numerica "n(nnn)-n") può designare due cose diverse: o la serie articolo-comma, ad es. cc. 348: "La designazione può essere fatta per testamento (587-2)", o la serie articolo-articolo, ad es. "att. 5-7". Nel secondo caso, il trattamento sarà secondo descritto qui sopra al punto (B). Nel primo caso, invece, bisognerà controllare se l'articolo/comma cui si sarebbe ricostruiito il riferimento è pertinente (=>ricostruzione giusta) o no (=> ricostruzione sbagliata). Nel caso la ipotesi si rivelasse sbagliata, eliminare il rinvio dal testo, e trasferirlo nel file dei dubbi. (2) Le notazioni numeriche "nnn(n)n" con numero superiore agli articoli esistenti molto spesso celano una scrittura sbagliata del tipo (1)a sopra accennato, cioè varrebbe "nnn(n)-n" in cui la prima cifra è l'articolo e la seconda il comma, che si tratteranno come sopra descritto. *** Punti elenco *** La sintassi generale del tag è la seguente: Elemento marcante Testo Il testo dell'elenco deve a sua volta essere contrassegnato adeguatamente (ad es. se è un paragrafo sarà marcato con #___# ecc.) Ess: Testo originale: 1. testo prima linea 2. testo seconda linea Testo marcato: 1. testo prima linea 2. testo seconda linea Testo originale: 1. testo prima linea lungo e significativo 2. testo seconda linea lungo e significativo Testo marcato: #___# 1. testo prima linea lungo e significativo #___# 2. testo seconda linea lungo e significativo Testo originale: 1. testo a volte articolato in paragrafi 1.1 testo a volte articolato in paragrafi Testo marcato: %001% 1. #001# testo ‰002‰ 2. #001# testo Testo originale: 1. Titolo capitolo 1 dell'articolo 1.1 Titolo sottocapitolo 1 dell'articolo Testo marcato: %001% 1. Titolo capitolo 1 dell'articolo ‰001‰ 1.1 Titolo sottocapitolo 1 dell'articolo Semplici elenchi a lista senza punti elenco o simili non riceveranno ma saranno trattati come semplici righe (ed il nuovo paragrafo sarà riservato solo per elenchi le cui voci siano blocchi di frasi e non semplici liste). Ad es. #___# Le opere migliori, oggetto della mostra organizzata nei locali del Dipartimento di Biologia animale e dell’uomo a corollario del convegno di presentazione del Calendario, sono state realizzate da: Elisabetta Berra Rosanna Gigantiello Mauro Mantovani Giovanna Minoggio Maria Nazario Giulia Nomis Elena Pogliano Martina Tardi Luca Zanvercelli #___# *** Pagine $000$*** Le pagine vengono marcate con un $001$ ecc. all’inizio di ogni pagina. Di norma nei testi scaricati dal Web non sono presenti, tranne che negli stenografici dove sono già presenti nell'originale e sono pertanto solo da convertire nel nostro formato (vedi sez. su Stenografici). ***Note *** Un esempio è il seguente: %001% [...] #002# Ai locali in uso all’Università e all’Accademia di Medicina si accede da un piccolo portone aperto nell’800 in forme neoclassiche sotto i portici di via Po al n° 18, che certo non spicca tra le aggressive vetrine dei negozi che lo assediano. Il cortile che così si raggiunge fu il chiostro con giardino del Convento, oggi appena percepibile a causa delle profonde trasformazioni che ha subito nel tempo, soprattutto a partire dall’800: le arcate di tre dei quattro lati sono state via via chiuse in vario modo, quelle centrali del lato sud sono in parte scomparse. Si percorre a sinistra il portico del chiostro nel tratto delle tre arcate ancora aperte e si raggiunge uno scalone sormontato da cupola con tamburo ottagonale e lanterna in cui domina una Crocefissione, affresco attribuito al Guidobono (2) (foto B). %003%NOTE [...] #002# (2)Nel 2000 l’affresco viene ricollocato, dopo essere stato restaurato, sulla parete da dove era stato staccato nel 1970 perché gravemente danneggiato. Il restauro dell’affresco si deve all’Accademia di Medicina con il contributo della Fondazione CRT. All’Università degli Studi di Torino si deve il restauro della cupola e dello scalone. Si badi che per esigenze delle scripts di preparazione del corpus la stringa _ non deve mai essere spezzata su due righe. ***Evidenziazioni *** corsivo __ I valori previsti sono corsivo normale “i” e grassetto corsivo “bi” grassetto rappresentato con __ I valori previsti sono corsivo normale “b” ed extra-bold “bb” sottolineato __ I valori previsti sono singolo “u1”, doppio “u2” e triplo “u3” tratteggiato __ I valori previsti sono singolo “h1”, doppio “h2” e triplo “h3” puntinato __ I valori previsti sono singolo “d1”, doppio “d2” e triplo “d3” maiuscoletto è rappresentato con __ Il valore previsto è solo “sc” (small capitals) espanso è rappresentato con __ Il valore previsto è solo “xp” (expanded) apice/pedice è rappresentato con __ I valore previsti sono solo “ap” (apice) e “pd” (pedice) I codici sono combinabili solo con tags distinti, per cui un maiuscoletto grassetto corsivo spaziato sarebbe __ ***Indentature, centrature, ecc. *** Eventuali spazi bianchi a sinistra (indentature) od al centro della riga vanno in genere indicati con il tag ed il numero approssimativo di parole che lo spazio occupa. Ad esempio l'inizio di una lettera sarà risolto così: Cara Amalasunta , grazie del pacco di brigidini . che mi hai mandato . Per spaziature caratteristiche, però, non è utile tanto sapere il numero esatto di battute quanto se si tratta di un centrato o di un allineato a destra, valori per cui basterà indicare C o D al posto del numero delle battute: ___, ___ ***Righe bianche*** Le eventuali righe bianche, quando funzionali all'organizzazione del testo (e non semplice e casuale frutto della sua HTMLlizzazione) vengono mantenute come tali; bisogna, ossia, porre tante righe bianche nella trascrizione quante ve ne erano nell'originale. ***Formule matematiche *** le espressioni numerico-matematiche o comunque in cifre, ad esclusione dei semplici numerali "linguistici" espressi in cifre anziché in lettere e dei punti-elenco, sono contrassegnate con . Quindi avremo “voglio 15 giorni di vacanza” e “1.” senza marche ma “15 + 3 / 2 = 8 è sbagliato” con marca. ***Antroponimi,toponimi,enti/tà *** Come già in Valico, dalle cui Guidelines citiamo, «distinguiamo antroponimi (anth); toponimi (topn); tutti i nomi di creazioni artistiche, manufatti ed opere culturali in genere (oper), siano essi i Promessi sposi, Santa Maria Novella o la Gioconda; e tutti i nomi propri che non riguardano persone o animali (ent), siano essi marche di scarpe, di detersivi o nomi di alberghi: __ __ __ __» Si noti, tra l'altro, (a) che gli indirizzi stradali in genere sono trattati come . (b) che la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, il Ministero dell'Interno, ecc. sono , ma non il Ministro degli interni, il Presidente della Repubblica (che non sono neppure !), né la repubblica (genericamente). Per esempio, avremo: &001& #___# 1. Alla costituzione dell’ intero patrimonio iniziale della Fondazione provvederà la Regione Abruzzo. Esso sarà formato dall’immobile sito in Chieti ScaloViale Abruzzo 322 - di proprietà della Regione con tutti i suoi arredi, strutture e pertinenze. (da: lReg\lr-abr_00-001.htm) %000% #___# La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; #___# Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge: (da: l_03-034=g.html) &002& #___# 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. %002% #___# La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. #___# Data a Roma, addi' 23 novembre 2001 #___# CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze #___# Visto, il Guardasigilli: Castelli (da: l_01-410=bc.htm) ***ESCLUSI*** Sono da escludersi: gli allegati (TRANNE CHE NEGLI STENOGRAFICI, PER CUI CFR.); le parti di testo legate unicamente al web (come "HOME OPPURE INDIETRO ALL'INDICE" oppure "TOP" oppure "La pagina file:///E:/VV_contratti%26cNazionali/pint_980609_mpis'bridge=eds.html è stata modificata Domenica 19 ottobre 2003") ==========================MARKUP=DIPLOMATICO========================== ======================(=DIPLOMATICA=SPECIALE=)======================== ********************* ***ATTI GIUDIZIARI*** ********************* ***Generalità*** Gli atti giudiziari di cui abbiamo potuto scaricare esemplari sono il prodotto di svariati tribunali (in versione monocratica o collegiale), qui sotto riportati: Corti di merito: tr Tribunali ordinari gip Giudici delle indagini preliminari (propriamente sez. dei rispp. tribunali ordinari) gup Giudici per l'udienza preliminare (propriamente sez. dei rispp. tribunali ordinari) trr Tribunali per il Riesame (propriamente uff. dei rispp. tribunali ordinari [##]) trs tribunali di sorveglianza (propriamente uff. dei rispp. tribunali ordinari [##]) gp Giudici di Pace (istituiti con l 1991 n. 374) pr Preture (165, abolite ed accorpate ai tr. ord. con istituzione del giudice unico di primo grado: dlgs 1998 n. 51) gc Giudici Conciliatori (aboliti nel 1991 con l'istituzione dei Giudici di Pace) app Corti di Appello trmin tribunali per i minorenni (propriamente sez. delle rispp. corti di appello) trap Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche (propriamente sez. delle rispp. corti di appello) ass Corti di Assise asap Corti di Assise d'Appello tar Tribunali amministrativi regionali ctp Commissioni Tributarie Provinciali ctr Commissioni Tributarie Regionali trm Tribunali militare gmip Giudice (militare) delle indagini preliminari (propriamente sez. dei rispp. tribunali militari) gmup Giudice (militare) per l'Udienza Preliminare (propriamente sez. dei rispp. tribunali militari) prm Procure Militari della Repubblica cma Corti Militari di Appello trms Tribunale (Supremo Militare, Ufficio del Giudice) Militare di sorveglianza Corti superiori: cas Corte di Cassazione cos Corte Costituzionale con Corte dei Conti cds Consiglio di Stato csm Consiglio superiore della Magistratura cmm Consiglio della Magistratura Militare cpgt Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (grado supremo di ctp ecc.) trsm Tribunale Supremo Militare tsap Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (propriamente sez. della Corte di Cassazione); (cfr. http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/base_i.php?inf=trib_sup_acque.txt) Questo quanto alle diverse autorità giudicanti. Quanto invece ai diversi tipi di atto prodotti, è da osservare quanto segue. Il giudice può pronunciare tre tipi canonici di atti: sentenza, ordinanza o decreto; ossia, diplomaticamente, può produrre tre tipi corrispondenti di documenti regolari. Sulle differenze tra questi tre tipi informano gli articoli 131 e 125 del CPC e CPP: cpc. 131. Forma dei provvedimenti in generale. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo. cpp. 125 - Forme dei provvedimenti del giudice - 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. 2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. 3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge. 4. [omissis] 5. [omissis] 6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente. Si noti che sono espressamente previsti anche atti che non richiedono «l'osservanza di particolari formalità» (cpp 125) purché la loro «forma [sia] idonea al raggiungimento del loro scopo» (cpc 131): quindi potremmo anche imbatterci in documenti di forma non facilmente inquadrabile (e potrebbe esservi qualche caso di ciò). [##] La categoria più rappresentata è senz'altro quella della sentenza. ***massime e neretti*** Gli atti giudiziari, inoltre, sono di solito dotati di una "massima", che corrisponde abbastanza a quello che, in diplomatica, nell'edizione delle fonti documentarie, si direbbe un "regesto", ossia un riassunto di tutti i punti giuridicamente e fattualmente rilevanti del documento. La differenza è che laddove il regesto non ha alcun valore legale, ma solo utilità storica, le massime hanno in alcuni casi valore ufficiale al pari della sentenza di cui sono riassunto. Presso la Corte di Cassazione, infatti, esiste un Ufficio del Massimario preposto alla stesura e pubblicazione delle massime ufficiali delle sentenze di Cassazione. Le massime di Cassazione pertanto hanno una ufficialità diversa dalle massime degli atti di altri tipi di corte o dei regesti storici. Le massime degli altri tipi giudiziari sono invece prodotti autonomamente da commentatori od editori dell'atto in questione, e non rivestono alcun ruolo ufficiale. Ogni massima, inoltre, è fornita (obbligatoriamente per le ufficiali di Cassazione, facoltativamente per le altre) di una sorta di titolo, detto "neretto", che della massima è parte ineliminabile. Una massima molto articolata può avere più neretti, tanti quanto le parti di cui essa si compone. Le massime nei testi scaricati non sono purtroppo sempre presenti, anche quando fanno parte integrante della sentenza (Cassazione). Più spesso, quando presenti, sono riportate in fondo alla sentenza (mentre andrebbero poste in testa!), od è presente il solo neretto apposto in testa alla sentenza a mo' di titolo. Nei casi in cui la massima è ufficiale (Cassazione) la loro mancanza sarà marcata con [omissis]. Visto che l'assenza della massima non è in questi casi accettabile, per ora si trascriverà tutto quello che c'è, ed in un secondo tempo, possibilmente, si faranno apposite ricerche nelle fonti a stampa trascrivendo manualmente le parti assenti. ***sentenze*** La sentenza è il più tipico degli atti pronunciati dal giudice, ed è il tipo di documento più frequente. Le sentenze hanno una struttura relativamente costante in quanto sono disciplinate dall'art 125 del CPP e dall'art. 132 del cpc, che entra ancora più nei dettagli: cpp 125 - Forme dei provvedimenti del giudice - 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. 2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. 3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge. [omissis] cpc 132. Contenuto della sentenza. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione "Repubblica Italiana". Essa deve contenere: 1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata; 2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. [omissis] La struttura delle sentenze è chiaramente regolamentata, però, così come il nome dell'atto che la corte pronuncia può essere relativamente vario ed indifferente alla categoria legale cui il documento prodotto appartiene (cfr. sopra), così anche i nomi che volta per volta gli estensori della sentenza danno alle singole partizioni del testo può essere alquanto vario, pur nella sostanziale invarianza della struttura sottostante. Di qui l'esigenza di affidare ad un markup stabile le informazioni strutturali, indipendentemente dalle intitolazioni (che comunque restano nel testo come sua parte integrante) contingenti. Questa la struttura (fissa) del markup per una sentenza di Cassazione, che rappresenta il tipo più "completo" e rappresentat(iv)o: __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ Procediamo ora a dare una definizione, con esempi identificativi delle formule introduttive, di ogni parte. vedi paragrafo apposito, sopra. Ufficiale solo nelle sentenze di Cassazione (dove, se assente, è da marcare con omissis. Per le le sentenze di altre Corti, si può semplicemente omettere il tag). vedi paragrafo apposito, sopra. Ufficiale solo nelle sentenze di Cassazione (dove, se assente, è da marcare con omissis. Per le sentenze di altre Corti, si può semplicemente omettere il tag). è la parte di protocollo della sentenza, che «reca l’intestazione "Repubblica Italiana"», l' «in nome del popolo italiano» e «l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata» (cpc. art. 132), con l'asserzione di aver pronunciato una sentenza (es. "ha pronunciato la seguente sentenza"), di solito in posizione centrale, seguita dall'«indicazione delle parti e dei loro difensori» (cpc. art. 132), che specie nelle sentenze di ultimo grado (e.g. Cassazione) può assumere anche notevole articolazione ed estensione. Delle fluttuazioni nel nome dell'atto che la corte pronuncia abbiamo già detto. L'intestazione, nelle fonti web da cui abbiamo attinto, è molto spesso inopportunamente stata eliminata. Data che la sua presenza negli originali è certa (pena nullità dell'atto medesimo) in tali casi va aggiunta con omissis: [omissis]. In altri casi è riprodotta solo parzialmente: anche qui si userà l'omissis per le parti che non sarà difficile diagnosticare come omesse. Una struttura abbastanza canonica dell'intestazione di una sentenza di cassazione è la seguente (Sen. 19-07-02 n. 10542, Cass. Civ. Sez. I, ridotta alle sue linee portanti): REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cassazione civile, SEZIONE I, 19 luglio 2002, n. 10542 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da [...] - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [...], rappresentati e difesi dall'avvocato [...]; - ricorrente - contro [...]; - intimato - e sul 2 ricorso [...] rappresentato e difeso dagli avvocati [...]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [...], rappresentati e difesi dall'avvocato [...]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza [...]; udita la relazione della causa svolta [...]; udito per il ricorrente [...] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale; udito il P. M. in persona [...] che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Un'altra, di poco diversa, struttura presentano le sentenze di appello e di secondo grado in genere (Corte di Appello di Bari, Sentenza 27 novembre 2003, ridotta alle sue linee portanti): REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza composta dai Magistrati: [...] ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n. [...]; TRA Pinco e Palla, rappresentati e difesi da [...], in virtù di procura [...], ed elettivamente domiciliati in [...]; -Appellanti- E AZIENDA Caio, con sede in [...], rappresentata e difesa da [...], giusta procura [...], ed elettivamente domiciliata in [...]; -Appellata- In alcuni casi di appello la parte consueta dell'intestazione (nella struttura sopra esemplificata) è seguita da un "oggetto" e dalle "conclusioni", come ad es. in Corte di Appello di Roma, Sentenza 3 giugno 2004: [omissis] [omissis] %001% #___# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO composta da dr. Silvio SORACE - Presidente dr. Giuseppe BRONZINI - Consigliere dr. Giovanni CANNELLA - Consigliere estensore all'udienza di discussione del 3.6.2004 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello n. 5215/2002 R.G. #___# TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA domicil. ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12 rappr. e dif. dall'Avvocatura Generale dello Stato APPELLANTE #___# E [omissis] elett.te domicil. in Roma, Via Ciro Menotti 24 rappr. e dif. dall’avv. Pietro Caponetti giusta procura in atti APPELLATO #___# OGGETTO: appello contro la sentenza del 22.10.2001 del Tribunale di Roma %002% CONCLUSIONI #___# Per l’appellante: in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta nei confronti del Ministero della Giustizia. Vinte le spese del doppio grado del giudizio. #___# Per l’appellato: rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto [...] la cui struttura è pertanto la seguente: [...] sentenza [...] oggetto [...] conclusioni [...] [...] Di poco diverse anche le intestazioni delle sentenze di merito di tribunali ordinari, di solito riconducibili ai due tipi seguenti (esemplificati risp. da sn_tr-fi_01-xxx=snt-tribunaleantichita_2000.htm e sn_tr-locri_00-xxx=uCz-TRIBLOCRI17112000.pdf, ridotti alle loro linee portanti), cui possono aggiungersi un "oggetto" e le "conclusioni" delle parti (come anche nelle sentenze di appello, cfr. supra): (a) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di [...] in funzione di giudice del lavoeo ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di [...]; tutti difesi di fiducia dall'avv. [...] del foro di [...], in virtù di procura [...], ed elettivamente domiciliati in [...]; INPUTATI del delitto di cui [...] CONCLUSIONI DELLE PARTI Pubblico ministero: assoluzione per non aver commesso il fatto Difesa: si associa alle conclusioni del pubblico ministero (b) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del tribunale di [...] ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.L [...] promossa da Pinco, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente da [...], in forza di procura [...], ed elettivamente domiciliato in [...]; RICORRENTE contro AZIENDA Caio, con sede in [...], rappresentata e difesa da [...], giusta procura [...], ed elettivamente domiciliata in [...]; RESISTENTE Oggetto: impugnativa licenziamento individuale. Si noti, inoltre, che nella struttura (a), frequente nelle sentenze di merito non solo dei tribunali ordinari, le conclusioni delle parti che chiudono l'intestazione, possono essere titolate anche solo "conclusioni", che specie in sentenze in cui si ha omissis di tutte le altre parti dell'intestazioni, produce lo spiazzante risultato di avere un testo che inizia con le "conclusioni", prima di presentare lo "svolgimento", i "motivi" ed il "dispositivo". Così ad es. la sn_ctp-lucca_04-040=dirit-sent_lucca_40_24_04_04.htm. contiene «la concisa esposizione dello svolgimento del processo» (cpc. art. 132). Corrisponde generalmente alla parte del testo che inizia con "Fatto", "Ritenuto in fatto", "Svolgimento del processo" e simili. In molti casi è fuso con la parte seguente sotto l'unico titolo di "fatto e diritto", o simili, ma anche in questo caso le due sezioni all'interno dell'unico blocco sono chiaramente individuabili e marcabili. In pochi dei testi scaricati manca completamente: in tal caso ha da supporsi una omissione, essendo legalmente impossibile la assenza originaria dell'«esposizione dello svolgimento del processo» (cpc. art. 132): si marcherà pertanto in tal caso: [omissis]. contiene «la concisa esposizione [...] dei motivi in fatto e in diritto della decisione» (cpc. art. 132). Corrisponde generalmente alla parte del testo che inizia con "Diritto" o "Motivi della decisione" o "Considerato in diritto", o simili. Nel caso sia fusa con la parte precedente, cfr. sopra. Non abbiamo finora incontrato nei testi scaricati casi di omissione di questa parte. Se così fosse, indicare [omissis]. il contenuto proprio della sentenza, cioè quel che la sentenza dispone (cpc 132 punto 5). Corrisponde generalmente alla parte del testo che inizia con "PQM" o "per questi motivi". Non abbiamo (et pour cause) finora incontrato nei testi scaricati casi di omissione di questa parte. Tipica delle sentenze (specie di merito) sono le formule iniziali contenenti la clausola "definitivamente pronunciando", tipo: "Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda proposta con atto di citazione ..." "definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il ..." "la Sezione definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione ..." "Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa ..." ecc. Tali formule, tuttavia, possono anche mancare (come di solito mancano nelle sentenze di Cassazione), ed il dispositivo assumere una veste più sintetica, del tipo "Rigetta il ricorso; compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio" (che è tutto il dispositivo della sentenza 2001-822 del trib. di Crotone, sn_tr-crotone_01-822=dirit-trib_crotone_29_03_01_822.htm). «la data della deliberazione» che fa seguito sempre al dispositivo (cpc 132 punto 5), dal quale non è perlopiù distinto nella struttura paragrafematica e tipografica del testo. Non abbiamo finora incontrato nei testi scaricati casi di omissione di questa parte (che sarebbero comunque da marcare con [omissis] al solito modo). La sottoscrizione, pur parte obbligatoria della sentenza, non è ordinariamente riportata nelle copie elettroniche: è comunque da marcare con "omissis" al solito modo. In pochissimi casi abbiamo anche, in calce al testo, l'indicazione dell'avvenuto deposito della sentenza in data X. Che ciò debba avvenire obbligatoriamente è chiaro, ma che ne sia altrettanto obbligatoria la menzione nel testo della sentenza medesima, dalle leggi sopra riportate non lo è. Salvo parere contrario [##], marcheremo pertanto il deposito solo in presentia, rinunciando all'omissis se assente (nella stragrande maggioranza dei casi). Ed ora alcuni esempi del markup della struttura generale di alcune sentenze: il seguente è un caso tipico: %001% #___# ___ #___# [omissis];_____________ %002% #___# ___ #___# [omissis];_____________ ____ ;[omissis] %003% #___# [...] ha pronunciato la seguente Sentenza/Ordinanza/Decisione/Parere sul ricorso [...] #___# contro [...] #___# udito [...] %004% Fatto/Svolgimento (del processo)/ritenuto(in fatto)/__;[omissis] #___# [...] %005% Diritto/Motivi/___;[omissis] #___# [...] %006% PQM/Per questi motivi/___ #___# [...] #___# Così deciso in ... #___# Tizio Caio, Presidente. Pinco Pallino, Redattore %007% #___# Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2001 Questo, invece, è un esempio di caso in cui struttura fissa e titoli presenti nel testo non coincidono: %001% #___# ___ #___# [omissis];_____________ %002% #___# [...] ha pronunciato la seguente Sentenza/Ordinanza/Decisione/Parere sul ricorso [...] #___# contro [...] #___# udito [...] Fatto e diritto %___% #___# %___% #___# %___% PQM/Per questi motivi/___ #___# [omissis] [omissis] [omissis] ***Ordinanza*** Giuridicamente la scelta tra ordinanza e sentenza risiede principalmente nel diverso contenuto dei due atti: ordinatorio nell'un caso (provvede allo svolgimento del processo) e decisorio nell'altro (decide la causa). Stante la scarsa individualità diplomatica (cfr. infra) dell'ordinanza, molto spesso la migliore guida per distinguerla dalla sentenza è proprio il suo contenuto giuridico (si consiglia ai trascrittori di porre particolare attenzione sopratuto al dispositivo, e quando necessario ai "motivi"). Sull'ordinanza si diffonde in particolare l'art. 134 del CPC: cpc 134. Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza. L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. Mediamente sono più brevi e semplici delle sentenze (alcune possono essere anche molto piccole), ma le eccezioni non mancano (ad es. ord_tr-torino_02-xxx=dirit-cogne.htm). Quantitativamente, se la sentenza è comunque in generale la categoria più rappresentata nei nostri scarichi, vi sono anche situazioni particolari. Le ordinanze, ad esempio, di merito (Tribunali ordinari), di molte specie, sono quasi ugualmente frequenti delle sentenze. Eccezionale, invece (ma documentato nel corpus da pochi esempi, di solito giuslavoristici, ma cfr. anche ord_cas_03-xxx=magd-imi_sir.pdf) è l'uso dell'ordinanza da parte della Corte di Cassazione; prevalente, al contrario, pare l'uso di ordinanze da parte dei Tribulali per il riesame (ne abbiamo trovato in rete SOLO ordinanze). Circostanze che paiono comprensibili qualora si tenga presente il contenuto giuridico ordinativo e non decisorio di questi atti. Si badi,inoltre, che "ordinanza" sono chiamati anche numerosi atti normativi di tipo amministrativo (ma comunque non emanati dal governo o da sue componenti), che, pur omonimi, rappresentano un diverso "genere" diplomatico (cfr. infra). Diplomaticamente, però, le ordinanze, di tribunale ordinario, di appello o di cassazione, hanno in generale la medesima struttura delle sentenze, essendo regolarmente articolate in intestazione, fatto, diritto, pqm, data, sottoscrizione (cfr. sentenza), ed in linea di massima anche con le medesime irregolarità. L'unica differenza formale rilevante dovrebbe essere la mancanza nell'intestazione della formula "in nome del popolo italiano", che da sola potrebbe bastare a dirimere la maggior parte dei casi dubbi. Il condizionale però è d'obbligo, non solo perché l'intestazione è spesso omessa nelle fonti cui abbiamo attinto i testi, ma anche perché Vi sono talora eccezioni. I cit. art. 125 c. 1 del cpp ed art. 132 cpc, in effetti impongono la presenza dell'invocazione al popolo italiano nelle sentenze pena nullità, ma non vietano espressamente la loro presenza nelle ordinanze. Normalmente non viene usata, ma eccezionalmente un giudice potrebbe ricorrervi, se volesse, e di questi usi eccezionali qualche esempio ne abbiamo nei testi raccolti per il corpus. Inoltre, la presenza dell'invocazione al popolo italiano è sistematica in alcune classi di ordinanze, come quelle pronunciate dalla Corte Costituzionale (presenti anche in testi scaricati da fonti ufficiali e sicure come il sito della Consulta online); ed anche in quelle pronunciate dalla Corte di Cassazione appare con una significativa frequenza. A volte utile, anche se pur sempre tratto solamente negativo, è poi l'assenza dal dispositivo delle ordinanze della formula "definitivamente pronunciando", propria invece delle sentenze (dove tuttavia non è elemento sempre presente ...). Alcune strutture diplomatiche tipiche, un poco diverse dal tipo standard disegnato per le sentenze, si possono inoltre distinguere. (1) Un primo tipo, frequente specie nelle ordinanze di primo grado (tribunali ordinari), dopo l'intestazione presenta la formula "osserva", che apre un testo senza ulteriori suddivisioni (in cui sono compresi "svolgimento" e "motivi" come in molte titolazioni "fatto e diritto") fino al conclusivo "PQM". Cfr. ad es. ord_tr-palmi_01-063=uCz-TRIBPALMI29112001.htm. La sezione in "osserva", di solito relativamente breve, può essere anche relativamente lunga, cfr. ord_tr-cas_96-xxx=cas-1o020296.htm. (2) Un secondo tipo, frequente soprattutto in ordinanze di secondo grado (appello o TAR), dopo una intestazione che ricapitola il primo grado, chiusa dal solo punto a capo, presenta un testo "svolgimento+motivi" collassato, abbastanza ridotto, in cui lo "svolgimento" assomiglia molto alle intestazioni standard di leggi e decreti ("visto ...", "visti ..." ecc.) ed è seguito senza significative variazioni nelle formule introduttive (se non talora una prevalenza dei "ritenuto ...", "considerato ..." sui semplici "visto ...") dai "motivi", fino al conclusivo "PQM". Cfr. ad es. ord_tar-catania_00-0979=uCz-TARCT_979(00).htm. ***Decreto*** Giuridicamente il decreto è la forma più semplice di provvedimento giudiziario, e spesso non richiede né motivazione né contraddittorio delle parti. Sul decreto si diffonde l'art. 135 del CPC: cpc 135. Forma e contenuto del decreto. Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo. Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente. Diplomaticamente, quindi, il decreto dovrebbe essere più facilmente distinguibile dalle sentenze per la mancanza nell'intestazione della formula "in nome del popolo italiano" e meno dalle ordinanze, per sola la struttura meno articolata dell'atto. Il contenuto giurico dell'atto, pure, aiuta in genere a differenziarlo dalla sentenza (non ha di solito contenuto decisorio di una controversia, anche se vi sono casi eccezionali in cui un decreto penale può avere il medesimo effetto di una sentenza) ma non dall'ordinanza, in quanto entrambi hanno contenuto ordinativo, relativo all'istruzione del processo. In genere, da questo punto di vista, il decreto è solo uno strumento del processo, delegato a còmpiti più semplici di un'ordinanza (ad. es. un decreto fissa l'udienza, un'ordinanza, poi, scioglie alcune riserve processuali - viz. stabilisce la necessità di testimoni, ecc. - fino a che la sentenza finalmente decide la causa): quindi, di solito, è testualmente più semplice e (cfr. cpc. 145) di solito non motivato (mentre l'ordinanza lo è almeno "succintamente": cpc. 134); ma le eccezioni non mancano. Quantitativamente, inoltre, di decreti "sicuri" (cioè esplicitamente chiamati tali così all'interno del testo così come nel sito che li presentava) ne abbiamo relativamente pochi. E per ora, in queste condizioni, non sono possibili molte generalizzazioni sulla loro struttura diplomatica, abbastanza generica ed oscillante, anche se è sperabile che emergano, dalla preparazione dei testi, alcune tendenze e preferenze significative nel formulario. Anche in questo caso, si badi che "decreto" sono chiamati anche numerosi atti normativi e/o amministrativo, emanati dal Presidente della Repubblica, da un Ministro o da varie autorità amministrative, che, pur omonimi, rappresentano "generi" diplomatici affatto distinti (cfr. oltre). ***Altro?*** Oltre a questi tipi "canonici" vi sono anche (finora riscontrati solo per il Consiglio di Stato) "pareri" (non "in nome del Popolo Italiano"), "decisioni" ("in nome del popolo italiano") e "provvedimenti". Chiedere cosa sono [##] e se istituire abbreviazioni specifiche. Inoltre, da un punto di vista meramente formale, non è sempre evidente a quale delle tre categorie principali un testo appartenga, anche perché nell'intestazione di molti documenti la corte è detta pronunciare una sentenza, un parere, un provvedimento, un'ordinanza, una decisione od un decreto in modo assai libero e che non necessariamente identifica l'atto prodotto come appartenente ad una delle tre classi in questione. In tutto ciò, l'unico elemento sicuro è la presenza nell'intestazione della formula "in nome del popolo italiano", necessariamente presente nelle sole sentenze, e che quindi basta da sola ad individuare almeno la categoria più importante di documenti, su cui vedi oltre. [##] Di fatto esistono delle "delibere" (con cui di solito è designato semplicemente l'atto con il quale un'Assemblea decide di prendere determinati provvedimenti in merito alla risoluzione di determinati problemi) anche prodotte da Corti, e non solo da Autorità amministrative (cfr. oltre "delibera" nei testi normativi, dove è presente anche la trattazione quadro). Ne sono frequenti casi soprattuto della Corte dei conti. ***Sentenze-Ordinanze*** Un caso particolare è dato da pochi testi che si presentano come "ibridi". Si tratta essenzialmente di due tipologie distinte. (1) Almeno in un caso, (la sentenza 35640 - 4 ott. 2005 della Cassazione) il testo si presenta nell'intestazione come "Sentenza / Ordinanza", e le ragioni di ciò non sono chiare, poiché il documento pare, anche dal punto di vista giuridico oltre che da quello diplomatico, una vera sentenza. (2) In un altro caso (sn_tr-bari_03-xxx=dirit-trib_bari_23_05_03.htm) il testo si presenta ancora nell'intestazione come "Sentenza-Ordinanza", ma è effettivamente un ibrido. Formalmente, comunque, prevalgono i caratteri della sentenza (cfr. l'invocazione al popolo italiano nell'intestazione, e la formula "definitivamente pronunciando" nel dispositivo). Il caratere ibrido è palese soprattutto nel contenuto del dispositivo, che contiene tanto atti decisori ("Rigetta la domanda attorea ... Rigetta le domande riconvenzionali ... Condanna l’….al pagamento ...") quanto atti ordinativi ("dispone la prosecuzione del giudizio ... riserva all’esito del giudizio definitivo la regolamentazione delle spese ..."). Analogo anche il caso di sn_tr-trapani_03-009=arQ.htm, che si presenta come "SENTENZA-ORDINANZA", il cui dipositivo sottolinea la natura ibrida del testo variando ad hoc la formula introduttiva delle sentenze: "Il Giudice del lavoro, non definitivamente pronunziando sulle domande proposte da ... nei confronti di ... nella causa ..., così decide: ..." (3) In almeno un altro caso (Tribunale di Monza, 30 Nov. 200) il testo contiene contemporaneamente una sentenza ed un'ordinanza: ossia presenta due atti giuridici idealmente distinti compressi in un unico documento. Il testo, infatti, si presenta come "sentenza e contestuale ordinanza", anche se di fatto il dispositivo risulta unificato: %___% P. Q. M. #___# Il Tribunale dispone l’estromissione dal presente procedimento delle parti civili Alfa, Beta, Gamma nonché delle persone fisiche Z. Gi. e L., con riferimento alla posizione degli imputati di truffa quanto a Z. e con riferimento a tutte le posizioni relativamente alla L.. Dichiara la propria incompetenza per territorio con riferimento alle posizioni di V. N., V. Le. e V. Lo. disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Milano quanto a V. e Brescia quanto a V. Le. e Lo.. #___# Dichiara inammissibili le istanze di applicazione pena avanzate da C. Gi., C. Ra., C. Sa., C. G., C. M. e D.P. M.. #___# Rigetta le ulteriori eccezioni avanzate dalle parti. Analogo il caso di sn_con_00-1756=dirit-lombardia1776_00.htm, che si presenta come "SENTENZA PARZIALE CON ORDINANZA", nel cui dipositivo, comunque unico, i due atti, decisisorio ed ordinativo, sono testualmente distinti. (4) In altri rari casi (cfr. sn_tr-bologna_05-649+ord=dirit-sent_649_08_03_05.pdf) il tipo due si scioglie in due testi effetivamente distinti, con l'ordinanza pronunciata subito dopo la sentenza, ma riportati nel medesimo file, svelando chiaramente il meccanismo. In questo caso, ovviamente, non v'è problema di markuppatura poiché i due testi si trascriveranno separati. Nei casi (1) - (3) tipici, invece, comunque eccezionalissimi, i testi saranno assegnati per default alla categoria dominante, la sentenza, e markuppati come tali. **pareri?** La categoria ricopre in generale gli atti il cui dispositivo non è normativo ma espressamente consultivo. Sono pronunciati tanto da autorità amministrative come da corti, in particolare dal Consiglio di Stato. Anche in quest'ultimo caso, comunque, non sono intrinsecamente atti di natura giudiziaria e pertanto non figurano nella sezione giudiziaria del corpus (e di queste guidelines), ma in quella paranormativa (cfr. oltre ). **delibere (giudiziarie)?** Il termine, assai generico, dovrebbe designare qualsiasi decisione presa, in genere, da un'assemblea. Normalmente il termine è usato per testi normativi (cfr. oltre per la trattazione di riferimento). A volte anche una corte può pronunciare delle delibere, che tuttavia non hanno per questo carattere giurisdizionale. In particolare a pronunciare spesso delle "delibere" è sopratuto la Corte dei conti (che, tuttavia, è una Corte alquanto speciale, che non agisce solo in sede giurisdizionale, ma anche «esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito» Cost. Art. 100). Per tutti questi tipi di docummenti (che peraltro figurano nella sezione normativa e non in quella giudiziaria del Corpus) cfr. sotto "delibera" nella sezione normativa. **Decisioni** Propriamente la decisione dovrebbe essere solo la risoluzione presa da una Corte in merito ad una causa, ed espressa in sentenza, ordinanza o decreto a seconda dei casi [##]. Però ci sono documenti giudiziari esplicitamente intitolati "decisione". (1) Sistematicamente tali ne abbiamo finora trovati soprattutto del Consiglio di Stato. Sono diplomaticamente caratterizzati dalla presenza delle formule (a) "in nome del Popolo italiano" e (b) "ha pronunciato la seguente DECISIONE". Per il resto la struttura è in tutto simile a quella delle sentenze. In effetti, la maggior parte degli atti emanati dal Consiglio di Stato si autoqualificano "decisioni", anche se sono classificati nei siti che li ospitano come sentenze (una sola eccezione finora riscontrata: dec_cds_03-9289=auge-arretrati inamm.pdf). Si potrebbe pertanto fin supporre che "decisione" sia semplicemente la qualifica più usuale per le sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato [##]. A livello di markup questi riceveranno il di "decisione", ma il "sentenza". (2) Un altro caso abbastanza sistematico riguarda le Commisioni tributarie provinciali, per le quali abbiamo un gruppetto cospicuo di testi che sembrerebbero apparentemente sentenze (anche se la presenza dell'invocazione al Popolo italiano non è verificabile per costanti omissis nell'intestazione), ma che dal sito sono costantemente riferite come "decisioni". (ad es. dec_ctr-lecce_02-150=dirit-comm_trib_lecce_01.htm, dec_ctr-lecce_02-151=dirit-comm_trib_lecce_01.htm, dec_ctr-lecce_02-027=dirit-comm_trib_lecce_27.htm, dec_ctr-lecce_01-051=dirit-comm_trib_lecce_51.htm, dec_ctr-lecce_01-087=dirit-comm_trib_lecce_87.htm, dec_ctr-lecce_01-106=dirit-comm_trib_lecce_106.htm, dec_ctr-lecce_02-109=dirit-dec_lecce_15_11_02.htm, dec_ctr-lecce_01-080=dirit-deci80_01.htm, dec_ctr-lecce_02-142=dirit-deci142_02.htm, dec_ctr-lecce_02-143=dirit-deci143_02.htm) Anche se mancano di norma autodenominazioni si è anche per questi testi introdotto il di "decisione", con il "sentenza". (3) Oltre a questi casi sistematici, vi sono anche poche presenza isolate di altro tipo. In particolare vi è qualche documento presentato dal sito come "decisione" e privo di autoriferimenti, ma che rientrerebbe più normalmente nelle (a) categorie di ordinanza (ad es. ord_tr-catania_98-xxx=dirit-barr2.htm), o (b) di decreto (ad es. d_tr-catania_98-xxx=dirit-barr2.htm; in genere questi casi sono meno sicuri); categorie nelle quali sono stati tutti provvisoriamente classificati. **Risoluzioni** Così sono denominati (anche sul sito ufficiale della Giustizia Tributaria) gli atti pronunciati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (ma non dalle Comissioni Tributarie Regionali, le corti ad esso immediatamente inferiori). Propriamente sono pelopiù delle "delibere" (formula "delibera ...") ed a volte dei semplici pareri (formula "osserva ..."). **provvedimenti?** Altra vox neutra con cui sono talvolta indicati atti, usualmente di merito, che (presumibilmente, stante le omissioni nell'intestazione, e la prevalente assenza di autoriferimenti nel testo) potrebbero essere ordinanze o (più spesso) decreti, categorie cui sono stati per ora ricondotti, stante la assenza di indicazioni dell'esistenza di una categoria specifica "provvedimento" [##]. Ess.: (a) ord_tr-catania_00-xxx=dirit-catania16_5_00.htm, ord_tr-bari_03-xxx=dirit-trib_bari_28_11_03.htm, ord_tr-catania_03-xxx=dirit-trib_ct_13_11_03.htm (considerata ord per analogia a ord_tr-catania_02-021=dirit-trib_ct_21_05_02.htm e ord_tr-catania_04-xxx=dirit-trib_ct_30_01_04.htm), ord_tr-catania_04-xxx=dirit-trib_ct_26_10_04.htm (considerata ord per analogia a prec.), ecc. (b) d_tr-palermo_98-xxx=dirit-embrioni_criocongelati.htm, d_gip-venezia_01-xxx=dirit-gallo.htm, d_tr-lecce_03-8041=dirit-proc_lecce_8041_03.htm, d_tr-palermo_02-xxx=dirit-tribunale_palermo2.htm, d_tr-palermo_02-xxx=dirit-tribunale_palermo3.htm, d_tr-crotone_01-xxx=dirit-trib_crotone_08_05_01_prov.htm, d_tr-crotone_01-xxx=dirit-trib_crotone_10_12_01_prov.htm, d_tr-crotone_00-xxx=dirit-trib_crotone_16_02_00_prov.htm, d_tr-crotone_02-xxx=dirit-trib_crotone_16_03_02_prov.htm, d_tr_genova_05-xxx=dirit-trib_ge_01_03_05.htm, d_tr_genova_05-xxx=dirit-trib_ge_03_03_05.htm, ecc. Un caso importante per decidere della genericità del termine "provvedimento" è un decreto del gip di Venezia, 2002 (d_gip-venezia_02-xxx=dirit-tribunale_venezia_27_02.htm), in cui a fronte della esplicita dicitura "DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL PERITO" nell'intestazione (e della evidente natura giuridica dell'atto), nel PQM si dice "Manda alla cancelleria per la comunicazione dell’avviso di deposito del presente provvedimento anche a mezzo fax e per quant’altro di competenza.". Meno cogenti, ma comunque interessanti, sono anche i casi di (a) un'ordinanza del Giudice tutelare di Palmi (ord_tr-palmi_04-xxx=dirit-trib_palmi_24_05_04.htm) ed una del Tribunale di Modena (ord_tr-modena_04-xxx=dirit-trib_mo_15_11_04.htm) dove si ha l'equazione tra ORDINANZA (come gli atti si autodenominano nella loro intestazione) e "provvedimento" come invece il sito li chiama. (b) due decreti (2005) del Giudice tutelare di roma (d_tr-roma_05-xxx=dirit-trib_roma_provv_18_01_05.htm e d_tr-roma_05-xxx=dirit-trib_roma_decr_12_02_05_1.htm) dove si ha l'equazione tra DECRETO (come l'atto si autodenomina nella sua intestazione) e "provvedimento" come invece il sito chiama gli atti in questione (c) analogamente un decreto del Tribunale di Modena (d_tr-modena_05-xxx=dirit-trib_mo_prov_21_03_05.htm) ed uno del Tribunale di Catania (d_tr-catania_04-xxx=dirit-trib_ct_2905_21_01_04.htm) dove l'equiparazione si ha tra "decreto" presente nel dispositivo e "provvedimento" presente nel sito. *********************** ***ATTI PARLAMENTARI*** *********************** ***stenografici*** I cosiddetti "stenografici" sono la trascrizione ufficiale della seduta di una camera (o di una commissione camerale), identificata con un numero progressivo (che riparte da uno ad ogni nuova legislatura) e con la data in cui è avvenuta. Il sito ufficiale li presenta spezzati in molte pagine html, raccolte in una cartella per ogni seduta. Ogni cartella presenta (divisi in molti file) il testo della seduta vera e propria ed almeno due serie di allegati testuali, tutti e tre dotati da parte dell'ente rogatore di una numerazione di pagine indipendente. Tali materiali, in particolare, (1) possono essere assai lunghi: il testo (allegati a parti) di una seduta può raggiungere c. 200 pagine-word (più un centinaio di allegati testuali) (2) il montaggio (almeno negli allegati) non è ovvio, nel senso che i nomi dei files talvolta non sono sequenziali ed uno deve ricostruire; (3) gli allegati sembrano pertenere sempre a DUE serie distinte. Gli A con indice in testa, numerazione pagine propria che parte da 1, e nomi file del tipo od "aAqcosa" o "21450b01" e simili. Ed i B senza indice in testa, con numerazione pagine unica e continua da una seduta ad un'altra, e nomifile del tipo "bt_numero" numerati però abbastanza a papocchio. Gli allegati A sono dedicati ai disegni di legge ed ai documenti in genere esaminati nella seduta. Gli allegati B riportano le interrogazioni parlamentari e gli "atti di controllo ed indirizzo" in genere presentati nella seduta. (4) gli allegati non testuali (tavole delle votazioni elettroniche ecc.) non erano già stati presi nello scarico, e quindi non è problema di eliminarli. In base a ciò, gli accorgimenti minimi sarebbero i seguenti: (1) i file singoli sorgente del megafile unico collassato è meglio a questo punto indicarli perché il rimontaggio è a volte frutto dell'attività congetturale del trascrittore, e deve pertanto essere suscettibile di verifica/revisione => introdurrei un tag nel markup per designare gli snodi. Es.: (Votazione finale e approvazione - A.C. 2145-B) PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale. Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n.2145-B, di cui si è testé concluso l'esame. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: S. 2058 - «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria» (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2145-B): Presenti e Votanti 407 Maggioranza 204 Hanno votato sì 288 Hanno votato no 119. (La Camera approva - Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, dell' Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana - Vedi votazioni). Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal Tribunale di Roma - Settima sezione penale. PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 27 luglio 2004 - preso atto dell'esito della seduta (2) bisogna fare 3 file distinti di ogni seduta, perché hanno paginazione ufficiale distinta: stenografico, allegati A ed allegati B. Per gli allegati B, che hanno numerazione continuata di pagina da una sentenza all'altra, si potrà poi pensare ad un ulteriore collassamento ... o no ... (? [##]) (3) vista la lunghezza dei testi, eccezionalmente, è forse meglio fare il montaggio in Word, pur con i rischi che ciò comporta, perché così non si perdono immediatamente i corsivi, grassetti, ecc, cui si può così pensare in secondo tempo. (4) gli indici per ora è meglio metterli perché sono l'unica bussola per la ricomposizione (e per il suo controllo!); non è necessario però markupparli, perché saranno eliminati con [omissis] in immissione nel corpus. Ma ora servono come controllo. Stante le dette caratteristiche la header di una seduta assumerà un aspetto relativamente generico, essendo i testi "collassati" molto variegati e compositi, e non potendosi assegnare header separate alle varie sezioni di ogni seduta. Un esempio modello può essere il seguente: ----- ansi italiano (a) camera dei deputati (b) 0 http://www.camera.it (c) Resoconto stenografico dell'Assemblea (d) Seduta n. 500 di mercoledì 28 luglio 2004 0 2004,07,24 0 0 0 corpusjuris parlamentare (e) sed500_??.txt sito sten orat parl ... processo verbale,giustizia,norme pensionistiche, previdenza,conflitto di attribuzione) derEdE Si badi in particolare che: (a) L'istituzione "autore" sarà "Camera dei Deputati", "Senato della Repubblica", "XI Commissione Camera", "Commissioni Riunite (I Camera e 1a Senato)", "Commissione parlamentare per l'infanzia", ecc. (b) L'autore "titolare" non esiste, quindi si assegna il valore nullo. (c-d) Gli stenografici della camera si aprono con la titolazione iniziale (es. sed. 500) Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 500 di mercoledì 28 luglio 2004 eventualmente preceduta dall'indicazione della Legislatura (di cui non si terrà conto nella header). La prima riga, "Resoconto stenografico dell'Assemblea", fornisce il "titolo"; analogamente si avrà "Resoconto stenografico" (Senato), ecc. La seconda riga, invece, fornirà il titolo "legale". (e) Il nome dell'unico file collassato di tutta la seduta avrà semplicemente quello della cartella in cui i file sorgente sono posti (che è poi il numero di seduta), seguito dal numero progressivo di elaborazione cui il file è finalmente pervenuto. Le due serie di allegati, che costituiscono altri due file separati oltre a quello della seduta, sono ovviamente entrambi dotati di header autonoma. Sempre usando la medesima seduta i due modelli saranno i seguenti: allegato A ----- ansi italiano camera dei deputati 0 http://www.camera.it Documenti esaminati nel corso della seduta. Comunicazioni all'Assemblea Allegato A. Seduta n. 500 del 28/7/2004 0 2004,07,24 0 0 0 corpusjuris parlamentare sed500aa_??.txt sito sten orat parl ... comunicazioni,disegni di legge,norme pensionistiche,previdenza,ordini del giorno derEdE Dove si noti che per le keywords bisogna basarsi sempre in primo luogo su un'ispezione del sommario: di norma i primi due campi sono "comunicazioni" e "disegni di legge", l'ultimo "ordini del giorno" o "interpellanze urgenti"; in mezzo staranno le parole chiave dei principali ddl presentati. allegato B ----- ansi italiano camera dei deputati 0 http://www.camera.it ATTI DI CONTROLLO. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Allegato B. Seduta n. 500 del 28/7/2004 0 2004,07,24 0 0 0 corpusjuris parlamentare sed500ab_??.txt sito sten orat parl ... numero illimitato derEdE Dove si noti che per le keywords, dato che gli atti sono sempre molteplici, e già classificati tematicamente nel documento di partenza (trasporti, ambiente, ecc.), la scelta delle parole dovrà essere più capillare (bisogna cioè guardare dentro ogni atto!), e si dovrà usare di un numero maggiore di keyword. Alcuni elementi del markup generico richiedono negli stenografici particolare attenzione: si tratta delle indicazioni di e , delle loro posizioni reciproche ed in relazione alla marca di paragrafo #___#. Per le questione generali, cfr. oltre i risp. paragrafi del markup generico. In ispecie, inoltre, si tenga presente (a) che il tag di deve sempre essere innestato DENTRO il tag di e che (b) la marca di paragrafo #___# sarà prima o dopo di quella di turno a seconda che il turno sia ramificato in più paragrafi o meno (alla stessa stregua dei "punti elenco": cfr. oltre, markup generico). Un esempio forse chiarirà le questioni meglio di molte spiegazioni: $001$ PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI La seduta comincia alle 14,05. %001% Per un richiamo al regolamento. #___# ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare. #___# PRESIDENTE. Ne ha facoltà. #___# ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, vorrei intervenire per un richiamo al regolamento e riferirmi, in particolare, al combinato disposto degli articoli 8, commi 1 e 2, e 23, che riguardano le funzioni del Presidente, nonché la programmazione dei lavori della Camera, e lo faccio, ovviamente, nel massimo rispetto della sua persona e non a causa di un episodio che può capitare. #___# Ritengo doveroso, soprattutto nel momento in cui viene proposta una forzatura dei lavori parlamentari, che tutti debbano adeguarsi all'orario di convocazione della Camera: mi riferisco ad oggi (la Camera era convocata 7 minuti fa) ed a ieri, ma non mi rivolgo a lei, in quanto presiedeva il Presidente Mastella. Addirittura sono stati concessi 20 minuti di sospensione, che poi sono diventati 30. Questi 30 minuti hanno consentito a tanti deputati della maggioranza di recarsi in aula per esprimere un voto, il cui risultato era "sul filo". Anche questo è un esempio della distorsione dei rapporti all'interno di questa Camera, in particolare tra maggioranza e opposizione. #___# Quindi, signor Presidente, le vorrei rivolgere un invito, proprio perché immagino che la nostra programmazione sarà difficile, delicata e complicata (ho letto le agenzie di stampa questa mattina e mi pare che si prospetti una programmazione dei nostri lavori molto delicata); e mi rivolgo a lei perché in questo momento presiede la Camera dei deputati, ma tale invito è rivolto alla Presidenza, alla quale, successivamente, porrò altre questioni regolamentari: gli orari di convocazione della Camera devono essere rispettati. Non faccio riferimento tanto ai 7 minuti di ritardo di oggi, ma, ad esempio, ai 20 minuti di ieri, ad una sospensione che dovrebbe durare cinque minuti, mentre, invece, dura mezz'ora. #___# Signor Presidente, è del tutto evidente che, se si sceglie di avere relazioni di questo tipo con l'opposizione occorre, innanzitutto, da parte di chi si trova in una posizione super partes in questa Camera e deve garantire il buon andamento dei lavori, un ferreo rispetto dei tempi. È necessario ed indispensabile! PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, tutti i rilievi sono legittimi. Mi trovavo fuori dall'aula, come altri, ad aspettare l'inizio della seduta per motivi anche di carattere ordinatorio, che non spetta a me in questo momento doverle spiegare. Eventualmente, potrò farlo successivamente. #___# Per quanto riguarda il rispetto dei rapporti con l'opposizione e, in genere, con tutti i parlamentari, nel Parlamento non vi è una distinzione di appartenenza ed i parlamentari rappresentano il popolo italiano, senza vincolo di mandato. Quindi, la Presidenza non sta a guardare da che parte siedono i parlamentari, rispondendo a situazioni particolari di volta in volta e affidandosi anche alla comprensione degli altri. Quando la comprensione non c'è ed il richiamo appartiene ad una visione kantiana $002$ del tempo come categoria, ciò potrebbe pure andare bene, ma, forse, vi sarebbe bisogno di reciprocità in questo rispetto dei tempi e dei modi. #___# Lei, comunque, ha fatto bene a rivolgersi a me ed io riferirò senz'altro al Presidente della Camera le sue considerazioni. Per quanto mi riguarda, le dico che non ero fuori tempo, ma fuori aula, per un motivo che esula dalla mia volontà e che era legato alla disponibilità degli altri vicepresidenti a rappresentare la Camera al posto mio. GIOVANNI DEODATO, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 22 luglio del 2004. %002% Sul processo verbale (ore 14,13). #___# PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare. #___# PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Esistono elementi ulteriori che negli stenografici ricevono una indicazione numerica sistematica che va pertanto markuppata, e che riguardano atti tipici dell'attività parlamentare: da un lato tutta la tipologia degli atti di indirizzo e di controllo e riportati prevalentemente negli allegati B (le mozioni, le varie interpellanze, interrogazioni e simili), e dall'altro i disegni di legge riportati negli allegati A. In generale ogni atto o ddl, sarà marcato col tag dei titoli legali o col tag dei Riferimenti legali interni (a seconda che siano titoli di atti in presentia o riferimenti a titoli di atti presenti altrove), per cui cfr. markup generico. In particolare, poi, si tengano presenti le considerazioni seguenti. ***Atti di indirizzo e di controllo*** Si tratta in primo luogo di mozioni, interpellanze, interrogazioni, risoluzioni e ordini del giorno, in genere pubblicati negli allegati degli stenografici. In generale hanno la forma "n-nnnnn" a volte seguito dal nome del principale proponente. Di norma negli atti di controllo (allegati B), dove sono riportate per esteso, il numero è riportato tra parentesi in calce all'interpellanza seguito dagli interpellanti tra virgolette. Nei resoconti delle commissioni camerali, invece, il numero figura in testa, seguito dal nome del principale proponente e da un breve titoletto, il tutto in grassetto. In particolare sono distinte dal primo numerale dieci tipologie di atti: 1 mozione __ ; __. 2 interpellanza __ ; __. 3 interrogazione (a risposta orale) __ ; __. 4 interrogazione a risposta scritta __ ; __. 5 interrogazione a risposta immediata (in commissione) __ ; __. 6 risoluzione in assemblea __ ; __. 7 risoluzione in commissione __ ; __. 8 risoluzione conclusiva __ ; __. Inoltre altre due categorie, gli ordini del giorno in assemblea (9) ed in commissione (0) hanno rappresentazioni meno regolari: 9,(nnnnn,(bis,0)),pp 0,(nnnnn,(bis,0)),(((XX;nn;?),pp);(pp,(XX;nn;?))) in cui 9 o 0 sono le categorie, seguite da un numero identificativo (con eventuali bis), dal numero di commissione (solo per gli "0") in cifre latine o arabe (XX;nn), e da un numero d'ordine (pp), o (sempre per gli "0") viceversa (cioè numero d'ordine-commissione). Tali categorie, per fortuna più rare, andranno risolte nel markup seguente 9 ordini del giorno in assemblea __ ; __. 0 ordini del giorno in commissione __ ; __. in cui nnnnn è il numero identificativo, XX è la commissione sempre da riportare in romani, e pp il numero d'ordine. Cfr. seduta sed499\s150.htm ALESSANDRO DE FRANCISCIS. Signor Presidente, vorrei sollecitare il Governo, impegnato da tanti mesi nella verifica, a rispettare alcune nostre prerogative di sindacato ispettivo e a rispondere a tre interrogazioni da me presentate. La prima è la n. 3-02859, da me presentata nel lontano 13 novembre 2003, ed attiene alla questione delicatissima della concessione di permessi agli invalidi e alla legge n. 104 che regolava la materia. È rivolta ai ministri della funzione pubblica e della salute e ne sollecito la risposta. Desidero inoltre sollecitare la risposta ad una interrogazione da me ritenuta molto importante, che ho presentato il 4 febbraio 2004 e che porta il numero 3-03034, rivolta al ministro delle attività produttive e concernenti la delicatissima questione degli appalti che la grande società elettrica, l'ENEL, concede alle società private. Anche per quanto riguarda questa interrogazione, sollecito una risposta. Infine, vorrei sollecitare la risposta ad una mia interrogazione presentata il 13 maggio di quest'anno con il numero 3-03385, rivolta invece al ministro dell'economia [...] cfr. atti di controllo sed499\bt01.htm I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: la procedura di costituzione dell'organo esecutivo dell' Unione europea rappresenta un passaggio cruciale ai fini della definizione degli equilibri politici e tecnici degli organismi comunitari; stante la rilevanza e la delicatezza del ruolo riconosciuto a tale istituzione - accresciute in questa circostanza dal completamento della prima fase del processo di allargamento dei paesi membri - la scelta dei componenti della Commissione, da parte di ciascun Stato, dovrebbe rientrare certamente nei casi di quella condotta politica che viene comunemente identificata dall'aggettivo «bipartisan»; l'unanime giudizio di soddisfazione per l'autorevolezza, la competenza e il rigore con cui il Professor Mario Monti ha assolto il suo incarico di Commissario europeo alla concorrenza, avrebbe fatto ritenere più che opportuna una sua ridesignazione; l'indicazione di una rosa di nominativi pare essere la soluzione più coerente con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 214 del Trattato dove si parla di designazione dei membri della Commissione «di comune accordo con il Presidente designato» -: quali siano i motivi che hanno portato alla designazione dell'onorevole Rocco Buttiglione; per quali ragioni si sia optato per l'indicazione di un unico nominativo; se non ritenga che con la mancata designazione del Professor Mario Monti si sia privato il nostro Paese della possibilità di veder confermato un nostro rappresentante in un uno dei ruoli chiave dell'esecutivo europeo; se non ritenga di dover integrare con l'indicazione del Professor Mario Monti la designazione già effettuata. (2-01258) «Violante, Agostini, Bogi, Calzolaio, Innocenti, Magnolfi, Montecchi, Nicola Rossi, Ruzzante, Bettini, Bova, Buglio, Di Serio D'Antona, Alberta De Simone, Filippeschi, Paola Mariani, Ottone, Pollastrini, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Spini, Battaglia». cfr. commissione camera 2004-1007_Giovedì7ottobre2004-Comm_ I.htm INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Antonio D'ALÌ. La seduta comincia alle 14.10. Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5 , del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. 5-03552 Maccanico e Molinari: Riallineamento normativo e perequazione economica dei trattamenti dei funzionari dirigenti e direttivi della polizia di Stato. Giuseppe MOLINARI (MARGH-U) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo. $010$ Il sottosegretario Antonio D'ALÌ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), replicando, prende atto delle dichiarazioni testè rese dal Sottosegretario ed auspica la rapida approvazione, anche da parte della Camera dei deputati, del decreto-legge n. 238 del 10 settembre 2004, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle forze di polizia, nonché dei progetti di legge volti ad istituire un comparto autonomo per il personale delle forze di polizia e delle forze armate. 5-03553 Leoni: Mancata corresponsione da parte del Ministero dell'interno del canone di affitto per la caserma dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi. Nicola CRISCI (DS-U), sottoscrive l'interrogazione in titolo e la illustra. Il sottosegretario Antonio D'ALÌ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Nicola CRISCI (DS-U), replicando, prende atto della circostanza che la procedura per la liquidazione della somma di cui il comune di Roseto degli Abruzzi era creditore nei confronti del Ministro dell'interno risulta avviata, ma auspica che situazioni di morosità di così elevato ammontare non abbiano più a ripetersi. cfr. 2004-1007_Giovedì7ottobre2004-Comm_ IV.htm Il comma 7 rimanda all'allegato 1 che stanzia le occorrenti risorse per la correzione degli effetti finanziari della legge 30 dicembre 2002, n. 295, recante disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, come previsto dalla risoluzione 8-00075 approvata dalla Commissione difesa della Camera il 17 marzo 2004. Sottolinea, per altro, l'esigenza di inserire nella citata legge, in sede di esame della legge finanziaria, una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni, al fine di escludere che in futuro si verifichino nuove situazioni di limitazioni dei pagamenti. cfr. 2001-1127_Martedì27novembre2001-Comm_IX.htm La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 13.05. Renzo LUSETTI (MARGH-U) insiste per la votazione del suo ordine del giorno 0/1984/IX/8. La Commissione respinge l'ordine del giorno Lusetti 0/1984/IX/8. *** disegni di legge __ *** Ha di solito la forma "nnnn(-X)", cioè 4 cifre con a volte una lettera (-A, -B, -C ...); può avere prefissato prima del numero C. = Camera, S. = senato, A.C. = approvato camera ecc.; può essere seguito dal nome del proponente e/o preceduto da un titoletto (ad es. in Camera 7ottobre_Comm III si ha: "Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. C. 4673 Calzolaio."). Si noti, tra l'altro, che ddl "disegno di legge" viene qui inteso come iperonimo di "disegno", "proposta" e "progetto" di legge, seguendo la pratica del senato, per il quale sono "disegno di legge" qualunque testo normativo redatto in articoli proposto all'approvazione del Senato, presentato da senatori, dal Governo, da almeno cinquantamila elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Alla Camera invece viene chiamato "disegno di legge" solo un progetto di legge di iniziativa governativa, per distinguerlo dalla "proposta di legge" che è di altra iniziativa. Diplomaticamente, infatti, non sembrano esservi significative differenze tra le varie sottocategorie. cfr. sed499\s170.htm Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato)(2145-B). PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato : Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Ricordo che nella seduta del 20 luglio 2004 è stata respinta la questione pregiudiziale Violante ed altri n. 1. (Esame dell'articolo unico - A.C.2145-B) PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione , identico a quello modificato dal Senato , e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2145-B sezione 1). cfr. sed499\s200.htm Approvazione in Commissione. PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di oggi, martedì 27 luglio 2004, la I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato, in sede legislativa, il seguente progetto di legge: BORNACIN ed altri: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo» (2725); BIELLI ed altri: «Nuove norme in favore delle vittime di atti di terrorismo» (3105); Antonio BARBIERI: «Estensione al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» (4148), in un testo unificato e con il seguente titolo: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» (2725-3105-4148). cfr. 2004-1007_Giovedì7ottobre2004-Comm_ III.htm La seduta comincia alle 14.35. Ramon MANTOVANI (RC), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che si proceda in primo luogo all'esame del disegno di legge di ratifica C. 5203, per poi passare all'esame della proposta di legge C.4673. La Commissione consente. Ratifica Memorandum d'intesa Italia-Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa. C.5203 Governo. (Esame e rinvio). ********************* ***ATTI NORMATIVI *** ********************* ***COSTITUZIONE*** È, giuridicamente, la legge suprema dello Stato Italiano, e quindi il testo normativo per eccellenza. Vergata dall'Assemblea costituente, promulgata il 27 dicembre 1947 dal capo provvisorio dello Stato, è entrata in vigore dal 1948. Strutturalmente è un articolato (cfr. markup) organizzato in parti, titoli e sezioni, senza particolari problemi di markuppatura. Ai fini della header (cfr.) l' "autore" da immettere nel campo è "assemblea costituente". ***CODICI e SIMILI*** **generalità** In generale, si tratta di raccolte organiche di testi normativi dedicate ad una materia specifica, di cui intendono offrire una sistemazione organica. In particolare come "codici" si intendono primariamente le quattro raccolte organiche di leggi dello stato (cfr. infra "4 codici") che, approvate tra il 1930 ed il 1988, forniscono l'ossatura di base del sistema giuridico italiano. A questi vanno aggiunti il codice della navigazione (approvato con RD 30 marzo 1942, n. 327), i due codici penali militari, di pace e di guerra (RD 20 febbraio 1941, n. 303). Meno propriamente sono spesso chiamati "codici" alcuni dpr o dlgs che si autodenominano tali. A questi si possono avvicinare, per funzioni, i "testi unici" "Codici", infine, sono detti anche i complessi di norme, perlopiù deontologiche, che alcune associazioni si dànno. Pur non essendo veri testi legislativi, ne abbiamo mantenuto nel Corpus alcuni esempi. I codici, infine, di diritto canonico esulano dal limite, nazionale, del nostro corpus. **I CODICI BASE** I siti utilizzati come fonti presentano i 4 codici (civile, penale, di procedura civile e di procedura penale) spezzati in molte pagine html, il cui testo sarà però da riportarsi su un unico file. (Diversamente dagli stenografici, non è qui nemmeno necessario indicare col tag i singoli file sorgente del file unico collassato, perché il rimontaggio è palese: è sufficiente rifarsi alla progressione numerica degli articoli). I codici hanno una struttura testuale gerarchicamente complessa (ricalcata sul modello del Codice Napoleonico: cfr. B. Mortara-Garavelli, Le parole e la giustizia, p. 77) ma chiaramente individuata. Il trattamento dei codici si avvale pertanto quasi sempre di tutti i livelli superiori (ossia sopra il capitolo=articolo, il primo livello obbligatorio) di marcatura del testo (cfr. infra, nel markup generico), indicati peraltro in modo esplicito anche nel testo. Si badi poi alla numerazione dei capitoli (%___%), affinchè corrisponda sempre a quella degli articoli. Si noti infatti che, pur iniziando un nuovo Libro o Titolo, la numerazione degli articoli non ricominicia mai da capo: pertanto i capitoli dovranno proseguire la propria numerazione progressiva indipendentemente dalle altre partizioni del testo, tenendo sempre come punto fermo per la trascrizione la coincidenza capitolo=articolo (contrariamente alla pratica usuale per gli altri tipi di testo presenti nei corpora). Nei codici, nei regolamenti in genere, nelle leggi e nei decreti in genere (ossia in ogni testo "articolato") è posto un altro livello obbligatorio (cfr. Livelli di organizzazione del testo, nella parte di markup ordinario) tra "capitolo=articolo"-% e "paragrafo=capoverso"-#, quello del "sottocapitolo1=comma"-&, dato che il "comma" è un'unità legalmente definita ed indispensabile. In generale un comma è de jure chiaramente segnalato dall'indentatura iniziale oltre che dall'andata a capo (la numerazione esplicita può esere presente nel testo come no): malgrado ciò alcune fonti online distinguono (per via dei limiti pratici dell'HTML), diversamente da quanto prevederebbe la norma ufficiale, i commi semplicemente separandoli con una riga bianca, rinunciando all'indentatura; anche in tal caso devono essere comunque riconosciuti e marcati. Normalmente non sorgono difficoltà, ma in qualche caso potrebbe rendersi necessaria la verifica su una copia cartacea. Per es.: ¥001¥ Libro I Delle persone e della famiglia ð001ð Titolo I Delle persone fisiche %001% Art. 1 Capacità giuridica &001& #___# La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. &002& #___# I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784). &003& #___# (3° comma abrogato). [...] ð002ð Titolo II Delle persone giuridiche Þ001Þ Capo I Disposizioni generali %011% Art. 11 Persone giuridiche pubbliche &001& #___# Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti). [...] A differenza che in altri tipi di testo, gli articoli nei codici non saranno marcati come , poichè contenuti all'interno di un unico gruppo di articoli già identificabili dalla progressione dei %___%. Saranno invece segnalati i riferimenti interni (cfr. ), per es.: %458% Art. 458 Divieto di patti successori %001% #___# E' nulla ogni convenzione (1321) con cui taluno dispone della propria successione. I codici canonici hanno dei , e specifici (tradizionalmente standard), ma il loro sarà normalmente "cod". Questa La tavola dei valori (in cui sono riportati anche i risp. decreti istitutivi): cc con RD 16 marzo 1942 n. 262 | cpc con RD 28 ottobre 1940 n. 1443 | cp con RD 19 ottobre 1930 | cpp con dpr 22 settembre 1988 n. 447 | "cod" + | cn con RD 30 marzo 1942 n. 327 | cpmp con RD 20 febbraio 1941 n. 303 | cpmg con RD 20 febbraio 1941 n. 303 | Ulteriori osservazioni particolari: (1) Alcuni codici presentano prima e/o dopo il testo vero e proprio altri parti aggiuntive (con numerazione di articoli indipendente!). Ciò avviene in particolare per il codice civile, che ha anche delle "Disposizioni preliminari al codice civile" e delle "Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile". Queste "parti" costituiranno file autonomi, con header proprie, e qualifiche specifiche, espressamente indicate in , e : prel Disposizioni preliminari al codice civile att Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile laddove il sarà normalmente "cod". (2) In particolare avanti il codice civile è spesso riportata la Legge 31 maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale Privato", ed in calce al codice di procedura civile (a mo' di "att") il R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 (Suppl. G.U. 24 dicembre 1941, n. 302) "Disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile". Questo è il caso anche dei "regolamenti" di attuazione di alcuni "codici", in particolare del codice della navigazione, il cui "Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima)" è il dpr 15 febbraio 1952, n.328. Anche tali testi andranno trascritti in file a parte, e classificati, semplicemente, rispettivamente come "l" e "rd"; i , e del regolamento del codice di navigazione, poi, saranno pertanto "dpr", ma il suo sarà "reg". (3) Guaio aperto nella header: l'autore. Se per il cs si può assimilare al dlgs, per gli altri casi si è deciso di assegnare il valore nullo, "0". **dlgs autodenominantesi "codice"** Altre raccolte legali, più propriamente dlgs o dpr sono a volta chiamate codici anche dal decreto stesso. Alcuni esempi di ciò sono: + Codice delle comunicazioni elettroniche = dlgs 1° agosto 2003, n. 259 (dlgs_03-259_cod-comEl=agcN-cod_comunicaz_dl259_03.htm) + Codice delle assicurazioni private = dlgs 7 settembre 2005, n.209 (dlgs_05-209_cod-assPriv=ax-index.htm) + Codice in materia di protezione dei dati personali = dlgs 30 giugno 2003, n. 196 (dlgs_03-196_cod-dPers=ax-index.htm) + Codice delle pari opportunità tra uomo e donna = dlgs 11/04/2006, n.198 (dlgs_06-198=fd.html) + Codice dei beni culturali e del paesaggio = dpr 12/12/2005 (dpr_05-xxx=fd_codbca.html) Per noi avranno come , e semplicemente "dlgs" o "dpr" ed eventualmente come il valore "cod". Tutte le altre caratteristiche diplomatiche (ed il markup conseguentemente introdotto) sono quelle descritte più avanti, sotto "decreto legislativo" e "decreto del Presidente della Repubblica). Nota: un caso intermedio è quello del "codice della strada". Propriamente si trata di un dlgs 30 aprile 1992 n. 285, modificato ed integrato con dlgs 1993 n. 360, tuttavia la designazione di "codice della strada" è stata adottata direttamente dal legislatore per il testo modificato del 1993. Manterremo pertanto per esso l'etichetta specifica (e standard) di "cs" anziché di "dlgs". **titoli unici** Altre raccolte legali, propriamente dlgs o dpr detti "titoli unici", hanno funzioni analoghe ai "codici" in quanto provvedimenti che riordinano organicamente la normativa di una data materia. Alcuni esempi significativi sono i seguenti: dlgs_00-267_+tu=je-9_tu.htm dlgs 18 agosto 2000, n. 267 T. u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dlgs_05-177_tu=ax-index.htm dlgs 31 luglio 2005, n. 177 T. u. della radiotelevisione dlgs_92-358_tu=je-dlvo358-92.htm dlgs 24 luglio 1992, n. 358 T. u. delle disp. in materia di appalti pubblici di forniture dlgs_98-058_tu=je-dlvo58-98.htm dlgs 24 febbraio 1998, n.58 T. u. delle disp. in materia di intermediazione finanziaria dlgs_99-0490_tu=upd-999_490.htm dlgs 29 ottobre 1999, n.490 T. u. delle disp. legisl. in materia di beni culturali e ambientali dpr_00-445_tu=ax-index.htm dpr 28 dicembre 2000, n. 445 T. u. delle disp. legisl. e regolamentari in materia di document. amministrativa dpr_02-115_tu=ax-index.htm dpr 30 maggio 2002, n. 115 T. u. delle disp. legisl. e regolamentari in materia di spese di giustizia dpr_65-1124_tu=je-dpr1124-65.htm dpr 30 giugno 1965, n. 1124 T. u. delle disp. per l'ass. obbl. contro gli infortuni sul lavoro e le mal. profess. dpr_73-043_+tu=je-dpr43-73.htm dpr 23 gennaio 1973, n. 43 T. u. delle disp. legisl. in materia doganale dpr_73-1092_+tu=je-dpr1092-73.htm dpr 29 dicembre 1973, n. 1092 T. u. delle norme sul tratt. di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato dpr_85-1092_+tu=itg.htm dpr 28 dicembre 1985, n. 1092 T. u. delle disp. sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti [...] dpr_86-917_+tu=je-dpr917-86.htm dpr 22 dicembre 1986, n. 917 T. u. delle imposte sui redditi Per noi avranno come , e semplicemente "dlgs" o "dpr" e come il valore "tu". Tutte le altre caratteristiche diplomatiche (ed il markup conseguentemente introdotto) sono quelle descritte più avanti, sotto "decreto legislativo" e "decreto del Presidente della Repubblica, alla cui trattazione si rinvia. Una caratteristica dei testi unici che bisogna segnalare (nota: quanto segue PRESUPPONE la lettura del markup generale di dlgs e dpr esposto oltre) è che sono pubblicati contestualmente al decreto che li approva (e ne hanno la medesima titolazione e numerazione), per cui un documento completo è di fatto composto di due "pezzi": il decreto di approvazione e l'atto unico medesimo. In molti casi nei files che abbiamo scaricato, è presente solo il testo unico, talora accompagnato da (parte) della premessa e delle formule conclusive (di fatto condivise col precedente decreto approvativo). In tal caso basterà apporre nella trascrizione gli opportuni [omissis]. In alcuni casi sono presenti entrambi i "pezzi", normalmente nell'ordine e del decreto approvativo del decreto approvativo formule finali del decreto approvativo eventuali note addizionali del testo unico In tal caso nella trascrizione i due "pezzi" andranno divisi in due file distinti (di fatto hanno anche articolati autonomi!), con due header diverse (con gli accorgimenti in , e evidenti nell'es. seguente), con i e riportati anche nel secondo pezzo, che del resto verrà lasciato libero di ripartizioni con la semplice segnalazione degli [omissis]. Un esempio di ciò è il dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (dlgs_00-267_+tu=je-9_tu.htm) recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che si presentava precisamente con la struttura sopra riportata, e che è stato diviso al modo seguente (riporto solo le parti pertinenti): [...] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - approvazione dlgs, 267 200,08,18 [...] dlgs [...] DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali %000% #___# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA #___# Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; #___# Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; #___# Visto l' articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali; #___# Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000; #___# Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; #___# Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell' adunanza generale dell'8 giugno 2000; #___# Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; #___# Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; #___# Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia; #___# Emana il seguente decreto legislativo: %001% Articolo 1. &001& #___# 1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli. #___# Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. #___# E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. #___# Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000 #___# CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Loiero, Ministro per gli affari regionali Fassino, Ministro della giustizia #___# Visto, il Guardasigilli: Fassino [...] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dlgs, 267 2000,08,18 [...] tu [...] DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali [omissis] Œ001Œ PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE ð001ð TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI %001% Art. 1. Oggetto &001& #___# 1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. &002& #___# 2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. [...] %275% Art. 275. Norma finale &001& #___# 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo. [omissis] **"Codici" di associazioni ed Autorità** Come "Codici", infine, come accennavamo, sono detti anche i complessi di norme, perlopiù deontologiche, o statuti che alcune associazioni si dànno. Propriamente si tratta di testi paralegislativi, ma ne abbiamo mantenuto nel Corpus alcuni esempi, come il Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e con modifiche introdotte il 16 ottobre 1999 e 27 gennaio 2006. Questi i testi più significativi che abbiamo ritenuto: cod_dArch_960906=upd-996_deon.htm cod_dBiblio_971030=aib-deocod.htm cod_dBiol_96021=ecmS-codice_deontologico_biologi.pdf cod_dFarm_001213=ecmS-codice_deontologico_farmacisti.pdf cod_dFor_060127=oaMi-cdf.pdf cod_dInferm_9905xx=ecmS-codice_deontologico_Infermieri.pdf cod_dMed_981003=ecmS-Codice_Deontologico_Medici_e_Odontoiatri.pdf cod_dPsicol_970628=ecmS-codice_deontologico_Psicologi.pdf cod_dRadiol_930717=ecmS-CODICE_DEONTOLOGICO_TECNICI_SANITARI_RADIOLOGI.pdf cod_dVeter_930403=ecmS-codice_deontologico_veterinari.pdf Di solito in questi "codici deontologici" o "statuti di associazioni" il testo non ha la rigorosa struttura dell'articolato dei "codici veri e propri", anche se su quel modello principalmente si conforma. "Codici" a volte, poi, sono dette le autoregolamentazioni emanate da Autorità amministrative autonome, che quindi, a differenza dei precedenti, sono testi correttamente normativi: così ad esempio il "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" emanato con delibera 16 novembre 2004 n. 8 dal Garante per la protezione dei dati personali (cod_DatiPers=del_041116_+_garDPers=08=del8_04.html). Nota: si badi che nel caso precedente il trattamento delle due componenti del testo (delibera e codice) avverrà secondo la tecnica precedentemente illustrata per i testi unici: cfr. supra). , e semplicemente "cod" come pure [##] **intese Stato-Regioni** Le "intese" stato-regioni, sono propriamente dei "provvedimenti" (cfr. oltre per trattazione quadro, tipo (5)) presi ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131 (qui anche etichettato come ulteriore esempio per i trascrittori): %008% &006& 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’ articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’ articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’ articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono emanati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, che è stata istituita dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la composizione (è sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali), i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), cfr. http://www.governo.it/Conferenze/c_unificata/index.html. Il di questi testi è "prv" ma il è "acc" (l'iperonimo della categoria degli "accordi", ivi compreso le "intese": cfr. oltre). Diplomaticamente, la struttura è fondamentalmente quella di un decreto, con (con formula "sancisce intesa") ed articolato, più e . Alla premessa può essere anteposta una "RELAZIONE INTRODUTTIVA" non articolata, che si avrà cura di markuppare in modo da non stravolgere la numerazione dell'articolato. Es. (prv_990805=in.rtf): Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 5 Agosto 1999 Atto d'intesa Stato - Regioni su "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso" Œ001Œ %001% RELAZIONE INTRODUTTIVA #___# Il presente atto d'intesa, superando le previsioni contenute nelll'Atto d'intesa Stato-Regioni del 1993, conferma ed approfondisce i principi di cooperazione e collaborazione fra lo Stato, e il SSN in particolare, ed Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione nei confronti di persone con problemi di uso o dipendenza da sostanze psicoattive. Le disposizioni proposte non intendono regolamentare in modo esaustivo i rapporti tra pubblico e privato, ma fornire un chiaro quadro di riferimento per le Regioni, alle quali compete, pertanto, la definizione di dettaglio, con appositi provvedimenti, delle modalità e procedure che regoleranno a livello locale il settore delle dipendenze. #___# Gli anni trascorsi dal 1993 ad oggi hanno visto un significativo e variegato sviluppo delle competenze degli Enti e delle Associazioni in tutte le aree di intervento, sviluppo che ha favorito il dialogo fra pubblico e privato ed il reciproco arricchimento nell'analisi e nella conoscenza dei problemi; ha consentito positive esperienze di formazione comune e la realizzazione di interventi condivisi negli obiettivi ed integrati nell'operatività. #___# La ricchezza e la diversità del patrimonio culturale sviluppato dal privato sociale ha condotto alla definizione di un sistema di servizi in cui enti pubblici ed enti ed associazioni private concorrono al perseguimento di finalità comuni, ciascuno secondo le proprie specifiche vocazioni istituzionali e competenze. #___# Questa nuova situazione consente oggi di proporre l'estensione del rapporto pubblico-privato, finora limitato alle strutture residenziali e semiresidenziali, a tutti i servizi di prevenzione, cura e riabilitazione, ove con il termine di servizio si intende l'insieme delle unità operative che concorrono alla realizzazione di un programma di interventi. Tale nuovo rapporto, inoltre, mira a valorizzare come risorsa aggiuntiva, la ampiezza delle diverse tipologie di intervento che spaziano dalle attività di tipo terapeutico-riabilitativo ai servizi a valenza socio-assistenziale (quali le comunità di vita e quelle ad impronta pedagogico-educativa), che operano ciascuna secondo la propria cultura, nell'integrazione delle componenti professionali con quelle del volontariato, nell'ambito di un impegno e di un obiettivo comune con il Servizio pubblico. #___# Nel corso di questi anni sono avvenuti, inoltre, cambiamenti rilevanti tanto sul versante del consumo che su quello delle strategie di cura e riabilitazione. In quest'ultimo campo l'ampliamento degli obiettivi da raggiungere per il superamento della dipendenza, la salvaguardia della salute, il miglioramento della qualità di vita delle persone tossicodipendenti e la prevenzione dell'emarginazione richiede l'utilizzo di interventi complessi di natura sociale, sanitaria ed educativa e, conseguentemente, una gamma di servizi diversificati, ma integrati tra loro. #___# Il presente atto d'intesa oltre a ridefinire i requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento introduce le regole generali per l'accreditamento (ai sensi del D.lgv.o 502/92Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per gli affari sociali. Per il personale già operante nei diversi servizi viene assicurata la possibilità di svolgere le funzioni già ricoperte nell'ambito della propria Regione. Le Regioni, inoltre, effettueranno attività formative con l'obiettivo di permettere agli operatori di ottenere titoli professionali riconosciuti a livello nazionale. #___# Vengono, successivamente, definite le linee di indirizzo sulla base delle quali le Regioni stabiliscono i criteri e gli standard qualitativi per l'accreditamento degli Enti o Associazioni gestori di servizi sanitari o di servizi sociali a cui sia riconosciuto un rilievo sanitario; l'accreditamento costituisce requisito preliminare per l'instaurarsi di rapporti contrattuali ed economici fra gli Enti e le Associazioni e le Aziende del SSN per l'acquisto di prestazioni sanitarie nei confronti di persone tossicodipendenti. Al fine dell'accreditamento vengono definite aree di prestazioni acquistabili (e non più tipologie), in base al programma complessivo proposto dall'Ente. #___# In ogni caso la predisposizione di qualunque intervento viene subordinata alla preliminare valutazione diagnostica multidisciplinare (medica, psicologica, sociale) delle condizioni psico-fisiche e dei bisogni della persona nella consapevolezza degli obiettivi, dei programmi e dei tempi di attuazione degli stessi. #___# In questi anni si è anche accresciuta la sensibilità e consapevolezza riguardo all'esigenza di una valutazione di efficacia degli interventi di recupero. Conseguentemente, anche i criteri di accreditamento proposti nel presente atto d'intesa includono, sia per il settore pubblico che quello privato, l'obbligatoria adozione di strumenti di valutazione condivisi, scientificamente validati e confrontabili, ulteriormente favorendo il processo di confronto costruttivo e di integrazione, nonchè la trasparenza e la correttezza del rapporto con gli utenti. Analoga importanza viene data alla raccolta dei dati sull' utenza, quale strumento, fra gli altri, per il monitoraggio della applicazione delle previsioni normative. #___# Il sistema di accreditamento, consentendo l'acquisto di servizi, definisce anche, nel rapporto contrattuale fra Azienda sanitaria e privati, i vincoli relativi alle risorse disponibili, vincoli a cui dovrà attenersi l'intero sistema dei servizi. Ciò non significa che i privati non possano erogare prestazioni oltre a quelle concordate con le Aziende, ma non possono esigere finanziamenti oltre i limiti preventivamente definiti. Nell'ambito della logica di rete, nella definizione dei programmi regionali e delle conseguenti risorse dovrà essere prevista una partecipazione al processo decisionale anche degli Enti accreditati. Œ002Œ %000% [omissis] ð001ð PREMESSA %001% Art.1 &001& #___# Gli Enti e le Associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura e riabilitazione finalizzate alla protezione e ripristino della salute delle persone con uso o dipendenza da sostanze stupefacenti e/o psicoattive cooperano al raggiungimento degli obiettivi dello Stato, delle Regioni e, in particolare, del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ottica della integrazione socio-sanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle specifiche capacità d'intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle specificità del volontariato e dell'auto-aiuto. I medesimi partecipano, nelle forme stabilite dalle leggi ai vari livelli, alla programmazione, alla progettazione, alla verifica e alla valutazione degli interventi attuati. ð002ð AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO %002% Art. 2 Autorizzazioni e Albi regionali &001& #___# Gli Enti e/o le Associazioni che erogano servizi relativi alle attività di cui all'art. 1, sia a valenza socio-sanitaria che socio-assistenziale, devono essere autorizzati al funzionamento per i settori di rispettiva appartenenza. L'autorizzazione determina la iscrizione dei nominati servizi nell' apposito Albo delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio operano le strutture o i servizi afferenti all' Ente o Associazione. Di regola, l' Albo elenca contestualmente i servizi autorizzati, l' Ente o Associazione che li gestisce e il settore di servizio. Le Regioni stabiliscono i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Albo del proprio territorio, sulla base degli standard definiti in sede nazionale dal presente provvedimento e dalle ulteriori disposizioni relative alle attività di cui all'art. 1. L'autorizzazione è parimenti necessaria per l'accesso a qualunque finanziamento pubblico, qualora il contributo venga assegnato per la realizzazione di progetti o programmi che, anche in via non esclusiva, prevedono l'esecuzione di attività o prestazioni contemplate dal presente provvedimento. %003% Art. 3 Requisiti soggettivi &001& #___# L'autorizzazione è subordinata al possesso, da parte del richiedente a. della personalità giuridica di Ente o Società con finalità commerciali in regola con le norme vigenti; b. della qualifica di ONLUS ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell' art. 10, comma 8, del medesimo decreto. [...] Altri es. sono prv_060316=sulpm-alcol06lavoro.htm e prv_020620=l_000000414=in.htm **Statuti** Con la dizione di "statuto" sono qualificati nel nostro corpus almeno tre tipi distinti di documenti. Tra questi, alcuni documenti del tipo (2), gli statuti veri e propri, cioè quelli di associazioni private, propriamente non rientrerebbero nei limiti della nostra raccolta, ma ne abbiamo lo stesso scaricato qualcuno per campionatura. (1) gli statuti delle Regioni, che sono propriamente delle leggi ordinarie (Regioni ordinarie) o delle leggi costituzionali (Regioni a Statuto speciale). In questi casi il sarà semplicemente "l" o "lc", mentre il sarà "stat". (2) gli statuti di Enti collettivi pubblici o privati in genere, dei quali costituiscono gli atti normativi fondanti. Ad es. quello dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (stat-aiti_900603=aiti-statuto.htm), quello di Forza Italia (stat-fi_970109=fi-statutoforzaitalia04.pdf), dell'Università di Parma (stat-upr_000317=upr-statuto.pdf) o del Comune di Torino (stat-cTO=cTO-testo.htm). In alcuni casi sono testi normativi veri e propri, sanzionati da un decreto governativo: così ad es. lo Statuto della Croce Rossa, decretato con dpcm 6 maggio 2005, n. 97. Dal punto di vista diplomatico, la struttura di questi Statuti è assai varia, così come quella degli enti collettivi che li adottano. In genere sono degli articolati (non sempre ortodossi), altre volte propriamente dei verbali di assemblea (come quello di Liber Liber). Nel caso di documenti che comprendono tanto il decreto emanante che lo statuto emanato (come nel caso del cit. Statuto della Croce Rossa dpcm_97-110+stat-cri=cri-20050610033809_DPCM-97-2005 -Statuto.pdf), i due testi andranno separati secondo la tecnica illustrata per i Testi Unici (cfr. supra). In questi casi il sarà "stat", e così pure il sarà del pari "stat". (3) due leggi ordinarie, che sono perlopiù riferite come "statuto dei lavoratori" e "statuto del contribuente", risp. LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (l_70-300_statLav=cgil-legge300.htm) e Legge 27 luglio, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" (l_00-212_statCont=p.htm). Anche in questi casi il sarà semplicemente "l", mentre il sarà "stat". *** leggi e decreti *** **COMPLESSIVAMENTE** Leggi, decreti legge, decreti legislativi e presidenziali presentano una struttura generale simile, costituita da un , per la cui articolazione cfr. infra, preceduto da una , seguito dalle formule di depositio e sanzione (, ), e concluso da e . La ragione principale di questa omogeneità strutturale è legale, dovuta alle esplicite prescrizioni dagli artt. 3 e 4 del dpr n. 1092 28 dicembre 1985: Art. 1. (Regio Decreto 24 Settembre 1931, n. 1256, art. 1 ; Legge 25 Maggio 1970, n. 352, art. 46 , terzo comma) FORMULE DI PROMULGAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE DELLO STATO 1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato è espressa con la formula seguente: "La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica PROMULGA la seguente legge: TESTO DELLA LEGGE La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". [omissis] Art. 3. (Regio Decreto 24 Settembre 1931, n. 1256, art. 3 ; Decreto Legislativo Presidenziale 19 Giugno 1946, n. 1, artt. 1,2,3,4 e 5) FORMULA DI EMANAZIONE DEI DECRETI NORMATIVI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1. L'emanazione degli atti normativi, adottati con decreto del Presidente della Repubblica e da inserire nella raccolta ufficiale, reca nella premessa la citazione delle disposizioni in base alle quali l'atto è emanato e la indicazione del ministro o dei ministri proponenti. Quando per legge è richiesto il parere del Consiglio di Stato o è intervenuta apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve farsi menzione di tali adempimenti. 2. L'emanazione degli atti di cui al presente articolo è espressa dalla formula seguente: "IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l'articolo ... della Costituzione o della legge; UDITO il parere del Consiglio di Stato; (ove richiesto) VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ......; (ove intervenuta) SULLA PROPOSTA Del Ministro ...; (o dei Ministri ...) EMANA il seguente DECRETO: TESTO DEL DECRETO Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare". Art. 4. (Regio Decreto 24 Settembre 1931, n. 1256, art. 4 ; Legge 11 Dicembre 1984, n. 839, art. 2 , primo comma) CONTROFIRMA DELLE LEGGI E DEI DECRETI NORMATIVI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1. Le leggi e gli atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il Ministero o l'attribuzione. 2. Gli altri atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Ministro proponente. [omissis] A questa struttura si rapportano sostanzialmente anche i decreti di emanazione non presidenziale, quali soprattutto i decreti ministeriali ed interministeriali. Alla premessa va sempre assegnato un % zero, per potere poi numerare i capitoli=articoli con la stessa numerazione del testo della legge/decreto (l'art. 1 sarà %001%, l'art. 34 sarà %034%, e così via). Come sottocategoria degli articoli si ricorda l'obbligatorietà, oltre che nei 4 codici, anche nel solo "testo" (!!) di l,dl,dlgs,dm,dpr ecc. della marcatura dei commi con &___& (cfr. Livelli di organizzazione del testo, nella parte di markup ordinario). Alcuni di questi testi presentano una sequenza di soli articoli e commi, ma in presenza di testi estesi si può avere una partizione superiore, della stessa struttura di quella dei 4 codici, di cui adottano soprattutto i livelli "titolo" e "capo" (più raramente "sezione"). Alla legge/decreto può essere premesso un indice (più o meno analitico), talora con note giurisprudenziali: questo NON va inserito e markuppato. Alla legge/decreto veri e propri possono ancora seguire degli allegati, spesso di natura più tabulare che testuale: quando possibile questi non sono stati presi nei download, ma anche quando presenti nel file scaricato NON devono essere inseriti e markuppati. La loro omissione, inoltre, NON va marcata con [omissis]. (Per le appendici di "modifiche" in leggi di conversioni, cfr. infra, sotto LEGGE). Dopo il testo possono in alcuni casi seguire delle Note (per es. in l_03-003=1299=miur.htm), giurisprudenziali od applicative, dovute ad un privato commentatore od al ministero interessato medesimo. Tali appendici testuali non fanno parte della "legge" vera e propria e non ne hanno il medesimo status giuridico: è persino possibile che non rientrino nella assenza di copyright riservato caratteristico, nel nostro ordinamento, dei testi legislativi: in assenza di informazioni specifiche ([##] chiedere Ricolfi) non saranno trascritte nel corpus. L'ultimo articolo di questi tipi di testi, che normalmente contiene l'entrata in vigore della legge o decreto, è obbligatoriamente seguito da tre elementi caratteristici: (a) le formule che con termini tradizionali della Diplomatica (o da essa derivati - salvo diverso avviso dei legali ??consultarsi [##]) chiameremo di "deposito" [##] («Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.») e "minatio" [##] («E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare»), richieste dal dpr 1092/1985-12-28 art. 3 c. 2. Queste sono contenute di solito di séguito in un unico capoverso, che spesso sembra apparentemente un nuovo comma dell'ultimo articolo (di cui ha l'indentatura e l'accapo, ma non il numero), ma che è da considerarsi il primo paragrafo/capoverso di un nuovo capitolo. Le marche, sono e . (b) la datazione [##], di solito nella forma del tipo «Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003» (l_03-003=1299=miur.htm) è chiaramente distinta dal resto del testo. Sarà indicata come altro (secondo) paragrafo/capoverso del capitolo iniziato con (a), e sarà marcato (come nelle sentenze, cfr.) col tag ; (c) da una serie di sottoscrizioni [##], aperte da quella del Presidente della Repubblica, a volte tipograficamente distinte da una riquadratura o simili (le cui caratteristiche tipografiche non sono da segnalare nella nostra marcatura), richieste tutte dal dpr 1092/1985-12-28 art. 4. Sarà indicata come altro (terzo) paragrafo/capoverso del capitolo iniziato con (a), e sarà marcato (ancora una volta come nelle sentenze) col tag . Raramente nelle nostre fonti è riportata anche la vidimazione [##] (es. «Visto, il Guardasigilli: Castelli»), che, sia pure idealmente distinta, si è lasciata all'interno della marca sottoscrizione (cfr. oltre l'es. della l_01-410=bc.htm). Nelle nostre fonti queste ultime parti del documento sono talvolta omesse, e, data la loro natura obbligatoria (dpr 1092/1985-12-28 artt. 3 e 4), andranno pertanto indicate con [omissis]. Queste sono le caratteristiche diplomatiche generali grossomodo condivise da tutti questi tipi testuali. Più nel dettaglio esamineremo ora ogni tipo particolare. **LEGGI** Struttura e markup di una LEGGE, regolamentati specificamente dal dpr 1092/1985-12-28 art. 1, hanno la forma generale seguente: %000% #___# La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; #___# Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge: %001% Art. 1. &001& #___# 1. &002& #___# 2. &003& #___# 3. %002% Art. 2. &001& #___# %00n% #___# #___# #___# Questa è la struttura più tipica (ad es. l_02-039=g.html, l_03-034=g.html, l_03-003=1299=miur.htm, ecc.), comune a praticamente tutte le leggi ordinarie nazionali della nostra raccolta. Nella nostra raccolta abbiamo però tre casi eccezionali (su cui chiedere!! [##]), in quanto propriamente "decreti" o "direttive" (anche se catalogati "legge") in cui il soggetto promulgante è un "Ministro" anziché il "Presidente della Repubblica" (l_01-13698=bc.htm, l_01-xxy=bc.htm, l_03-xxx=030702=bc.htm); ossia con al posto della canonica formula "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge:" si hanno strutture più complesse, del tipo (decreti): %000% #___# IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI #___# Vista la legge [...]; #___# Visti in particolare gli articoli [...]; #___# Visto il decreto legislativo [...]; [...] #___# Visto il decreto ministeriale [...]; #___# Considerato che [...]; #___# Ritenuto opportuno [...]; #___# Decreta: (l_03-xxx=030702=bc.htm) oppure (direttive): %000% #___# IL MINISTRO #___# Visto il decreto legislativo [...]; #___# Visti gli articoli del decreto legislativo [...]; #___# Visto il decreto del Presidente della Repubblica [...]; #___# Visto il decreto ministeriale [...]; #___# Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri [...]; [...] #___# Considerato che [...]; #___# Ritenuto opportuno [...]; #___# RILEVATA l'esigenza [...]; #___# EMANA la seguente direttiva: (l_01-13698=bc.htm, l_01-xxy=bc.htm) La formula "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato", infine, in qualcuno dei nostri testi è omessa (ad es. l_01-410=bc.htm). In base all'art. 1 del dpr 1092/1985-12-28 è tuttavia obbligatoria e pertanto da intendere come un "omissis" (chiedere consiglio legale!! [##]) . I livelli normalmente presenti, come si vede, sono capitolo=articolo, sottocapitolo1=comma e paragrafo=capoverso; testi particolarmente lunghi con articolazione più complessa, comprendente anche livelli propri di solito dei 4 codici maggiori, perlopiù "titolo", "capo" ed a volte "sezione", sono però anche presenti. Per esempi di ciò, cfr. sotto DECRETO LEGISLATIVO (categoria dove pure il fenomeno è abbastanza frequente). Raramente nelle fonti sono presenti datatio e subscriptio precedute dalle formule di deposito e minatio; le presupposizioni di obbligatorietà sono le medesime ipotizzate nelle considerazioni complessive (cfr. supra [##]; un esempio anche oltre in DECRETO LEGISLATIVO). I tags , , e saranno dunque sempre presenti nella trascrizione (con eventuale valore [omissis] se non presenti nella fonte testuale). Esempi tipici del trattamento delle leggi, ove sono ben in luce le particolarità sopra accennate, possono essere i seguenti: l_03-034=g.html: LEGGE 14 febbraio 2003, n. 34 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEGLI ATTENTATI TERRORISTICI MEDIANTE UTILIZZO DI ESPLOSIVO, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE A NEW YORK IL 15 DICEMBRE 1997, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO %000% #___# La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; #___# Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge: %001% Art. 1. &001& #___# Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997. [...] %007% Art. 7. &001& #___# La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. %008% #___# La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. [omissis] [omissis] l_01-410=bc.htm: Legge 23 novembre 2001, n° 410 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare %000% #___# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: %001% Art. 1. &001& #___# 1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. &002& #___# 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. %002% #___# La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. #___# Data a Roma, addi' 23 novembre 2001 #___# CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze #___# Visto, il Guardasigilli: Castelli l_00-379=p.htm: Legge 14 dicembre 2000, n. 379 "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’ Impero austro-ungarico e ai loro discendenti" [omissis] %001% Art. 1. &001& #___# 1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all’ impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono: #___# a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano; #___# b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza: 1) del Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430; 2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73. &002& #___# 2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all’estero, ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. &003& #___# 3. È abrogato l’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. %002% Art. 2. &001& #___# 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] Nel Corpus Juris sono attualmente previste leggi ordinarie, regionali e costituzionali (queste ultime contengono norme che si aggiungono a quelle della Costituzione o che le abrogano o modificano ed approvate dal Parlamento con una particolare procedura che richiede maggioranze più ampie di quelle necessarie per l’approvazione delle leggi ordinarie - v. glossario; per la loro forma cfr. dpr 1092/1985-12-28 art. 2). ***LEGGI DI CONVERSIONE & TESTI COORDINATI*** I decreti legge (cfr.) devono essere convertiti in legge (cost. art. 77). Questo semplice fatto genera, da un punto di vista documentario, dei gruppi di fino a 5 documenti distinti: cosa che crea problemi per le opposte istanze di un corpus di documentari tutti i tipi testuali pertinenti, ma di non contenere del testo duplicato (pena la vanifica di ogni tipo di statica lessicale frequenziale). Iniziamo a definire i cinque testi di queste costellazioni. Le "leggi di conversione" [a] hanno in Allegato (dopo testo e sottoscrizioni della legge) le "MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE" [b] (es. l_01-410=bc.htm). Oltre a questi due "testi" (la legge di conversione [a] e la lista di modifiche da apportare [b]), c'è il decreto legge originario [c] in questione (sempre in file a parte, non sempre posseduto) e spesso il "testo coordinato" [d] del decreto legge con la legge di conversione (ad es. in l_01-410=bc.htm è dopo legge di conversione ed Allegato di modificazioni), cioè il testo finale della legge convertita. A volte è presente una storia dell'iter della conversione, chiamata "Lavori Preparatori" [e]. Di solito, comunque, non abbiamo tutti e 5 i documenti. Stante che la scheda dei "Lavori preparatori", non essendo testualmente rilevante, comunque non la trascriveremo, per ora il problema è stato evitato trascrivendo solo [a] e [c], cioè la legge di conversione ed il decreto legge originario, per evitare di introdurre testi duplicati. In mancanza di [a] e [c], se si ha [d], cioè il testo coordinato finale, si potrà trascrivere invece solo questo (che sarà a questo punto classificato come "legge"), non potendosi in tal caso comunque introdurre duplicati. ***LEGGI COSTITUZIONALI*** Si tratta di leggi che integrano o modificano il dettato costituzionale, e che sono emanate secondo una procedura complessa, specificata nel dpr. del 28 dicembre 1985, n. 1092, art. 2, che qui riproduciamo con il markup del corpus: %002% Art. 2. Formula di promulgazione delle Leggi Costituzionali (Legge 25 Maggio 1970, N. 352, articoli 2, 5, 14, 25 e 46, primo e secondo comma). &001& 1. #___# La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate dalla maggioranza prevista dal terzo comma dell' art. 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente: #___# "La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna assemblea, hanno approvato; il Presidente della Repubblica PROMULGA la seguente legge costituzionale: TESTO DELLA LEGGE La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". &002& 2. #___# La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, senza che in relazione ad esse sia stata avanzata richiesta di referendum entro il termine stabilito dall' art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è espressa con la formula seguente: #___# "La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata; il Presidente della Repubblica PROMULGA la seguente legge costituzionale: TESTO DELLA LEGGE La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". &003& 3. #___# La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, in relazione alle quali la richiesta di referendum è stata dichiarata illegittima dall'ufficio centrale, è espressa con la formula seguente: #___# "La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; la richiesta di referendum presentata in data .... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con propria ordinanza in data ....; il Presidente della Repubblica PROMULGA la seguente legge costituzionale: TESTO DELLA LEGGE La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". &004& 4. #___# La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, in relazione alle quali il referendum ha dato risultato favorevole, è espressa con la formula seguente: #___# "La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; il referendum indetto in data .... ha dato risultato favorevole; il Presidente della Repubblica PROMULGA la seguente legge costituzionale: TESTO DELLA LEGGE La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". &005& 5. #___# La promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza stabilita dal terzo comma dell' art. 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente: #___# "La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data ...., in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna assemblea, hanno approvato; il Presidente della Repubblica PROMULGA la seguente legge costituzionale: TESTO DELLA LEGGE La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". &006& 6. #___# Per la promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell' art. 132 della Costituzione, che sono state approvate in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna camera, si applicano le disposizione di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. Diplomaticamente, le uniche differenze rispetto ad una legge ordinaria risiedono nelle formule dell'intestazione, che, essendo già chiaramente e completamente descritte nell' art. soprariprodotto, non necessitano ulteriori commenti. Nel corpus non ve ne sono molte (né molte ve ne sono in assoluto), e sono marcate con il "lc". ***LEGGI QUADRO*** Giuridicamente, si tratta semplicemente di leggi che indicano i criteri in base ai quali la materia in questione dovrà essere legislata da altre leggi (spesso regionali), anziché legislarla direttamente. Diplomaticamente, non hanno alcuna caratteristica particolare da segnalare rispetto alle leggi ordinarie. Sono comunque marcate con il "lq". Un esempio è la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" (lq_01-125=sulpm-alcol06lavoro2.htm). ***LEGGI REGIONALI*** Non essendo promulgate dal Presidente della Repubblica, le leggi regionali (a differenza delle nazionali, ordinarie o costituzionali) propriamente non sono regolamentate dal dpr 1092/1985-12-28 art. 1. La loro struttura ricalca però abbastanza da vicino quel modello. O meglio: il "testo" delle leggi è organizzato al medesimo modo, ma le formule iniziali ("premessa") e finali presentano inevitabili divergenze. %000% #___# Il Consiglio Regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: %001% Art. 1. &001& #___# 1. &002& #___# 2. &003& #___# 3. %002% Art. 2. &001& #___# %00n% #___# #___# #___# La "premessa" (che nelle nostre fonti è quasi sempre assente: da marcare con [omissis]), in particolare, presenterà le divergenze più significative, contenendo le indicazioni dei diversi agenti e delle diverse prassi che portano alla emanazione della legge. Tra i pochi esempi attestati nel corpus: Legge Regione Lazio 27 giugno 1996, n. 24 Disciplina delle cooperative sociali %000% #___# IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: [...] (lr-laz_96-024=eds.html) Le formule conclusive registrano (quando presenti nelle fonti) una maggiore somiglianza con le leggi nazionali, ma molte più fluttuazioni nella loro dichiarazione. La formula di , spesso assente (ed allora da marcare con [omissis]) recita di solito al posto di "La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana" qualcosa del tipo "La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione". Inoltre la formula della (che al posto di "E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare" è adattata in "E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione XYZ") è talvolta portata a far parte dell'ultimo art. della legge (ha indentatura e numerazione dei comma), anziché di collocarsene all'esterno, come più spesso accade. REGIONE LIGURIA. LEGGE REGIONALE 12 novembre 2001, n.37 Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali). %000% #___# IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: [...] %003% Art. 3 Dichiarazione d'urgenza &001& #___# 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. %004% #___# [omissis] E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. #___# Genova, 12 novembre 2001 #___# BIASOTTI (lr-lig_01-037=bc.html: a capo, indentatura, no spazi) Legge regionale Marche 15 ottobre 2002, n. 18 Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza %000% #___# Il consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: [...] %005% Art. 5 - (Norma finanziaria) &001& #___# 1. Per le finalità della presente legge, a decorrere dall'anno 2002, è destinata una quota parte delle risorse stanziate per la realizzazione di servizi di protezione e tutela dei minori, pari a euro 361.519,83 a carico della UPB 5.29.07 nell'ambito del fondo unico nazionale per le politiche sociali. %006% #___# La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti si osservarla e farla osservare come legge Regione Marche. #___# Data ad Ancona, addì 15 ottobre 2002 #___# IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio) (lr-laz_02-018=lrmarche18_02=eds.html: solo a capo, no spazio, no indentature) Legge 24 marzo 2000, n° 21 Disciplina della procedura di impatto ambientale [omissis] %001% Art. 1. F i n a l i t a' [...] %021% Art. 21 Entrata in vigore &001& #___# 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell' art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. omissis &002& #___# 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. #___# Campobasso, 24 marzo 2000 #___# VENEZIALE (lr-mol_00-021=bc.html: minatio numerata ed indentata come comma 2; deposito conglobato nel comma 1) Dall'esempio qui sopra riportato si noti che lo statuto regionale del Molise ha ricevuto il markup ,poichè gli Statuti Regionali sono in realtà delle Leggi Nazionali (in questo caso, appunto la Legge 22 maggio 1971, n° 347 - Statuto della regione Molise). Legge 12 gennaio 2000, n° 5 - Regione Molise Nuove norme in materia di promozione culturale [omissis] ð001ð Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI %001% Art. 1. Ambito di applicazione [...] %021% Art. 21.Dichiarazione d'urgenza &001& #___# 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. [omissis] E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. #___# [omissis] [omissis] (lr-mol_00-005=bc.html: la minatio è di seguito al comma unico dell'ultimo articolo, con deposito assente) **DECRETI LEGGE** Il decreto legge è un «provvedimento provvisorio avente forza di legge adottato dal Governo, sotto la propria responsabilità, in casi straordinari di necessità ed urgenza» (cfr. cost. art 77) e «viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale» (Garzantina, s.v.). Propriamente, quindi, tutti i decreti legge in vigore devono essere stati convertiti in legge generando il problema documentato al paragrafo "leggi di conversione" (cfr. supra). Rimandando a quella sede per la scelta del documento da trascrivere, ci si limiterà qui a trattare della sstruttura e marcatura del decreti legge (assumendo che questo sia il testo che si è deciso di trascrivere). Struttura e markup di un decreto legge hanno la forma generale seguente: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI/o/a [...]; RITENUTA [...]; [...] SULLA PROPOSTA [...]; EMANA il seguente decreto legge: Art. 1. - Art. n Tale struttura può essere vista in concreto per la parte iniziale con l'es. sg. (dl. 2003-09-30 n. 269): DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici %000% #___# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA #___# Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; #___# Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire lo sviluppo economico e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici; #___# Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003; #___# Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, delle politiche agricole e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, per i beni e le attività culturali, dell’ambiente e della tutela del territorio, della salute e per gli affari regionali; #___# emana il seguente decreto-legge: ð001ð TITOLO I DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO Þ001Þ Capo I INNOVAZIONE E RICERCA %001% Articolo 1. Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti #___# 1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa: #___# a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonchè degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell’eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti; #___# b) l’importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni; #___# c) l’ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi; #___# d) l’ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all’articolo 11. e per la parte finale con l'altro es. sg. (dl 2003-06-27 n. 151): %008% Art. 8. Entrata in vigore &001& 1. #___# Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. %009% #___# Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. #___# Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003 #___# CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Pisanu, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli I livelli normalmente presenti, come si vede, sono capitolo=articolo, sottocapitolo1=comma e paragrafo=capoverso; testi particolarmente lunghi con articolazione più complessa, comprendente anche livelli propri di solito dei 4 codici maggiori, perlopiù "titolo", "capo" ed a volte "sezione", sono però anche presenti: un esempio di ciò esempi di ciò è il dl. 2003-09-30 n. 269 (qui sopra), e cfr. un altro sotto DECRETO LEGISLATIVO (categoria dove il fenomeno è abbastanza frequente). Raramente nelle fonti sono presenti datatio e subscriptio precedute dalle formule di depositio e minatio; vanno in tal caso integrate con [omissis]. Nella header autore sarà il Governo. **DECRETI LEGISLATIVI** Anche se diplomaticamente somiglino al decreto legge, legalmente le cose sono assai diverse, in quanto il decreto legislativo è un «atto normativo avente forza di legge emanato dal Governo su legge di delegazione del parlamento» (Garzantina, s.v. Cfr. Cost. art. 76). Struttura e markup di un DECRETO LEGISLATIVO hanno la forma seguente: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI [...]; VISTO [...]; VISTA [...]; ACQUISITO[...]; UDITO[...]; [...] SULLA PROPOSTA [...]; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. - Art. n Non c'è, in conclusione, nessuna differenza formale, diplomatica, tra decreti legge e legislativi, nonostante le loro differenze legali, e tutti gli esempi concreti presentati (cfr. supra) per gli uni potranno essere tenuti presente per gli altri. Oltre a ciò, si incontrano con frequenza forse maggiore, testi particolarmente lunghi (spesso codici o regolamenti) con articolazione più complessa, comprendente anche livelli propri di solito dei 4 codici maggiori, perlopiù "titolo", "capo" ed a volte "sezione". Cfr. l'esempio seguente (dlgs 2005 settembre 7, n.209 (Codice delle assicurazioni private; GU n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163)) che presenta la struttura seguente: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Definizioni e classificazioni generali Art. 1 - 2 CAPO II Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa Art. 3 - 10 TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA ASSICURATIVA CAPO I Disposizioni generali Art. 11 - 12 CAPO II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Art. 13 - 22 CAPO III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro Art. 23 - 27 CAPO IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo Art. 28 - 29 [...] TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI CAPO I Disposizioni tributarie Art. 332 - 334 CAPO II Contributi di vigilanza Art. 335 - 337 CAPO III Disposizioni transitorie Art. 338 - 344 CAPO IV Disposizioni finali Art. 345 - 353 CAPO V Abrogazioni Art. 354 - 355 che sarà così marcata: ð001ð TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Þ001Þ CAPO I Definizioni e classificazioni generali %001% Art. 1 &001& #___# [...] - %002% 2 &001& #___# [...] Þ002Þ CAPO II Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa %003% Art. 3 &001& #___# [...] - %012% 10 &001& #___# [...] ð002ð TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA ASSICURATIVA Þ001Þ CAPO I Disposizioni generali %011% Art. 11 &001& #___# [...] - %012% 12 &001& #___# [...] Þ002Þ CAPO II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica %013% Art. 13 &001& #___# [...] - %022% 22 &001& #___# [...] Þ003Þ CAPO III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro %023% Art. 23 &001& #___# [...] - %027% 27 &001& #___# [...] Þ004Þ CAPO IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo %028% Art. 28 &001& #___# [...] - %029% 29 &001& #___# [...] [...] ð019ð TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI Þ001Þ CAPO I Disposizioni tributarie %332% Art. 332 &001& #___# [...] - %334% 334 &001& #___# [...] Þ002Þ CAPO II Contributi di vigilanza %335% Art. 335 &001& #___# [...] - %337% 337 &001& #___# [...] Þ003Þ CAPO III Disposizioni transitorie %338% Art. 338 &001& #___# [...] - %344% 344 &001& #___# [...] Þ004Þ CAPO IV Disposizioni finali %345% Art. 345 &001& #___# [...] - %353% 353 &001& #___# [...] Þ005Þ CAPO V Abrogazioni %354% Art. 354 &001& #___# [...] - %355% 355 &001& #___# [...] Raramente nelle fonti sono presenti datatio e subscriptio precedute dalle formule di depositio e minatio, che vanno comunque in tal caso integrate con [omissis] (cfr. supra). Un esempio di conclusione completa si ha nel dlgs 2005-07-31 n. 177: %056% Art. 56. Entrata in vigore &001& 1. #___# Il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. %057% #___# Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. #___# Dato a Roma, addi' 31 luglio 2005 #___# CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Landolfi, Ministro delle comunicazioni La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Nella header autore sarà il Parlamento. **DECRETI PRESIDENTE REPUBBLICA** Struttura e markup affatto simili hanno i DECRETI PRESIDENTE REPUBBLICA: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI [...]; VISTO [...]; VISTA [...]; ACQUISITO[...]; UDITO[...]; [...] SULLA PROPOSTA del Ministro X [o: del Presidente del Consiglio dei Ministri] [...]; emana il seguente regolamento: Art. 1. - Art. n Da notare solo che accanto alla formula più frequente "emana il seguente regolamento:" (es. dpr_00-283=bc.html), si ha anche "emana il seguente decreto:" (es. dpr_00-445.html) o, assi meno frequentemente, "decreta:" (es. dpr_01-973=eds.html). **DECRETI MINISTERIALI** I DECRETI MINISTERIALI sono strutturalmente in tutto simili a l, dl e dlgs, sennonché cambia il soggetto che emana il decreto, che qui è il Ministro di X (come nelle leggi=decreto e leggi=direttiva, cfr. supra LEGGE) anziché il presidente della Repubblica. Non sono pertanto, a rigore, disciplinati dal dpr 1092/1985-12-28 artt. 3,4, ma alle sue prescrizioni si attengono strutturalmente. Solo resta il dubbio sulla obbligatorietà anche per questi atti almeno di deposito e minatio [##]. Una struttura tipo è infatti la seguente: IL MINISTRO {DEL TESORO|PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI|...} VISTI/o/a [...]; RITENUTA [...]; UDITO[...]; UDITO/a [...] [...]; DECRETA: Art. 1. - Art. n Le uniche (lievi) differenze rispetto a dl e dlgs nell'intestazione sono che: (a) di norma manca il membro "sulla proposta ..." (b) di norma si ha la formula "decreta:" anziché "emana il seguente decreto:" (ma si può anche avere "adotta il seguente regolamento:"). **DECRETI INTERMINISTERIALI** I DECRETI INTERMINISTERIALI, rispetto ai ministeriali semplici, hanno l'unica differenza di avere come soggetto decretante "Il Ministro di xxx di concerto con il Ministro di yyy" anziché solo "Il Ministro di xxx". Un esempio di decreto interministeriale è pertanto il seguente (dim-gg'ef_01-xxx=9nov_01.html): MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 9 novembre 2001 SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI, RELATIVAMENTE ALLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA ALLE PERSONE DETENUTE O INTERNATE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI, AGLI EX DEGENTI DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI E ALLE PERSONE CONDANNATE E INTERNATE AMMESSE AL LAVORO ALL'ESTERNO. %000% #___# IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE #___# Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge date_1975-07-26>26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; #___# Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; #___# Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati; #___# Attesa l'opportunità di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti; #___# Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e, in particolare, l'art. 1, che ha modificato l'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; #___# Visto, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 4 della legge n. 381 del 1991, che prescrive che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, da emanare ogni due anni, è individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art.21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; #___# Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari; #___# Visto l'art. 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193; #___# Decreta:/premessa> %001% Art. 1. &001& #___# 1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell'80 per cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire annue (Euro 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002. &002& #___# 2. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1, è effettuato sulla base di apposita rendicontazione. [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] **DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** Anche i DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (dpcm) sono strutturalmente in tutto simili a l, dl, dlgs, sennonché cambia il soggetto che emana il decreto, che qui è, appunto, il Presidente del consiglio dei ministri, anziché il presidente della Repubblica (come in l, dl, dlgs e dpr) od un qualche Ministro (come in dm e dim). Da notare che nella premessa sono parimenti frequenti, in posizione conclusiva, le formule "decreta:" (ad es. dpcm_00-xxx=130100=eds.html, dpcm_00-xxx=13300=eds.html, ...) ed "adotta il seguente regolamento:" (ad es. dpcm_01-338=bc.html, dpcm_01-338=bc.html, ...) A differenza di dm e dim, inoltre, sempre nella premessa, vi è quasi sempre la formula "SULLA PROPOSTA del Ministro X". Le eccezioni hanno di solito qualche altra formula di funzione paragobile, comea d es., il dpcm_01-338=bc.html al suo posto ha "Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;" od il che ha invece le due formule "Vista la richiesta del Ministro dell'Interno del 9 dicembre 2004 con la quale si rappresenta la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004". Si noti, infine, che non sono rari (specie tra i regolamenti) testi con articolazione più complessa, comprendenti, oltre ai consueti "capitolo=articolo", "sottocapitolo1=comma" e "paragrafo=capoverso", anche livelli propri di solito dei 4 codici maggiori, perlopiù "titolo", "capo" ed a volte "sezione" (es. dpcm_99-535.htm): per il trattamento vedi es. nei capitoli precedenti. **DECRETI DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** I DECRETI DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (di cui ne abbiamo uno) ne sono una sottospecie diplomaticamente identica, fuorché per la presenza nella premessa della formula "Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" al posto di "SULLA PROPOSTA del Ministro X". (sempreché ciò sia generalizzabile [##]) **DECRETI DIRIGENZIALI, DECRETO DIRETTORIALI, ecc.** I DECRETI DIRIGENZIALI ed i DECRETI DIRETTORIALI e simili hanno come uniche caratteristiche differenziali agli altri decreti fin qui esaminati l'identità, idiosincratica e varia, dei soggetti decretanti, e la prevalenza, nelle premesse, della formula conclusiva "decreta:" rispetto ad altre varianti. ***DECRETI REGIONALI*** In base alla nostra campionatura la categoria è abbastanza rara (forse subendo la concorrenza della quasi identica delibera, cfr. infra). La loro struttura ricalca comunque abbastanza da vicino il modello dei Decreti (legge e legislativi) nazionali. O meglio: il "testo" dei decreti è organizzato al medesimo modo, ma le formule iniziali ("premessa") e finali presentano inevitabili divergenze. In particolare, (a) il presenta di solito "Oggetto" in testa, come le circolari, ecc. (cfr. infra); (b) al posto della formula "Il presidente della Repubblica ... emana il seguente decreto ..." si avrà la formula "la Giunta Regionale (unanime) delibera". Es. + D.G.R. Piemonte N. 31 – 4266 del 29/10/2001 (dr-pie_04-025=sP-dgr13679.pdf) "OGGETTO : CONTRIBUTI PER L’ISPEZIONE VETERINARIA NEL SETTORE DELLE CARNI FRESCHE" + D.G.R. Piemonte n. 25 – 13679 del 18/10/2004 (dr-pie_01-031=sP-dgr31_01.pdf) "OGGETTO. Recepimento dell’accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio, il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, relativo a 'Linee guida per l’applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano'" ***DECRETI del Presidente della Regione o della Giunta Regionale*** In base alla nostra campionatura pure questa categoria è abbastanza rara (forse per le medesime ragioni). La loro struttura comunque è la consueta. La formula differenziale è di solito "IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ... decreta:". Es. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2006, n. 49 (dpgr-emro_06-049=raa-9040_Dpgr49_06.pdf) "Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna" ***DECRETI Dirigenziali e direttoriali Regionali*** Tra i decreti regionali è questa la categoria più rappresentata. La loro struttura è affatto simile a quella dei corrispondenti nazionali. La formula di di proclamazione è di solito "Il dirigente ... decreta:". Anche qui il (quando non è in omissis) ha spesso davanti "oggetto". ess. + DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE TERZO SETTORE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE N. 13 DEL 29/12/2005 "Oggetto: L.R. 48/95, art. 10. Assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni/Enti capofila dei 24 Ambiti Territoriali Sociali per il sostegno di progetti proposti dalle Ass. di volontariato. Anno 2005. Imp. € 122.478,21 – cap. 5.30.07.120". + ddrg-sic_04-204=ddgf04_204.pdf REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE. Il Dirigente Generale. D.D.G. n. 204 del 18 marzo 2004. si noti, come evidente dall'esempio precedente, che nei testi le abbreviazioni che si riferiscono a queste categorie di documenti (ddg, drg, ecc.) non sono sempre coerenti, ed andranno marcate riportandole al nostro sistema di : dr decreto regionale dprg decreto presidente della Regione o della Giunta Regionale ddrg decreto Dirigen(te/ziale) Regionale dpgp decreto presidente della Provincia o della Giunta Provinciale ***CATEGORIE STORICHE*** **Regi Decreti, decreti luogoteneziali e del Capo Provvisorio dello Stato** Regi Decreti, decreti luogoteneziali e del Capo Provvisorio dello Stato sono categorie di testi che, per ovvie ragioni storiche, non sono più produttive nel nostro ordinamento normativo, anche se taluni documenti che vi appartengono restano tuttora in vigore. Propriamente sono tutti testi che esulano dall'orizzonte della contemporaneità, e pertanto non si pensava di rappresentarne nel Corpus, sennonché fanno pur sempre parte (per via della curiosa astoricità che caratterizza la Legge) della legislazione contemporaneamente vigente, pertanto si è scelto di campionarne almeno una modesta rappresentanza. Ciononostante, non tutti i tipi esistenti figurano nella nostra selezione. Anche per questi, comunque, si è previsto un per i riferimenti presenti nei testi del Corpus. Le categorie così presenti sono le seguenti (tra quadre le abbreviazioni presenti solo in rfL): rd regio decreto rdl regio decreto legge [rdlgs regio decreto legislativo] [dlcps decreto legge del Capo provvisorio dello Stato] dlgscpsdecreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato [dlt decreto luogotenenziale] dllt decreto legge luogotenenziale dlgslt decreto legislativo luogotenenziale ***CATEGORIE MINORI E TRASVERSALI*** Con categorie trasversali intendiamo dei generi testuali dalla definizione diplomatica molto variabile e dall'uso giuridico assai variegato. Tipicamente designano atti a volte giudiziali, a volte normativi. A questa categoria, propriamente, appartiene anche il decreto, che però quando normativo anziché giudiziario è sempre altrimenti specificato (dlgs, dm, dpr, ecc.), sicché il caso non si presenta. All'interno dei normativi, poi, tali atti possono essere emanati iuxta proprii principii o sotto il nome (e la forma) di tipi testuali più standardizzati (ad es. "regolamenti" emanati come "decreti ministeriali", ecc.). Come che sia la struttura variazionale, la loro marcatura presenta quasi sempre una discrepanza tra (header), e (markup), che riferiscono alla categoria propria del documento (ad es. "dm" od "ordm"), ed il (header) che riferisce al suo "genere trasversale" (ad es. risp. "reg" ed "ord"). **ordinanze amministrative** Affatto diversa dalla giudiziaria (cfr. supra) l'ordinanza amministrativa ricopre una vasta e variegata classe di atti normativi emanati da autorità governative o ministeriali, autorità locali (regioni), od anche da Autorità amministrative indipendenti (enti pubblici e/o strumentali dello stato). Nel primo caso avremo delle "ordinanze ministeriali", che marcheremo in (header), e (markup) "ordm", ma in (header) semplicemente "ord". Ad es. l'Ordinanza Ministeriale 8 febbraio 2004, n. 21 della DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI (ord_040228_miur=021_04=eds.htm), o l' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2002 (ord_020604_pcm=l_000000416=in.htm). Nel secondo caso avremo delle "ordinanze regionali", che marcheremo in (header), e (markup) "ordr", ma in (header) semplicemente "ord". Ad es. l' Ordinanza Regione Toscana 21 gennaio 2002 (ordr-tos_02-xxx=raa-3644_OrdToscG1_02_vige.htm) Nel terzo caso avremo delle "ordinanze di autoritali" (accettabile come etichetta? [##]), che marcheremo in (header), e (markup) "orda", ma in (header) semplicemente "ord". Ad es. l' Ordinanza 11 luglio 2002 del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna (orda-sar_02-xxx=raa-3500_OrdComSard306_02_vige.htm). Teoricamente dovrebbe essere possibile avere "ordinanze direttoriali", anche se non ne abbiamo finora. I predisposti sono i seguenti: ord ordinanza (giudiziaria) ordm ordinanza ministeriale (incl pcm) ordd ordinanza dipartimentale, direttoriale e dirigenziale ordr ordinanza regionale orda ordinanza di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) Caratteristiche diplomatiche comuni sono la distinzione tra (chiusa di solito dalla formula "ordina", meno spesso "dispone") e , e la struttura articolata di quest'ultimo, sul modello di leggi e decreti (cfr.). **regolamenti** L'etichetta comprende in realtà atti normativi alquanto diversi, tanto diplomaticamente che giuricamente, comprendenti almeno: (1) I regolamenti europei, che sono atti normativi previsti dai Trattati istitutivi delle Comunità Europee. Emanati dal Parlamento Europeo congiuntamente con il Consiglio, dal solo Consiglio o dalla sola Commissione, i regolamenti sono gli strumenti più completi ed efficaci a disposizione delle istituzioni: sono obbligatori e direttamente applicabili agli stati membri e prevalgono sulle stesse leggi nazionali. È questa certo la accezione più aberrante rispetto alla tradizione italiana (giuridicamente, in Italia i regolamenti sono considerati secondari come fonte di diritto rispetto alle leggi: le une possono abrogare gli altri, e non viceversa), ma si colloca comunque fuori del panorama nazionale inizialmente previsto per il nostro corpus. (2) I regolamenti governativi, ossia del Presidente del Consiglio, ministeriali od interministeriali, che sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione né tantomeno alle leggi ordinarie. Sono disciplinati dall'art. 17 della Legge 400 del 1988: Art. 17 - Regolamenti 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. È questa l'accezione più importante, ma, da un punto di vista diplomatico, non costituisce sempre una categoria sui generis. (i) A volte, infatti, i "regolamenti" possono spesso essere emanati come dpr, dm e dim (commi 1 e 2 dell'art. 17 della Legge 400 del 1988) tout court, anche se mai come l (con cui non possono coincidere, essendo subordinati come fonte di diritto). Il , il ed il di tali "regolamenti trasversali" saranno pertanto quelli del decreto corrispondente ("dpr", "dm" ecc.); ma il nella header presenterà il valore . (ij) Nel caso invece che il "regolamento" sia esplicitamente adottato come tale (e non sub specie decreti, ecc.), il suo e sarà "reg", così come anche il suo nella header, ma si avrà allora anche anche un decreto (dpr, dm ecc.) che lo approvi e contestualmente lo riproduca come allegato A, in qual caso si adotterà la tecnica della trascrizione in due files distinti già descritta per i titoli unici (cfr. infra). (2b) Un tipo particolare di regolamento di iniziativa governativa sono i "regolamenti di esecuzione" per l'esecuzione di una determinata legge, che sono emanati (come una legge) dal Presidente della Repubblica, previa l'approvazione del Consiglio dei ministri, in data di poco successiva alla legge medesima. Nei siti da cui li abbiamo scaricati spesso presentano ancora la dizione di "Schema di regolamento ..." anche quando sono ormai approvati: ? per pigrizia del sito? perché si chiamano semplicemente "schema di reg."? perché sono in realtà delle sorte di "regolamento quadro" poi modificabile dalle amministrazioni locali? [##]. Sono marcati allo stesso modo dei decreti governativi normali. Es. reg_000804=uCz-REG_DIS.htm, regolamento di esecuzione della legge l_99-068=uCz-L_68(99).htm (3) Oltre che da cariche governative, regolamenti funzionalmente assimilabili al tipo (2) possono essere adottati anche da Autorità amministrative indipendenti, quali Autorità varie, enti strumentali dello stato (INPS, CNR, CONI, ecc.) e pubblici in genere (Università, ecc.). Per questi regolamenti è stato predisposto il e apposito "rega", mentre il nella header presenterà sempre il solo valore . (a) Si può avere, in questi casi, una situazione analoga a (2)(a), in cui il regolamento viene emanato sotto forma del "provvedimento" che ne sancisce l'adozione. Così ad es. per il Provvedimento 15 marzo 2006 dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di intresse collettivo (ISVAP), che adotta un "Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" (prv+reg_060315_isvap=ax-index.htm). In tali casi , e saranno "prv", ma il "reg". (a)' Un caso analogo si ha quando il regolamento (comunque altrimenti adottato con delibera) è trasmesso con un "comunicato" (es. com-cgassp+rega-cgassp_041207=comsciop_04.html cfr."comunicato"). In tali casi , e saranno "com", ma il "reg". (b) Nella maggior parte dei casi, però, si avrà di solito anche una delibera che lo approvi e contestualmente lo riproduca come allegato A (allo stesso modo che nel caso di diretta provenienza governativa si ha anche un decreto che lo approva). Nel qual caso si divideranno i file come già spiegato. Questo ad es. il caso del Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contestualmente alla delibera 1 dicembre 2004 n. 417 che lo approva (del_041201_garCom=417=del417_04.html). (4) I regolamenti delle Camere e di altri organi dello Stato sono emanati da ciascuna camera od altro organo per disciplinare il proprio funzionamento. Per questi "regolamenti istituzionali" sono stati predisposti e appositi, "regc", "regs" "regcos" e "regcsm" risp. per il regolamento della Camera, del Senato, della Corte costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre il nella header presenterà sempre il solo valore . (5) I regolamenti degli enti locali (regione, provincia, comune) sono adottati dagli enti locali medesimi al fine di disciplinare la propria organizzazione ed il funzionamento delle loro istituzioni. Nel corpus è raggiunto, di norma, solo il livello regionale, i cui testi sono corrispondentemente marcati "regR" in e , laddove il nella header presenterà sempre il solo valore (6) Si noti che è categoria (2) che rientrano i "regolamenti" di attuazione di alcuni "codici", in particolare del codice della navigazione, il cui "Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima)" è il dpr 15 febbraio 1952, n.328. Il suo e sarà pertanto "dpr", ma il suo "reg". **Delibere** Delibera (o deliberazione) è termine dal valore alquanto generico, tanto da essere spesso assente dalla maggior parte dei lessici legali disponibili (online e cartacei, come ad es. la Garzantina di Diritto); ciononostante molti documenti scaricati recano tale denominazione, rendendone necessario un riconoscimento, almeno diplomatico, di fatto. Propriamente, in senso giuridico, dovrebbe designare qualsiasi decisione presa, in genere, da un'assemblea (consiglio comunale, consiglio d'amministrazione, consiglio di facoltà, senato accademico) (cfr. Glossario del Comune di Teti * e Glossario dell'Università di Bologna **), ossia essere «l'atto con il quale un'Assemblea (comunale, regionale, provinciale) decide di prendere determinati provvedimenti in merito alla risoluzione di determinati problemi» (Glossario Giuridico ***) * http://www.comunediteti.it/glossario_v.php?id=7 ** http://www.unibo.it/Portale/Strumenti+del+Portale/Glossario/ *** http://www.obsidian.it/Mimmo/Geomorfologia/Normativa/Glossario%20Giuridico.htm). Dal nostro punto di vista, quel che più conta è che "delibere" possono essere emanate (a) da Autorità amministrative indipendenti (quali Autorità varie, enti strumentali dello stato - INPS, CNR, CONI, ecc. - e pubblici in genere - Università, ecc.), tipologia la più frequente, (b) da organi come il Consiglio superiore della Magistratura od il Consiglio della Magistratura Militare, (c) dalle Regioni, (d) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e (e) fin da organi giudiziari (Corte dei Conti): cioè dagli organi più vari, purché collegiali; dovrebbero pertanto essere escluse le corti in versione monocratica [##], e le fonti governative dirette isolate, e.g. ministri, ecc. Per quanto riguarda le cosiddette "delibere giudiziarie" (che comunque non si configurano come atti giurisdizionali), a pronunciare spesso delle "delibere" è soprattutto la Corte dei conti (che, tuttavia, è una Corte alquanto speciale, che «esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito» Cost. Art. 100). In questi casi si ha un specifico, "delg": delibera giudiziaria (Corte dei Conti). Esempi: delg_cconti_041025=010=C.Conti2004Del.n10=ad.htm, delg_cconti_del_041217=001=delcorteconti1_04.html, delg_cconti_02xxxx=002a=bc.html. Analogamente delibere possono essere pronunciate dal Consiglio superiore della Magistratura o dal Consiglio superiore della magistratura militare. Tutte queste "delibere giudiziarie" possono contenere delle "relazioni" sull'attività della Corte in questione, che avranno pertanto la duplice marcatura di "delg" o "delcsm" o "delcmm" e di "rel". Le delibere, poi, sono raramente emanate anche direttamente da cariche governative (che ricorrono piuttosto a decreti ecc.), mentre sono assai comuni per le altre autorità amministrative, indipendenti o regionali, di cui anzi costituiscono l'atto decisionale privilegiato (in àmbito regionale di solito le giunte emettono delibere, i presidenti ordinanze). Questi, complessivamente, i per la categoria: del delibera di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) delpcm delibera del Presidente del consiglio dei ministri delcsm delibera del Consiglio superiore della Magistratura delcmm delibera del Consiglio della Magistratura Militare delr delibera (Giunta) Regionale (a volte dgr) delg delibera giudiziaria (Corte dei Conti) Dal punto di vista diplomatico, nell'enorme variabilità dei tipi, ci si può aspettare almeno la divaricazione di due tipi principali, le delibere "normative" e le "giudiziarie". Nel caso delle "normative" si può osservare che: 1) sono regolarmente datate e numerate dall'autorità che le emette. 2) hanno di solito (come leggi e decreti) una premessa distinta dall'articolato , del tipo: L’AUTORITA’ NELLA riunione della Commissione ...; VISTO l’articolo ...; VISTA la legge ....; RILEVATO che ...; EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare ...; UDITA la relazione del Commissario ...; DELIBERA ... 3) il testo è articolato (cioè organizzato secondo il sistema art - commi) come leggi e decreti, e come essi può a volte presentare anche le partizioni superiori proprie dei codici, in ispecie titolo e capo (ad es. Delibera n. 55/CSP 200 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni = del-gCom_00-055=agcA-D5500_CSP.htm). In tal caso spesso un indice è anteposto alla Premessa, dopo il blocco dei e . 4) in calce al si ha di solito una e la . Nel caso delle "giudiziarie" la struttura modello sembra essere quella della sentenza (cfr.), ripartita in , o "fatto" e o "diritto", e non quello articolato di leggi e decreti. Come le sentenze, anche le delibere emanate da una corte sono massimate. Il trattamento da applicare è pertanto il medesimo descritto per le sentenze, e lo schema generale è pertanto il seguente: __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ Un buon esempio è Deliberazione n. 10 della CORTE DEI CONTI Sez. centrale, 25 ottobre 2004 (ad. 30.09.2004) = del_041025_cconti=010=C.Conti2004Del.n10=ad.htm. Nulla toglie però che la medesima Corte dei conti adotti altre volte la struttura della "delibera normmativa", cioè del testo articolato anziché sentenziato, come nella DELIBERAZIONE 17 dicembre 2004 n. 1 (del_041217_cconti=001=delcorteconti1_04.html). Tracce della struttura sentenziale possono a volte trovarsi anche nelle delibere di autorità di emanazione governativa, come nella DELIBERAZIONE 16 novembre 2004 n. 9 del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (del_041116_garDPers=09=del9_04.html) in cui al posto dell'ultimo articolo si trova un "per questi motivi". => come fare se il confine non è tracciabile? del delibere di Autorità amministrative autonome delg del_02xxxx_cconti=002a=bc.html del_041025_cconti=010=C.Conti2004Del.n10=ad.htm delr Consiglio regionale **Determinazioni** Le determinazioni di solito non sono normalmente emanate direttamente da cariche governative (come i decreti ecc.) ma da Autorità amministrative indipendenti (quali Autorità varie, enti strumentali dello stato - INPS, CNR, CONI, ecc. - e pubblici in genere - Università, ecc.) o dalle Regioni, di cui ne abbiamo esempi solo (?) della varietà dirigenziale, cfr. detdgr_pie-dsan_04-110_05072004=sP-direttiva_l.doc e detdgr_02-089_09072002=sP-lineeguida.pdf (nel sito abbreviate D.D). Normalmente una determinazione ha bisogno di una delibera perché sia adottata in vigore. Anzi, in molti casi è emanata contestualmente alla delibera che la approva, quindi con stessa data, e stesso file: materialmente in tali casi le direttive si trovano in allegato A alle delibere che li adottano. Un es. di ciò è d_278_04_CSP.htm Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 278 CSP del 2004 che approva, emanando contestualmente, la propria Determinazione in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento (ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249), che di fatto si trova in allegato A alla stessa. Dal punto di vista diplomatico, non si tratta quasi mai di documenti omogenei, anche quando prodotti dalla stessa autorità. Queste le poche osservazioni deducibili dai testi scaricati: 1) le determinazioni sono regolarmente datate e (spesso) numerate dall'autorità che le emette. 2) Normalmente la struttura è la stessa di leggi e decreti, con una premessa distinta dall'articolato , e con l'articolato che può a volte presentare anche le partizioni superiori proprie dei codici, in ispecie titolo e capo (ad es. Delibera n. 9 2003 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni = det-gCom_04-xxx_+=agcA-d_278_04_CSP.htm). Determinazione n. 9/2003 Disposizioni organizzative relative al monitoraggio delle attività della piattaforma digitale a pagamento Il Segretario Generale VISTA la delibera ...; VISTO il nuovo quadro regolamentare europeo in materia ...; VISTA la decisione ... della Commissione europea ...; CONSIDERATA l’opportunità ...; RILEVATA la necessità ...; RITENUTO ...; SENTITO il Coordinatore dei Dipartimenti ...; SENTITO il Comitato ...; determina %001% Art.1 Costituzione dell’unità per il monitoraggio delle attività relative alla costituzione della piattaforma unica &001& #___# E’ costituita l’unità per il monitoraggio delle attività della piattaforma unica, connesse all’operazione di concentrazione NewsCorp/Telepiù. &002& #___# L’unità è coordinata dal Dipartimento garanzie e contenzioso. Il responsabile dell’unità è il dott. Nicola Sansalone, dirigente del citato dipartimento. [...] [...] (det-gCom_03-009=agcA-det_SG_09_03.htm) 3) alcune volte, anche se l'articolato è regolare, la è assente, ed in tal caso si potrebbe ipotizzare un [omiss] (es. det-gCom_05-xxx_+=agcA-d_104_05_CSP.htm). 4) altre volte è assente una premessa intesa come la di leggi e decreti, distinta dall'articolato , in quanto la porzione del testo rubricata "premessa" è anche questa testo (introduttivo...), solo che non è articolata (la prassi comunque non è sempre rigorosa), come il resto del testo. In questi casi anche il resto del testo, comunque, si presenta solo sommariamente articolato, senza presentare a volte la ulteriore suddivisione in commi canonici. Ad es. : Determinazione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 ottobre 2000 Sintesi dei commenti pervenuti dagli Operatori licenziatari nell’ambito della consultazione pubblica relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti per i servizi di interconnessione %000% Premessa #___# La presente sintesi riguarda i commenti inviati all’ Autorità da parte degli operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell’ art. 6 del D.P.R. 318/97 ed inerenti la consultazione pubblica sulla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti per i servizi di interconnessione. Tale consultazione si inserisce nell’ambito del percorso descritto nella Delibera 1/00/CIR "valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", relativa al processo di evoluzione dei sistemi di calcolo dei costi di interconnessione, il cui obiettivo finale è l’adozione di un sistema di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo. #___# Per maggiore chiarezza espositiva, tali commenti sono stati suddivisi sulla base delle cinque tematiche oggetto della consultazione. %001% 1. Specificazione del modello di costo da utilizzare #___# Innanzitutto, gli operatori aderenti alla consultazione sono pienamente concordi nell’affermare che la metodologia c.d. "Long Run Incremental Cost (LRIC)" sia quella che permette di definire tariffe di interconnessione in grado di garantire il maggior livello di concorrenza possibile e, di conseguenza, il massimo beneficio per i consumatori. Tuttavia, mentre alcuni operatori individuano nel c.d. modello "Bottom-up" l’approccio metodologico più appropriato, altri suggeriscono di combinare questo modello con quello c.d. "Top-down", così da pervenire ad una stima dei costi ritenuta la più affidabile possibile. #___# Un altro aspetto sottolineato dagli operatori concorrenti di Telecom Italia, riguarda la necessità di assumere che l’incumbent sia efficiente nelle scelte di investimento e nei comportamenti operativi dell’impresa i cui costi sono sottoposti a valutazione . #___# A partire dalla considerazione sulla notevole complessità del processo di effettiva implementazione di una contabilità basata sulla metodologia LRIC, la maggior parte degli operatori sottolinea l’opportunità di una fase di transizione da attuarsi attraverso l’applicazione di un modello semplificato basato sul sistema dei costi correnti. #___# A tale riguardo, Telecom Italia ritiene che il modello di costo da utilizzare debba presentare una base di costo corrente applicata ad una metodologia di costi pienamente allocati. [...] (det-gCom_00-xxx=agcA-det_CIR_181000.htm) 5) altre volte ancora la stessa struttura ad articolato del testo è assente, ed il testo presenta solo una rudimentale distinzione in e . Ad es. Determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici Requisiti per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici %000% IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI #___# Sono pervenute a questa Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici numerose richieste da parte di stazioni appaltanti di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni. Al riguardo il consiglio dell'Autorita', nella riunione del 5 dicembre 2001, al solo fine di fornire indicazioni per un'interpretazione uniforme, ha adottato la seguente determinazione. %000% I. #___# In base al disposto di cui all'art. 8, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere affidati esclusivamente a soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo e non esclusi dalle gare per inaffidabilita' morale, finanziaria e professionale. #___# Gia' all'atto della qualificazione,le imprese, in conformita' all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, oltre che requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono dimostrare di possedere requisiti di carattere generale che attengono, piu' propriamente, all'indicata affidabilita' morale, economica e professionale dell'esecutore. Con determinazione 12 ottobre 2000, n. 47, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito quale debba essere la "documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei prescritti requisiti d'ordine generale". #___# Requisiti di carattere generale, inerenti all'affidabilita' del contraente, oltre a dover sussistere alla data di sottoscrizione del contratto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione, devono permanere al momento della partecipazione alle specifiche procedure di affidamento e di stipulazione dei contratti. Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel testo introdotto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, vanno, infatti, "esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni non possono stipulare i relativi contratti" le imprese che versano in una delle, successivamente elencate, situazioni di incompatibilita'. In base, poi, al disposto di cui al gia' richiamato art. 8, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il potere di esclusione dalle gare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, compete alle stazioni appaltanti. (det_011205_AutVLavPub=016=bc.htm) 6) Altri testi hanno ancora diversa struttura, allontanadosi dal tipo "testo normativo" (legge e decreto) per avvicinarsi a quello del "testo giudiziario": ossia non hanno un testo articolato, mancano di una vera , ma presentano un primo blocco testuale "in fatto" ed un secondo "in diritto", cui ne segue un terzo, non titolato, conclusivo. Così ad es. nella Determinazione Autorità vigilanza lavori pubblici 20 dicembre 2001, n° 25 (det_011220_AutVLavPub=025=bc.htm) . 7) in calce al si ha di solito una e la , precedute a volte da alcune informazioni circa la pubblicazione della direttiva, che si potrebbero assimilare al (? [##]), ad es. #___# La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è disponibile sul sito web dell’Autorità. #___# L’avviso relativo all’adozione della presente determinazione è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2004 IL COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI Ing. Roberto Viola IL COORDINATORE DEI SERVIZI Dott. Antonio Perrucci La distribuzione degli omissis è ovviamente sconosciuta. Bisogna decidere se dare una parvenza di uniformazione a queste tipologie eterogenee attribuendo la anche ai testi tipo (4) e dei commi ai testi tipo (5). Ed allora introdurre i tag delle sentenze in (6)?? Mah [##]. **Direttive** Le direttive sono di solito emanate da parte di cariche (ministeri o pcm) o dipartimenti (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) governativi, o da Autorità amministrative indipendenti (quali Autorità varie, enti strumentali dello stato - INPS, CNR, CONI, ecc. - e pubblici in genere - Università, ecc.), dalle Regioni o dalle Province. Il loro contenuto giuridico caratteristico, tuttavia, è elusivo (sono assenti dai principali glossari giuridici disponibili, e non abbiamo trovato una legislazione apposita che lo specifichi). Questo per quanto riguarda le direttive nazionali, in quanto nella legislazione europea il termine ha significato precisissimo (sono uno dei tre atti normativi previsti dai Trattati istitutivi delle Comunità Europee), e cioè sono atti che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte circa il risultato da raggiungere (non anche dei mezzi con cui debbano raggiungerlo, come invece i "regolamenti"); ma questo per ora non ci riguarda. I distinti in base all'autorità emanante sono per ora i seguenti (il loro è sempre "dir"): dir direttiva ministeriale (inc. pcm) dird direttiva dipartimentale, direttoriale e dirigenziale dirr direttiva Regionale dira direttiva di Autorità amministrative indipendenti (incl. enti pubblici e/o strumentali dello stato) dirp direttiva provinciale Da un punto di vista diplomatico, comunque, le maggiori differenze tra decreti e delibere (normative) da un lato e direttive dall'altro sono: (1) Nella premessa si ha la formula "Emana la seguente direttiva" al posto di "decreta" (decreti) o "delibera" (delibere) (2) La della direttiva può essere più articolata e prevedere una sorta di "introduzione" al testo dopo la formula "Emana la seguente direttiva" (3) Il testo a volte non è chiaramente articolato, ed anzi a volte non lo è affatto (la numerazione delle singole unità ricomincia da "uno" ad ogni cambio di unità superiore). In altri casi, invece, la articolazione è rigorosa (cfr. ad es. Direttiva 23 settembre 1996, n. 600 Ministro della P.I., dir_960623_mpis=600_96=eds.html). (4) La struttura di quanto segue al blocco del non è standard; di solito , e sono presenti, ma non necessariamente nell'ordine standard nei decreti. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1999 (dir_090127_pcm=agcN-dir_pcm_270194.htm) presenta evidenti tutte e quattro le caratteristiche descritte. Si noti che si è cercato di mantenere isomorfia tra struttura e numerazioni del testo e quelle del markup (usando opportuni zeri per la premessa): Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 Principi sull’erogazione dei servizi pubblici. ð001ð Þ001Þ %001% #___# Il Presidente del Consiglio dei Ministri #___# Visto l’art. 5, comma 2, lettere b) , e) ed f) , della legge 23 agosto 1988, n. 400; #___# Ritenuta l’opportunità di fissare i principi cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l’erogazione deve uniformarsi; #___# Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 1994; #___# Emana la seguente direttiva: Þ002Þ ‰002‰ #___# Oggetto, ambito di applicazione e definizioni #___# La presente direttiva dispone i principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici. #___# Ai fini della presente direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all’assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. #___# Ai principi della direttiva si uniformano le pubbliche amministrazioni che erogano servizi pubblici. #___# Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell’esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni concedenti provvedono ad inserire i contenuti della presente direttiva negli atti che disciplinano la concessione. #___# Gli enti erogatori dei servizi pubblici, ai fini della seguente direttiva, sono denominati "soggetti erogatori". ð002ð Þ001Þ 1. I principi fondamentali. %001% 1. Eguaglianza. &001& 1. #___# L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. #___# Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. &002& 2. #___# L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap. %002% 2. Imparzialità. &001& 1. #___# I soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore. %003% 3. Continuità. &001& 1. #___# L’erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. %004% 3. Diritto di scelta. &001& 1. #___# Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio. [..] Þ002Þ 2. Gli strumenti. %001% 1. Adozione di standard. &001& 1. #___# Entro tre mesi, i soggetti erogatori individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla base di essi, adottano e pubblicano standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto. [...] Þ004Þ 4. Impegni del governo. %001% #___# Il governo si impegna ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare piena effettività ai principi contenuti nella presente direttiva. Roma, 27 gennaio 1994 Il Presidente: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 1994 Registro n. 1 Presidenza luglio n. 25 Si noti, peraltro, che in presenza di regolare, articolato rigoroso, ed [omissis] delle sezioni conclusive, non c'è di solito, diplomaticamente, nulla ad identificare la direttiva fuorché la dichiarazione del testo di essere tale tramite la formula "Emana la seguente direttiva" e/o lo specifico . **Provvedimenti** La categoria "provvedimento" come qualifica di un documento è assente dai principali glossari legali disponibili (incl. Garzantina). Nella nostra raccolta copre documenti, per fortuna poco frequenti, dalle caratteristiche legali e diplomatiche assai eterogenee. Praticamente ogni documento scaricato così autoqualificantesi rappresenta un tipo a sé stante, ed è prevedibile che nuove trouvailles aggiungano ulteriori tipi. L'impressione è che si tratti, forse come "direttiva", di un termine generico per testi normativi non facilmente incasellabili in altre categorie più standard. Principalmente si ha: (1)a - aut. emanante: Autorità amministrativa indipendente - forma: simil-sentenza (ad una intestazione, segue una parte simile ad un "fatto e diritto" unificato di e , chiamato "premessa", conclusa da una sorta di "per questi motivi", titolato "tutto ciò premesso, il Garante:", con al termine e ), comunque non articolato - es: prv_gpdp_060216=sulpm-telefono06privacy.htm GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2006 "Trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi telefonici non richiesti." (2)b - aut. emanante: Autorità amministrativa indipendente - forma: semplice testo non articolato. La formula iniziale è simile a quella della premessa del tipo (1)a ("Sono pervenuti a questa Autorità numerosi reclam ..." e là "Sono pervenute a questa Autorità diverse richieste di parere ..."). Il testo però non sembra prendere le movenze di un "fatti e dirito" come nel caso precedente, sennò potrebbe semplicemente ipotizzarsi un tipo (1)a con omissis della Premessa. Entrambi i casi, tra l'altro, provengono dalla medesima Autorità. - es: prv_gpdp_991201=eds.htm Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 1 dicembre 1999 "Trattamento di dati relativi ad invalidi civili, di guerra e del lavoro. Comunicazione ad associazioni di categoria" (3) - aut. emanante: Dipartimento ministeriale - forma: ibrido con "premessa" da decreto (chiuso dalla formula "dispone"), "oggetto" nel come una circolare, e testo non articolato (più e ) - es. prv-DpOrgGiud_020709=decreto_gruppo_studio_sito.htm. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Provvedimento 9 luglio 2002 "Costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di individuare i criteri e le modalità per l'istituzione, a livello territoriale, degli Uffici relazioni con il pubblico". (4)a - aut. emanante: Autorità amministrativa indipendente - forma: simil-decreto, con premessa (compressa) chiusa dalla formula "dispone" e testo articolato, chiuso da e - es. prv-AgEn_020315=bc.htm Provvedimento Agenzia entrate 15 marzo 2002 "Modalita' tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti le erogazioni liberali per progetti culturali". - prv_gBI_020121=sulpm-euro-falsi.htm Emana il seguente provvedimento (4)a' - aut. emanante: Autorità amministrativa indipendente - forma: simil-decreto, con premessa (compressa) chiusa dalla formula "Emana il seguente provvedimento" e testo articolato, chiuso da e - es. prv_gBI_020121=sulpm-euro-falsi.htm Banca d’Italia - PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2002 "Attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita". (4)b - aut. emanante: Autorità amministrativa indipendente - forma: simil-decreto, con premessa (compressa) chiusa dalla formula "dispone" e testo NON articolato, chiuso da e - es. prv-gdper_050303=priv-garanteprovv200503033.htm Garante per la protezione dei dati personali PROVVEDIMENTO 3 marzo 2005 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PROPAGANDA POLITICA" - es. prv-gdper_040212=l_000000523=in.htm Garante per la protezione dei dati personali PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2004 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PROPAGANDA POLITICA" (4)c - aut. emanante: Dipartimento ministeriale - forma: simil-decreto, come (4a): premessa (compressa) chiusa dalla formula "dispone" e testo articolato, chiuso da e - es. prv-gg_990706_DpAmmPen=pdg_visag.htm. Provvedimento 6 luglio 1999 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (5) propriamente "intese" stato-regioni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131 (cfr. supra, intese per maggiori dettagli): - aut. emanante: la Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, che è stata istituita dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la composizione (è sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali), i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), cfr. http://www.governo.it/Conferenze/c_unificata/index.html. - forma: simil-decreto, con (con formula "sancisce intesa") ed articolato, più e . - es: + prv_060316=sulpm-alcol06lavoro.htm CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 "Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, numero 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131". + prv_020620=l_000000414=in.htm CONFERENZA UNIFICATA - ACCORDO 20 giugno 2002 "Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (GU n. 159 del 9-7-2002)" + prv_990805=in.rtf Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 5 Agosto 1999 Atto d'intesa Stato - Regioni su "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso" (6) sorta di "delibere" che adottano un "regolamento" (od una determinazione): - aut. emanante: Autorità amministrativa indipendente - forma: simil-delibera di regolamento, come illustrato in "regolamento" (3a). - es. provv+reg_060315_isvap=ax-index.htm. Provvedimento ISVAP 15 marzo 2006 "Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private" Per tutti questi eterogenei documenti il è "prv"; il corrispondente potrebbe essere utile distinguerlo [##], ma non saprei sempre come, e finché non si affaccia una soluzione plausibile, assegneremo "prv" a tutti fuorché alle intese per cui si avrà "acc". In questa incertezza, si noti in particolare che nella premessa è stata ritenuta diagnostica la formula conclusiva "dispone". Visto che vi erano casi sicuri in cui il documento in cui avvengono le "disposizioni" è categorizzato come "provvedimento" nei siti ufficiali di provenienza, si è ritenuto che la categoria "disposizione" (presunta: nessun caso inequivoco è stato scaricato) fosse da sussumere come iponimo di "provvedimento". **disposizioni** Si sussumono essere iponimi di "provvedimento" (cfr. supra, tipi 3 e 4a-c), e come tali sono classificati con "prv". ***TESTI NORMATIVI EXTRA ORDINEM*** Alcuni testi (si tratta principalmente di "note" e "circolari") emanati da varie autorità amministrative, e ben attestati nel crawling effettuato dal web, appaiono di natura normativa più indiretta delle fonti primarie (ad es. leggi e decreti) o secondarie (ad es. regolamenti e determinazioni) del diritto precedentemente trattate, ed a volte hanno solo rilevanza amministrativa più che propriamente normativa. Per essi, giuridicamente, valgono lcomunque e considerazioni seguenti: «[...] taluni ritengono che le circolari operino di fatto come una fonte di norme giuridiche, ancorché extra ordinem, vale a dire non prevista formalmente nel sistema delle fonti normative» (Garzantina, s.v. "circolare"). Sono pertanto state ritenute tra i testi "normativi" di questo corpus, anche se con le cautele di cui sopra. **circolari** La circolare, molto genericamente, è un «messaggio con il quale un autorità si rivolge a un complesso di uffici da essa in qualche modo dipendenti (o con essa corrispondenti) [...]»; il suo «contenuto può consistere tanto in un testo redatto appositamente e comprendente ordini, chiarimenti circa l'interpretazione da dare a leggi, regolamenti, sentenze o altre informazioni, quanto nella semplice trasmissione di un testo normativo allegato in copia» (Garzantina, s.v.). Altrettanto vago, da un punto di vista giuridico, è il suo carattere vincolante o meno al di là degli uffici cui è indirizzata (cfr. Garzantina, s.v., cit.). I soggetti emananti una circolare possono essere i più vari (al limite, anche un qualsiasi ufficio di azienda o segreteria di società ...). Quelli qui presi in considerazione finora sono: autorità governative (ministeri, presidenza Consiglio, uffici e dipartimenti ministeriali) od altri Organi dello stato (CSM, CMM, ecc.), Regioni, Autorità amministrative indipendenti (enti pubblici e/o strumentali dello stato), prefetture, tribunali (e/o procure). Sono state esclusi enti privati in genere, con l'unica eccezione delle associazioni sindacali, delle queli si è campionato qualche testo. In base ai soggetti emananti, distinguiamo pertanto (a livello di ) i seguenti tipi: cm circolare ministeriale cpcm circolare Presidente del consiglio dei ministri cd circolare dipartimentale, direttoriale e dirigenziale ccsm circolare Consiglio Superiore della Magistratura ca circolare di Autorità amministrativa indipendente cr circolare regionale cpr circolare prefetturale ctr circolare di tribunali cfs circolare (di federazione) sindacale Es. di ca sono ca_041216_INPDAmmP=circ67_04.html, ca_021025_INPS=c_000000030=i.htm e ca_041117_AgRapNegPAmm=circ8453_04.html; un es. di cpr. è invece cpr-per_06-4943=sulp-velox_perugia06.htm; esempi di ctr sono ctr_Go_050824=aG-circolari Tribunale Go 24.08.2005 - 2.pdf e ctr_To_990613=cal_set99_8.htm. Si badi, pertanto, che alle abbreviazioni soprariportate, che figureranno in , e , corrisponderà per tutte il "c". Si noti inoltre che molto spesso, come ben si evince dai documenti attestati in più versioni di siti diversi, le fonti web utilizzate sono imprecise nelle intitolazioni amministrative del testo (anche se il testo vero e proprio sembra di norma affidabile), per cui si raccomanda un certo grado di attenzione (e libertà di azione) anche solo per la attribuzione della corretta categoria diplomatica al testo. Ad esempio la Circolare ministeriale Funzione Pubblica 2001 n. 3 si trova riportata nei modi seguenti: (http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/leggidec.htm) Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19-03-2001 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 13 marzo 2001, n.3/2001 Linee guida per l'organizzazione, l'usabilita' e l'accessibilita' dei siti Web delle pubbliche amministrazioni. A tutte le amministrazioni dello Stato L'utilizzo ottimale [...] Roma, 13 marzo 2001 Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini (http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/index.htm) Circolare Funzione Pubblica 13 marzo 2001 CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA Circ. 13 marzo 2001, n. 3/2001. Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti Web delle pubbliche amministrazioni A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO LORO SEDI L'utilizzo ottimale [...] Roma, IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA BASSANINI che andrà riportata alla trascrizione seguente: [...] http://www.pubbliaccesso.gov.it,http://www.comune.jesi.an.it Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti Web delle pubbliche amministrazioni cm, 3 2001,03,13 Gazzetta Ufficiale annata_2001,?,fasc_65,?,0,? 2001,03,19 [...] c [...] Circolare Funzione Pubblica 13 marzo 2001, n. 3 Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti Web delle pubbliche amministrazioni A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO LORO SEDI L'utilizzo ottimale [...] Roma, 13 marzo 2001 Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Da un punto di vista diplomatico, le circolari si discostano molto dagli usuali testi normativi. Le principali caratteristiche del pur assai eterogeneo gruppo sono: (1) Il testo non è articolato (o se lo è lo è in modo anomalo o rudimentale), né nettamente diviso in e (2) Spesso hanno la forma «comunemente propria di una semplice lettera indirizzata collettivamente a tutti i destinatari della circolare» (3) Hanno di norma anche un Numero di protocollo, a volte non riportato nelle versioni scaricate. (4) Hanno di norma un "oggetto" come le normali lettere amministrative. Tale oggetto costituisce il nel testo (dove va pertanto mantenuto) ed il nella header (dove va pure riportato). (5) Presentano di solito in testa al documento dei "destinatari" come le normali lettere amministrative, e come in quelle saranno marcati . (6) Tra le formule conclusive (presumibilmente) sempre necessarie vi sono e (che difatto corrispondono pressapoco all' delle lettere); a volte figurano anche formule di deposito o di approvazione. Le prime verranno trattate con [omissis], le altre no [##] (7) Specie se la circolare ha la forma di una "lettera di trasmissione", questa contiene allegati. Per quanto riguarda (1) si osservi che vi possono essere delle "Premesse" esplicitamente chiamate tali nel testo, che pure nulla hanno a che fare con la dei testi normativi o coi destinatari della circolare ( cfr. c_011221_DpAffGiust=dm211201.htm). Si tratta semplicemente del primo capitolo, introduttivo, del testo, come in un normale testo non in articolato legale. Si ricordi anche che l'assenza di articolato comporta la non obbligatorietà del livello "comma", a favore dei soli due livelli di capitolo e paragrafo. Cfr. gli ess. sg.: Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale Circolare OGGETTO: Registri per il procedimento penale davanti al giudice di pace. [omissis] %001% Premessa #___# Il prossimo 2 gennaio 2002 entrerà in vigore la disciplina relativa alla competenza penale del giudice di pace, contenuta nel decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e nel relativo regolamento di esecuzione (decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204). #___# Si ritiene opportuno, anche in considerazione di taluni aspetti inediti di tale normativa, fornire agli uffici alcune indicazioni in ordine agli adempimenti riguardanti il procedimento. #___# Preliminarmente, si rileva che il succitato decreto legislativo prevede (art. 2), l'applicabilità (salvo che per gli istituti espressamente disciplinati in modo specifico e per altri di cui è disposta l'espressa esclusione) delle disposizioni del codice di rito e della relativa disciplina attuativa (decreto legislativo n. 271 del 1989); dal canto suo, il regolamento d'esecuzione (d.m. n. 204 del 2001) prevede (art. 26), per quanto ivi non disciplinato, l'osservanza del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale (d.m. n. 334 del 1989). Tutte le accennate disposizioni troveranno pertanto applicazione, nei limiti della compatibilità con la specifica disciplina, anche nel rito davanti al giudice onorario, cosicchè, in tali limiti, esse rimarranno dato normativo di riferimento anche per quanto riguarda gli adempimenti di cancelleria richiesti dal nuovo rito penale. %002% Tenuta dei registri #___# Per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori, l'art. 3 del d.m. 204 del 2001 richiama le previsioni del decreto ministeriale del 14 marzo 2001 che, conformemente a quanto disposto dall'art. 51 ultimo comma. del decreto legislativo, ha approvato i registri per il procedimento penale davanti al giudice di pace. #___# In ordine alle modalità di tenuta l'art. 3, comma 3, del regolamento richiama inoltre le disposizioni dei capi I, principi generali, e II, tenuta "informatizzata", del regolamento sulla tenuta dei registri (decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264). #___# In particolare, il decreto ministeriale 14 marzo 2001 ha dettato la disciplina dei registri per il procedimento innanzi al giudice di pace. [...] %___% #___# Le Signorie Loro sono pregate di provvedere alla tempestiva diramazione della presente circolare agli uffici giudiziari del rispettivo distretto (tribunali e giudici di pace; procure della Repubblica presso il tribunale) e di vigilare sul puntuale adempimento delle prescrizioni, con particolare riguardo alla tempestività e correttezza delle registrazioni. Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. Roma, 21 dicembre 2001 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Gianfranco Tatozzi IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE Augusta Iannini (c_011221_DpAffGiust=dm211201.htm) DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni. Circolare n. 05/04 %000% Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Roma Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo Loro Sedi [...] OGGETTO: Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo %001% 1. IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO #___# L' articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n.136, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 186 del 2004, ha aggiunto tre periodi al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così prevedendo la possibilità, per i pubblici dipendenti, di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. #___# L'integrazione si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del personale del Corpo dei Vigili del fuoco. #___# Appare opportuno sottolineare come l'applicazione della disposizione in questione comporti, per le amministrazioni, l'assunzione di determinazioni organizzative in quanto finalizzata a garantire loro la possibilità di soddisfare i fabbisogni accertati eventualmente trattenendo in servizio quei dipendenti che, essendo in possesso di una "particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti", ne abbiano fatto richiesta. [...] %002% 2. PRESUPPOSTI DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO #___# [...] (??????????????.html) Quanto a (3), si badi che il numero di protocollo va posto nella header e va pertanto rimosso dal body. Inoltre, in absentia va marcato con "?" e non "0", assumendone comunque l'esistenza. [##] Cfr. l'es. seguente: Circolare Ministeriale 2 ottobre 2000, n. 221 Prot.n. 5348 Oggetto: Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio (artt. 5 e 29 del C.C.N.I. "Scuola") - Anno Scolastico 2000-2001 - Indicazioni operative ==> Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio (artt. 5 e 29 del C.C.N.I. "Scuola") cm, 221 Prot.n.5348 2000,10,02 Circolare Ministeriale 2 ottobre 2000, n. 221 Oggetto: Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio (artt. 5 e 29 del C.C.N.I. "Scuola") - Anno Scolastico 2000-2001 - Indicazioni operative [...] (c_001002_mpis=221_00=eds.html) Quanto a (5), si assume che i destinatari (marca: ) siano elemento indispensabile [##] di una circolare, e che quindi la loro assenza vada marcata con [omissis]. Cfr. l'esempio prevedentemente trascritto, c_011221_DpAffGiust=dm211201.htm. Quanto a (6) si faccia caso all'es. precedente (c_011221_DpAffGiust=dm211201.htm), dove oltre a e si è provato a fare un uso ristreto del tag [##] ?? Quanto a (7), si osservi che di default gli allegati non si trascrivono. Però l'allegato trasmesso può (a) essere un altro documento utile per l'inserimento nel corpus (uno qualsiasi dei testi normativi fin qui descritti), nel qual caso si trascriverà in file separato con le avvertenze illustrate a proposito dei titoli unici (cfr. sopra). Cfr. ad es. il caso della cr 2 novembre 2002 n. SAN/DIP-5 della Regione Marche che trasmette il ddgr n. 501 del 2. novembre 2005 del Dirigente del Servizio politiche sociali - REgione Marche (cr-mar_05-501_1102=jeR-dgs501-05.pdf = ddgr-mar_05-501SOS=jeR-dgs501-05.pdf). Ancora diversamente si ha in c_000518_CSM=circmgot_00.html, che non avere titL, protocollo ed "Oggetto, presenta invece: "Approvata nella seduta del 18 maggio 2000." Anche in c_011221_DpAffGiust=dm211201.htm manca il titL; c'è una "Premessa" esplicita nel testo (che nulla ha a che fare coi destinatari della circolare). Si chiude inoltre con una sorta di escatocollo, per le cui parti si utilizzeranno i tags visti per leggi e altro: data, sottoscrizione, ?? [##]: **note** In completa mancanza di definizioni giuridiche apposite [##], dai materiali scaricati sembra dedursi una pressoché completa assimilabilità della categoria "note" a quella "circolari", tanto nei contenuti giuridici che nella forma diplomatica. Le categorie finora attestate sono tuttavia lievemente meno numerose, anchen se abbiamo già predisposto le abbreviazioni anche per i tipi non attestati ma prevedibili (perch<é prsenti nelle circolari): nm nota ministeriale [cpcm nota Presidente del consiglio dei ministri] c [ccsm nota Consiglio Superiore della Magistratura ] nd nota dipartimentale, direttoriale e dirigenziale na nota di Autorità amministrativa indipendente n nr nota regionale npr nota prefetturale ntr nota di tribunale nfs nota (di federazione) sindacale Fermo valendo tutto quello che si è detto per le "circolari", l'unica differenza, almeno a livello di buon senso, è la natura intrinsecamente a destinatario multiplo delle "circolari" rispetto a quella generica delle note. Però, nella prassi, spesso ciò non regge, data la presenza di numerose "note" a destinatari multipli. Ad es. il documento "nr-pie_01-xxx_010426=sP-applicaz.pdf" nel sito (ufficiale) della Regione Piemonte - Sanità pubblica (http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/vigilanza/bse.htm) risulta esplicitamente indicato come «Nota regionale prot. n. 7196/27.04 del 26 aprile 2001: "Applicazione dell'Ordinanza Ministeriale 27/3/2001"» anche se risulta indirizzato a "Ai Responsabili del Servizio Veterinario delle ASL del Piemonte e, p.c., Al Ministero della Sanità Dipartimento Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria Ufficio VIII SEDE". Analogamente il documento "nr-pie_00-xxx_001005=sP-indicaz_d.pdf" sempre nel sito (ufficiale) della Regione Piemonte - Sanità pubblica (http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/vigilanza/bse.htm) risulta esplicitamente indicato come «Nota regionale prot. 15524/27 del 5 ottobre 2000: "prime indicazioni per la raccolta e l'incenerimento degli SRM in applicazione della decisione CEE 418/2000"», anche se è indirizzato "Ai Coordinatori del Servizio Veterinario delle ASL del Piemonte, sedi; Ai Responsabili dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria, sedi; Alle Organizzazioni sindacali dell’Agricoltura regionali, sedi; All’Associazione regionale Allevatori, sede". Cosa, in questi casi, induca l'amministrazione emanante a definire il proprio documento una "nota" piuttosto che una "circolare" è oltremodo misterioso. Sempre a favore della sostanziale equipollenza delle categorie di "nota" e "circolare" è il fato che allo stesso documento ci si riferisce a volte come "nota" ed a volte come "circolare". Così ad es. la circolare ministeriale Giustizia 05-059 riportata nella circolare del Tribunale di Gorizia 05-1463 (ctr_go_050824=aG-circolari Tribunale Go 24.08.2005 - 2.pdf), è chiamata "circolare" nel proprio protocollo (e nella ctr di trasmissione) ma "nota" nella formula finale del testo. **comunicati** A volte si ha "comunicato" ed altre volte "comunicazione", senza ragioni apparenti. E comunque non si coglie molto la distintività specifica della categoria, che peraltro è regolarmente assente dai principali glossari giuridici. [##]. Alcuni esempi esempi chiaramente si autodefiniscono tali: + com-cnipa_041229=com29dic_04.html CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COMUNICATO 29 dicembre 2004 - "COMUNICATO DI PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI RIUSO E LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO DELLE SOLUZIONI DI E-GOVERNMENT" + com-cgassp+rega-cgassp_041207=comsciop_04.html COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - COMUNICATO - REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 41 + com_aran_060329=uPa-6aranun0405.htm, ecc. Quasi tutti i testi finora raccolti sono emanati da Autorità amministrative indipendenti, tranne uno che proviene da una Direzione Regionale (il cui sarà semplicemente "comr" anziché "com") Diplomaticamente, rispetto ad una nota o ad una circolare, gli ess. soprariferiti presentano entrambi la caratteristica di non avere un con dei destinatari e di non avere "oggetto" nel . Il testo, comunque, non è articolato ed è privo di formule significative. Si noti che i comunicati (almeno di Autorità amministrative indipendenti) possono trasmettere un Regolamento, al pari di un decreto o di una delibera, ad es. com-cgassp+rega-cgassp_041207=comsciop_04.html, ma che la sua adozione è comunque affidata ad altro atto (nel caso cit. a delibera n. 03/90-ter del 22 maggio 2003). Per le modalità di trascrizione e marcatura di questi casi, cfr. regolamento. ***risoluzioni*** In tutti i testi spogliati si trattava sempre di un sinonimo (iponimo? al polo deontico opposto si situa probabilmente "parere", cfr. infra) di "circolare", e pertanto non è stata individuata né marcata come categoria autonoma. **ordini di servizio** [appunti] La corretta definizione legale mi riesce introvabile [##]. Comunque trattasi di testi di chiara natura deontica, ed altrettanto (? [##]) chiaramente extra ordinem. Le autorità emananti finora rappresentate sono tribunali (e preture) e (forse) prefetture. ***TESTI PARANORMATIVI*** Alcune categorie testuali non sembrano propriamente "normative" (neppure extra ordinem) in quanto non stabiliscono degli obblighi, ma propongono o consigliano determinati comportamenti, od hanno rilevanza unicamente amministrativa. I documenti di questo tipo sono in genere appoggiati ad altri testi più propriamente normativi, allo stesso modo che le determinazioni sono adottate in genere in base a delibere, ed i regolamenti in base a decreti. Si tratta in genere di testi dalle caratteristiche molto variabili e poco canonizzate. **proposta** Di testi con questa qualifica ne abbiamo solo uno, la Proposta del Ministero di Grazia e Giustizia per la individuazione delle sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4/5/1998 n. 133 - 3 luglio 1998 (prp_99xxxx_mgg=sedidisag_rel_mgg.htm), che è trasmessa in allegato alla Nota 7 gennaio 1999 del Ministero di graziea e Giustizia (nm-gg_990207=sedi99.htm) Si tratta di un testo non articolato, privo di premessa e formule conclusive (che, stante la natura incerta della categoria, non si ritiene opportuno supporre necesariamente omissis) Si noti, inoltre, che questa "proposta" reca solo un uguale a quello della nota che la trasmette, "Proposta del Ministero di Grazia e Giustizia per la individuazione delle sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4/5/1998 n. 133 - 3 luglio 1998", ma è peraltro priva di estremi di e datazione, che andranno ricostruiti in base alla nota, in cui vi sono elementi sufficienti per ricostruire un (peraltro assente dalla pagina scaricata). Così il testo seguente: Proposta del Ministero di Grazia e Giustizia per la individuazione delle sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4/5/1998 n. 133 - 3 luglio 1998 1. - La ratio legis e le attribuzioni del Ministero di Grazia e Giustizia La legge 4 maggio 1998 n. 133 ha introdotto un sistema di incentivi per i magistrati che cerca di rispondere a quella che appare una delle maggiori difficoltà del sistema giudiziario: garantire a molti uffici meridionali un'adeguata e non discontinua copertura degli organici. La soluzione adottata mira a favorire innanzitutto la adesione dei magistrati alla destinazione presso uffici disagiati, considerati cioè comunemente poco interessanti o 'appetibili', e mira anche ad incentivare la loro decisione di restare in quegli uffici anche oltre il tempo minimo imposto dall'ordinamento. [...] L'applicazione congiunta dei criteri fin qui esposti ha portato alla individuazione dei sessanta uffici che sono elencati nell'allegato 1. Il numero totale degli uditori giudiziari con funzioni che in base a questa proposta potrebbero godere dei benefici previsti dalla legge (cfr. art. 8) ammonta a 153. in base al seguente: Nota Ministero di Grazia e Giustizia 7 gennaio 1999 Proposta del Ministero di Grazia e Giustizia per la individuazione delle sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4/5/1998 n. 133 Al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura %001% #___# Nel trasmettere l'elenco degli uffici che propongo quali "sedi disagiate" (Allegato 1) per l'anno 1999, in attuazione del disposto della legge 4 maggio 1998 n. 133, segnalo che in linea generale le sedi sono state selezionate fra i centotrenta uffici giudiziari ancora interessati alla procedura seguendo i criteri tecnici oggettivi già adottati in occasione della proposta per l'anno 1998 che fu inoltrata dal Ministro Flick con missiva in data del >3 luglio scorso. #___# Le informazioni utilizzate in quella sede sono state aggiornate considerando l'esito delle pubblicazioni effettuate da codesto Consiglio in via ordinaria in data 25 maggio 1998, e quindi in data 18 giugno 1998 (concernente gli uffici di sorveglianza) e in data 2 ottobre 1998 (concernente proprio alcune delle sedi disagiate individuate nel luglio scorso). Ed infatti, gli spostamenti effettuati a seguito di quelle pubblicazioni hanno modificato in alcuni casi in modo decisivo la percentuale di scopertura degli uffici giudiziari che qui interessano. Tale circostanza fa si che gli uffici dei nove distretti con scopertura non inferiore al 15% ammontino oggi a cinquantasette, così che non si raggiunge il numero di sessanta fissato come massimo dalla legge. #___# Giova evidenziare, poi, che nell'esame delle sedi interessate si è tenuto conto dei condivisibili criteri metodologici che hanno animato le scelte effettuate da codesto Consiglio con la deliberazione in data 23 luglio 1998, ed in particolare quelli riportati al punto cinque della stessa. #___# Le informazioni poste alla base della selezione delle sedi proposte sono sintetizzate negli allegati 2, 3, e 4 alla presente, che contengono alcuni prospetti comparativi circa i valori di tutti gli uffici giudiziari interessati all'applicazione della legge. L'indicazione del numero degli uditori giudiziari con funzioni che hanno preso possesso in ciascun ufficio a partire dal 1996 non assume oggi rilievo, essendo venuta meno la caratteristica di transitorietà - e in qualche modo di retroattività - che atteneva alla prima applicazione della legge stessa. #___# E' sembrato opportuno non includere nella presente proposta anche le sedi "disagiate" per l'anno 1998 che non hanno visto aspiranti in occasione della pubblicazione dell'ottobre scorso, o che comunque non hanno visto coperti i posti messi a concorso. Sarà codesto Consiglio a valutare se e come operare il recupero di quelle sedi per l'anno 1999. #___# A tal proposito segnalo che la proposta che oggi inoltro comprende anche alcuni degli uffici maggiori situati nei capoluoghi dei distretti interessati. Opportunamente esclusi in sede di prima applicazione, quegli uffici vengono ora presi in considerazione in quanto possiedono i requisiti necessari ed in considerazione del ridotto numero di uffici giudiziari caratterizzati dalla percentuale di scopertura prevista dalla legge, ma sarà il Consiglio a valutare se una saggia ed equilibrata gestione del personale non consigli di privilegiare uffici meno "appetiti" a causa delle loro dimensioni e allocazione. #___# Assai delicata mi appare, infine, la interpretazione della legge circa l'applicabilità dei benefici ai magistrati che già prestano servizio perché trasferiti d'ufficio oppure in sede di prima assegnazione agli uffici che saranno individuati quali sedi "disagiate" per l'anno 1999. Se è vero che sussistono ragioni per ritenere che i benefici si applichino solo a coloro che vengono destinati alle sedi "disagiate" a seguito di specifica pubblicazione, è altrettanto vero che una simile applicazione finirebbe per non costituire incentivazione alla permanenza in sede dei magistrati, e soprattutto degli uditori giudiziari con funzioni, che già prestano servizio presso quelle sedi, così riducendosi gli spazi di operatività della legge proprio per coloro che si troverebbero nelle condizioni di mettere oggi a frutto l'esperienza maturata nel primo periodo di permanenza presso gli uffici. Sono certo che sul punto il Consiglio saprà trovare un giusto equilibrio fra le diverse legittime esigenze. #___# Il personale del Ministero che ha cooperato alla individuazione delle sedi sarà a disposizione di codesto Consiglio qualora fosse ravvisata l'esigenza di ulteriori approfondimenti. topn>Roma, O. Diliberto diventerà: Proposta Ministero di Grazia e Giustizia 7 gennaio 1999 Proposta del Ministero di Grazia e Giustizia per la individuazione delle sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4/5/1998 n. 133 - 3 luglio 1998 %001% 1. - La ratio legis e le attribuzioni del Ministero di Grazia e Giustizia #___# La legge 4 maggio 1998 n. 133 ha introdotto un sistema di incentivi per i magistrati che cerca di rispondere a quella che appare una delle maggiori difficoltà del sistema giudiziario: garantire a molti uffici meridionali un'adeguata e non discontinua copertura degli organici. La soluzione adottata mira a favorire innanzitutto la adesione dei magistrati alla destinazione presso uffici disagiati, considerati cioè comunemente poco interessanti o 'appetibili', e mira anche ad incentivare la loro decisione di restare in quegli uffici anche oltre il tempo minimo imposto dall'ordinamento. [...] %003% [...] #___# L'applicazione congiunta dei criteri fin qui esposti ha portato alla individuazione dei sessanta uffici che sono elencati nell'allegato 1. Il numero totale degli uditori giudiziari con funzioni che in base a questa proposta potrebbero godere dei benefici previsti dalla legge (cfr. art. 8) ammonta a 153. **Relazioni** I documenti raccolti sotto questa etichetta sono abbastanza eterogenei. Giuridicamente non hanno natura deontica, ma consultiva ed illustrativa. Diplomaticamente sono testi ordinari, non articolati, e consuetamente paragrafati (con un primo paragrafo che talvolta può essere chiamato "premessa" o "introduzione". I tipi principali nei nostri scarichi sono due, che riceveranno due distinti, risp. "rell" e "relt", con un unico "rel". (a) relazione legale Si tratta di commentari ad una legislazione, di solito approntati da un organo governativo (ministero ecc.) o da un altro organo dello stato a rilevanza costituzionale (Corte dei Conti), recanti linee guida interpretative. Usualmente i file non sono datati o numerati (immagino perché avranno la data della norma che commentano ... ma comunque l'accertamento degli estremi legali è problematica [##]. Ad es. la rell_99xxxx_mgg=tribmetr, Relazione del Ministero di Grazia e Giustizia al decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 1999, n. 155, o la rell_02xxxx_cconti=002b[cfDel]=bc.pdf, Relazione sugli interventi per la fruizione dei beni culturali della Corte dei Conti. (b) relazione tecnica Relazione preparata da una Autorità amministrativa autonoma (o da un suo officio tevnico) che accompagna la delibera che ha tecnicamente motivato. Si tratta normalmente di due file appaiati, dei quali il regolamento è di solito privo di data e numero, che erediterà dalla delibera, di solito invece completa. Es. la relazione relt_aeg_00-238=aeg-rt238-00.htm (Relazione tecnica - Delibera n. 238/00 "Presupposti per l’adozione di un provvedimento per la definizione dei prezzi dell’energia elettrica all’ingrosso per i clienti del mercato vincolato per l’anno 2001") che accompagna la delibera del_aeg_00-238=aeg-238-00.htm (Delibera n. 238/00 "Definizione dei prezzi dell’energia elettrica all’ingrosso per i clienti del mercato vincolato per l’anno 2001") dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell’energia elettrica (AEG). I tag previsti sono "rell" e "relt". Oltre a questo esiste una terza possibilità (che però esula da questa sezione del corpus): (c) relazione parlamentare Possono essere indicati come "relazione" comunicazioni di Commissioni al Parlamento che si possono incontrare negli (cfr.) stenografici. Testi indipendenti di questo tipo, fuori dagli stenografici, non sono stati autonomamente raccolti. Esiste poi ancora una ulteriore, quarta, possibilità: (d) relazione giudiziaria Si trattano di documenti emanati da Corti (o Consigli di Corti) in sede non giurisdizionali in cui si relaziona la loro (di solito annuale) attività. Di solito si presentano come delibere, e sono come tali trattate sotto quella categoria (cfr. supra). Il loro trattamento, ci si limita qui a richiamare, prevederà il pertinente del* ed il rel. **pareri** La categoria ricopre gli atti il cui dispositivo non è normativo ma espressamente consultivo. Sono pronunciati tanto da autorità amministrative come da corti. Anche in quest'ultimo caso, comunque, non sono intrinsecamente atti di natura giudiziaria (e pertanto non figurano nella sezione giudiziaria del corpus, ma in quella paranormativa). "Pareri" sono espressi, in particolare, dal Consiglio di Stato, che infatti «è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione» (Cost, art. 100) oltre che corte suprema di giustizia. I "pareri" sono, ossia, pronunciati dal consiglio di Stato NON in sede giurisdizionale (a differenza di sentenze e decisioni). A differenza delle Sentenze, inoltre, i pareri del CdS NON sono pronunciati in nome del Popolo italiano. La loro struttura però è ad esse (cfr. infra) facilmente assimilabile: par_cs_01-273=sulpm-parere_stato_sicilia05.htm Parere N. 273/01 OGGETTO: Assessorato regionale siciliano per gli enti locali. Quesito su indennità alla polizia municipale. Visto [...] Visti [...] esaminati gli atti e udito il relatore [...] PREMESSO CONSIDERATO P. Q. M Nelle suesposte considerazioni è reso il parere dell'Adunanza generale. [omissis] [...] (par_cs_01-273=sulpm-parere_stato_sicilia05.htm) Alternative nel Dispositivo le formule per le Sezioni (anziché per le Adunanze) "La Sezione esprime il parere nelle esposte considerazioni" (es. par-cds_01-1428=bc.html), "Nei sensi sopra espressi è il parere della Sezione" (par-cds_02-0173=bc.html); e per le Adunanze "Nelle considerazioni che precedono è il parere dell'Adunanza generale" (par-cds_02-2340=bc.html). Nei testi raccolti, oltre ai pareri del Consiglio di Stato, v'è n'è anche uno di una Avvocatura dello Stato (par_avs-bologna_2002-xxx=rg-index.htm), quella di Bologna, la cui struttura non è chiaramente definibile, in quanto potrebbe trattarsi di quella sopradescritta decurtata da taciti omissis, come potrebbe anche trattarsi, se completo, di un testo libero. Si badi che molte note e circolari (cfr. testi normativi) esplicitamente classificate tali esprimono in realtà dei "pareri" (espressamente così chiamati nel testo). Si tratta in questi casi, probabilmente, di un altro iponimo di "circolare" (al polo deontico opposto si situa probabilmente "risoluzione", cfr. supra), e pertanto non è stata individuata né marcata come categoria autonoma. Es. na-avvGS_020404=33473=bc.htm e nd-bc_000926_UffLeg=bc.htm ***ACCORDI*** Genericamente un accordo è semplicemente il convenire di una o più parti su qualche cosa, ed è un po' l'iperonimo di una vasta costellazione di altri termini (contratto, intesa, convenzione, ecc.). [##] Più specificamente, sono giuridicamente chiamate "accordi" (con qualche ulteriore qualifica) situazioni più particolari. Non tutti questi testi sono strettamente normativi, oscillando tra il normativo (extra ordinem) di un contratto collettivo nazionale, al paranormativo di certi protocolli di intesa (che propriamente normativi non sono). Due primi tipi sono dati dagli accordi che la pubblica amministrazione stipula con soggetti privati (art. 11 legge 7 agosto 1990 n. 241) e volti a determinare il contenuto del futuro provvedimento amministrativo che attuerà l'accordo ("accordi procedimentali" (1)) o volti a sostituire direttamente il provvedimento ("accordi sostitutivi di provvedimento" (2)). Un terzo tipo è dato dagli accordi che diversi enti pubblici (art. 27 legge 8 giugno 1990 n. 142), quali regioni, province, comuni ed amministrazioni statali, stipulano tra loro per coordinare le proprie attività ("accordi di programma" (3)). I "contratti", poi, di cui vi sono innumeri tipi, sono propriamente degli accordi: secondo cc. art. 1321 "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale" (4). Di questi rivestono particolare interesse soprattutto i "contratti collettivi di lavoro" stabiliti tra un'associazione di lavoratori ed una (associazione di) datori di lavoro (4b). L'etichetta giuridica di "convenzione" (5), poi, ricopre tanto più generici accordi quanto più specifici "contratti", in genere stipulati tra privati e pubbliche amministrazioni, purché non mettano in atto un vero e proprio contratto né di diritto privato né pubblico (sono cioè in materia "convenzionale", non disciplinata da specifica normativa di diritto civile, ma lasciata alla disponibilità delle parti). Un'ultima categoria di atti di questo tipo sono gli accordi e convenzioni internazionali (6), che per il momento restano al di fuori della presente compilazione. Come si vede già da questa cursorissima prospezione, le distinzioni tra i vari tipi di "accordi" sono prevalentemente contenutistiche: investono, ossia, soprattutto più il tipo di negozio giuridico in atto (ed in misura più limitata il tipo di parti che vi sono coinvolte) che non la forma dell'atto medesimo. Sic stantibus rebus, la situazione da un puro punto di vista diplomatico è prevedibilmente assai confusa. Le categorie che più ricorrono (e che non coincidono necessariamente con i tipi di contenuto giuridico individuati sopra) sono: protocollo di intesa, intesa, contratto, accordo e convenzione. Per tutta questa confusa classe di documenti il sarà il generico "acc", mentre si cercheranno di introdurre più specifici per i sottotipi più individuabili. **intese** Sono propriamente le "intese" stato-regioni ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131; normalmente prendono la forma del provvedimento, di cui costituiscono il tipo (5), e sono conformemente marcate con "prv" ma "acc". Per una trattazione quadro più ampia cfr. "Intese" in "Codici e simili"; per gli aspetti propri del provvedimento, cfr. "provvedimenti" in "categorie minori e trasversali". **protocolli di intesa** I documenti scaricati che si autodenominano "ptotocollo di intesa" sono accordi tra una parte governativa (ministero, pcm o Governo), ed una parte che può essere variamente un'associazione (più spesso: Federclacio, Coni, aica, ...), uno o più ministeri (es. Protocollo di Intesa "tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età" tra Il Ministero della Pubblica Istruzione nella persona del Ministro Prof. Tullio De Mauro, il Ministero della Sanità nella persona del Ministro Prof. Umberto Veronesi, il Ministero per la Solidarietà Sociale nella persona del Ministro On.le Livia Turco: malati.pint_000927_mpi'msa'mss=piminori=eds.html ) od una regione (es. PROTOCOLLO D’INTESA Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e La Provincia Autonoma di Trento - pint_02xxxx_miur'trento=eds.html). Hanno tutti in comune il fatto di essere costituiti da una premessa più un articolato. La formula principale, tuttavia, può variare tra "sottoscrivono il seguente PROTOCOLLO D’INTESA" "SI STIPULA il seguente protocollo d’intesa", "convengono e stipulano quanto segue", "si conviene (quanto segue)" "convengono (quanto segue)". Nei file scaricati i protocolli possono essere preceduti da una circolare di trasmissione o simili, o seguiti da un "documento di attuazione", di solito allegato in file a parte, non articolato e di cui per ora (come per la maggior parti degli allegati) non è stata prevista la inclusione nel corpus. Sono marcati con "pint" ma "acc". **accordi** Altri documenti si autoproclamano semplicemente "accordo" (altre volte: "verbale di accordo", es. acc_aninsei'conf_000211=uCz-ANINSEI.htm ed altre volte "ipotesi di accordo", es. acc_aran'conf_031016=uCz-ARAN16102003.pdf), anche se costituiscono una classe decisamente eterogenea. Alcuni documenti appartengono chiaramente al tipo (1), come acc_mlav'conf_000302=uCz-ACC_2-3(00).htm, mentre altri, della stessa finalità, sono tra enti federativi non pubblici (acc_interconf_040303=uCz-AI03032004.pdf). In quest'ultimo caso si tratta spesso accordi preliminari ad un ccnl che si presentano come "ipotesi di accordo" (ad es. acc_aran'conf_031016=uCz-ARAN16102003.pdf, acc_aniem'conf_040426=uCz-ANIEM26052004.htm, acc_coop'conf_040524=uCz-ANCPL_24052004.pdf). Altri documenti ancora sono invece "contratti" (4), tra aziende e sindacati (es. acc_italcem'conf_010406=uCz-ITALCEMENTI.htm). In almeno un caso sembra aversi un tipo (4b) sotto la denominazione di "Accordo collettivo nazionale": acc_aran'conf_020919=uCz-ARAN20020919.pdf (Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali). Perlopiù però i documenti "collettivi" di questo tipo sono sequenze contrattuali (od accordi successivi o code contrattuali), ai sensi dell’art. 45 del CCNL 1\3\2002, che si presentano come "accordi (es. acc_DirScolS'Sind_030606=estero=eds.htm, acc_DirScolS'Sind_030629=eds.htm, acc_compReg_000719=uCz-CCNL_CODE.htm) Normalmente sono costituiti da Premessa + Articolato, con formule conclusive diverse, ma in alcuni casi si possono avere anche testi non articolati: così, ad es. acc_interconf_000927=uCz-ACC_FORMIMM.htm e acc_atm'con_010125=uCz-ATM250101.htm. Talvolta accanto al testo dell'accordo in allegato, si ha anche la circolare di trasmissione dell'accotdo medesimo: ad es. acc_interconf_040211=uCz-ACCORDO_INSERIMENTO_276.htm (ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA PER I CONTRATTI DI INSERIMENTO 11 febbraio 2004) e acc_interconf_000927=uCz-AICFL.htm (ACCORDO INTERCONFEDERALE AI SENSI DELL'ART. 86, COMMA 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276) hanno entrambi una lettera di trasmissione in allegato. Sono marcati con "acc" con "acc". **contratti collettivi nazionali** Sono di due tipi: i contratti collettivi nazionali lavoro ed in contratti collettivi nazionali quadro, in cui i secondi (cfr. l'analoga posizioni di leggi ordinatie e leggi quadro) decidono le linee diretive su cui dovranno fondarsi i secondi. Diplomaticamente l'unica distinzione tra i due tipi, e che i primi sono molto più estesi, ed articolati con molti livelli (tipo "codice"). Un'anomalia all'articolato canonico è che la premessa si può trovare all'interno delle prime partizioni maggiori del testo (anziché all'esterno), ma comunque prima del primo articolo. Così ad es. ccnl_persCMin_0030612=ccnllug_03.html, che inizia CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 12 giugno 2003 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003 ð___ð TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Þ___Þ CAPO I %000% #___# Il giorno 12 giugno 2003 alle ore 18,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali : Organizzazioni sindacali : Confederazioni : FP/CGIL firmato CGIL firmato FPS/CISL firmato CISL firmato UIL/PA firmato UIL firmato CISAL INTESA firmato CISAL firmato CONFSAL/ UNSA firmato CONFSAL firmato RDB/PI non firmato RDB - CUB non firmato FLP firmato UGL firmato #___# Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003. %001% Articolo 1 CAMPO DI APPLICAZIONE &001& #___# Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate dai quattro alinea dell'art. 8, comma 1 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002. [...] Sono marcati con "ccnl" e "ccnq" e "acc". **convenzioni** Si tratta, in genere, di accordi o "contratti", stipulati perlopiù tra privati e pubbliche amministrazioni, su materie di tipo, appunto, "convenzionale" (cfr. supra). Quello che fa la differenza, pertanto, è il contenuto giuridico e non la sua forma: diplomaticamente valgono le stesse osservazioni fatte per i "protocolli di intesa": sono divisi in premessa ed articolato, e le formule base sono praticamente le stesse: "(SI CONVIENE E) SI STIPULA (QUANTO SEGUE)".